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Indice degli argomenti: Il codice degli appalti: la sottosoglia transfrontaliera e quella nazionale Il dissenso costruttivo La digitalizzazione Il 1° luglio 2023 costituisce una data veramente importante per il nuovo Codice degli Appalti: scatta la piena operatività. Per questo risultano di particolare interesse i materiali pubblicati sul proprio sito dall’Ance, l’Associazione Nazionale Costruttori edili, che ha tenuto un interessante webinar sulla materia lo scorso 19 aprile 2023. L’Ance ha provveduto a preparare una vera e propria sintesi sul Codice degli Appalti, che costituisce un utile promemoria per gli addetti ai lavori. Partiamo da dati base: il codice è entrato in vigore lo scorso 1° aprile 2023, ma le disposizioni che sono contenute al suo interno – e i loro vari allegati – acquistano efficacia dal 1° luglio 2023. È importante ricordare che il Codice degli Appalti è, in linea di principio, un provvedimento auto-applicativo: non ha bisogno di norme di attuazione. Ma vediamo quali sono i punti salienti analizzati dall’Ance e perché risultano essere importanti per gli addetti ai lavori. Il codice degli appalti: la sottosoglia transfrontaliera Uno dei temi più importanti relativi al codice è quello connesso con gli appalti sottosoglia. Come molti ben sapranno, la soglia comunitaria per lavori e concessioni – tra i quali rientrano anche i settori speciali – è stata fissata a 5.382.000 euro. Nel caso in cui un contratto dovesse presentare un interesse transfrontaliero certo, il nuovo Codice degli Appalti prevede che siano applicate le procedure ordinarie. Purtroppo, come ha correttamente sottolineato nella propria sintesi l’Ance, non esiste all’interno del testo del Codice degli Appalti, una definizione normativa precisa e dettagliata su cosa si intenda per interesse transfrontaliero. La sottosoglia nazionale Altro discorso, invece, è quello che coinvolge i lavori che non presentano alcun interesse di tipo transfrontaliero. In questo caso le stazioni appaltanti hanno la possibilità di procedere in questo senso: con l’affidamento diretto, per i contratti il cui importo sia inferiore a 150.000 euro. In questo caso l’affidamento dei lavori può essere effettuato anche senza la consultazione di più operatori economici. È necessario, comunque, assicurare che vengano scelti i soggetti che siano in possesso di documentate esperienze pregresse sufficienti ed idonee per garantire l’esecuzione delle varie prestazioni contrattuali. I soggetti possono essere scelti anche tra quanti siano iscritti negli elenchi o negli albi istituiti dalla stazione appaltante; con una procedura negoziata senza bando con invito a cinque operatori, nel caso in cui i lavori abbiano un importo pari o superiore a 150.000 euro e risultino essere inferiori a 1 milione di euro. I soggetti possono essere individuati attraverso delle indagini di mercato o tramite gli elenchi degli operatori economici; attraverso una procedura negoziata senza bando, ma con l’invito di almeno dieci operatori per i lavori di importo pari o superiore ad un milione di euro e fino alle soglie comunitarie. In questo caso gli operatori devono essere individuati attraverso alcune indagini di mercato o tramite gli appositi elenchi degli operatori economici. Le stazioni appaltanti hanno la possibilità di continuare ad utilizzare le gare ordinarie, nel caso in cui abbiano un valore superiore ad un milione di euro, senza la necessità di una motivazione specifica. Il dissenso costruttivo Sicuramente una delle novità più importanti introdotte attraverso il Codice degli Appalti è la figura del dissenso costruttivo, il cui scopo è quello di andare a superare gli eventuali stop degli appalti nel momento in cui risultano essere coinvolti una pluralità di soggetti. L’ente che esprime il proprio diniego, nel corso della conferenza dei servizi, dovrà fornire una motivazione della propria scelta. Ma soprattutto dovrà fornire una soluzione alternativa. La valutazione dell’interesse archeologico – il cui iter, è bene ricordarlo, risulta spesso particolarmente lungo ed articolato – potrebbe arrivare a frenare gli appalti. La valutazione archeologica, quindi, deve essere svolta contestualmente alle procedure di approvazione del progetto, in modo che non venga leso in alcun modo il cronoprogramma dei lavori. La digitalizzazione Dal 1° gennaio 2024, nel momento in cui scatterà la digitalizzazione delle procedure, per ogni singola gara si potrebbe arrivare a risparmiare da sei mesi ad un anno. All’interno di una specifica banca dati saranno contenute le informazioni relative alle imprese. Stiamo parlando, in estrema sintesi, di una vera e propria carta d’identità digitale, che potrà essere consultata in qualsiasi momento, senza che sia necessario presentarle di volta in volta da chi partecipa alle gare. Grazie a questa banca dati ci saranno notevoli risparmi economici e di carta. questa è una norma particolarmente apprezzabile anche sotto il profilo ambientale. 17/04/2023 Nuovo Codice Appalti, cos’è e come funziona il regime transitorio in vigore fino al 31 dicembre 2023 Il Codice dei contratti è entrato in vigore il 1° aprile 2023 ma non è immediatamente operativo: come funziona la fase transitoria, scadenze, calendario e date da tenere a mente. A cura di: Adele di Carlo Indice degli argomenti: Nuovo Codice appalti, cos’è e come funziona il periodo transitorio: date e scadenze Nuovo Codice contratti, che succede ai bandi antecedenti la data del 1° luglio Sono tante le novità del nuovo Codice degli Appalti emanato dal governo e fortemente voluto dal ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini. Non tutte però sono immediatamente operative. Anche se il decreto contenente il nuovo Codice è entrato in vigore il 1° aprile 2023, la normativa aggiornata non sarà completamente operativa prima della fine dell’anno in corso. Al riguardo ci sono tre date da segnare sul calendario : il 1° luglio 2023 il 31 dicembre 2023 1° gennaio 2024 In particolare, fino alla fine del 2023 è previsto un periodo di transizione in cui alcune disposizione del vecchio Codice restano in essere, in attuazione del Dlgs 50/2016 e dai Decreti Semplificazioni (dl 76/2020) e Semplificazioni Bis (dl 77/2021). In virtù del “periodo transitorio”, ecco cosa succede agli avvisi e ai bandi pubblicati prima del 1° luglio 2023. Nuovo Codice appalti, cos’è e come funziona il periodo transitorio: date e scadenze In questi giorni non si parla d’altro delle e novità introdotte dalla nuova formulazione del Codice dei contratti; le misure più importanti – e che avranno l’impatto più evidente sul settore – riguardano l’appalto integrato, la liberalizzazione degli appalti sotto soglia e la salvaguardia del “made in Italy”. Come anticipato, le misure in esso contenute non sono operative dal 1° aprile, giorno in cui il decreto contenente il Codice è entrato in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un’eccezione in quanto, generalmente, i decreti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sui portali istituzionali ufficiali. Le varie disposizioni entreranno in vigore in parte il 1° luglio 2023 e poi dal 1° gennaio 2024; vuol dire che, a partire da luglio, le disposizioni del vecchio Codice degli appalti si applicheranno solo ed esclusivamente a bandi e avvisi pubblicati entro il 30 giugno 2023. Inoltre da luglio spariranno anche i vecchi regolamenti dell’ANAC. La normativa prevede un regime transitorio complesso su alcune norme in materia di: pubblicità, programmazione, accesso agli atti, verifica dei requisiti richiesti dalla legge e subappalto, tali norme resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2023. Nuovo Codice contratti, che succede ai bandi antecedenti la data del 1° luglio Agli operatori del settore va chiarito che per avvisi e bandi pubblicati in data anteriore al 1° luglio 2023 si continueranno ad applicare le regole del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Altra precisazione riguarda il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’appalto; se questo è stato formalizzato prima di luglio, la stazione appaltante può scegliere tra due alternative: l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori basato sul progetto di fattibilità tecnico-economico; l’affidamento sulla base del progetto redatto ai sensi dell’articolo 23 del vecchio Codice dei contratti pubblici. Cosa succede, invece, agli affidamenti da luglio in poi? ANCI in una nota relativa all’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti precisa che per gli affidamenti e contratti su progetti PNC e PNRR e sulle relative infrastrutture successive al 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito e modificato dalla legge n. 108 del 2021. Salvo i casi esplicitamente disposti dal nuovo Codice degli Appalti, a partire da luglio si applicano invece le regole del decreto legislativo n. 50 del 2016 e relativi allegati. 30/03/2023 Approvato il nuovo Codice degli Appalti, in vigore da aprile: le novità su appalto integrato e bandi senza gara Il nuovo Codice degli appalti pubblici è realtà, 229 articoli e 36 allegati con un unico obiettivo: semplificare la procedura esistente. “Per fare una gara si risparmieranno da sei mesi ad un anno”, le parole di Salvini, ministro alle Infrastrutture. Indice degli argomenti: Nuovo Codice degli appalti, novità principali ed entrata in vigore Digitalizzazione delle procedure d’appalto e subappalto Appalto integrato. Meccanismo di revisione dei prezzi. Garanzia fideiussoria Procedure sotto la soglia europea Responsabilità amministrativa e “paura della firma” Si è concluso l’iter di approvazione del Codice degli appalti pubblici, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo “in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”. L’approvazione è uno step necessario per adempiere agli obblighi del PNRR e ricevere i 19 miliardi di euro chiesti dall’Italia. La riforma della disciplina degli appalti si basa su tre cardini: il “principio del risultato”, quindi favorire l’esecuzione dei contratti con tempestività e con il miglior rapporto qualità-prezzo; il “principio della fiducia” tra privati e Pubblica amministrazione verso procedure legittime e trasparenti; la salvaguardia del “made in Italy”, tra i criteri di valutazione dell’offerta sono previsti dei meccanismi per tutelare le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi. In sintesi, le novità più importanti riguardano: la creazione di una Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici dal primo gennaio 2024; le deroghe per i cantieri; la liberalizzazione degli appalti sotto soglia; l’appalto integrato. La Presidente dell’Ance Federica Brancaccio intervenendo a Rai News24 ha commentato che rimane l’incertezza su due punti fondamentali, ovvero il meccanismo di revisione prezzi, e il mercato e la concorrenza, riferendosi per esempio alle procedure senza gara. Fedecostruzioni esprime un giudizio positivo soprattutto per quanto riguarda la promozione dei processi di digitalizzazione delle procedure, “che diventano il “motore” per modernizzare l’intero sistema dei contratti pubblici e ciclo di vita dell’appalto” e permetteranno di risparmiare molto tempo. Bene per l’associazione anche sul fronte dell’illecito professionale che prevede la colpevolezza al terzo grado di giudizio e non al primo. Non convince invece il meccanismo della revisione dei prezzi: il nuovo Codice prevede che scatti dopo il 5% e venga pagato all’80%, mentre Federcostruzioni aveva suggerito che scattasse dopo il 2% e che venisse pagata al 90%. Il Presidente di Anac Giuseppe Busia apprezza la spinta alla digitalizzazione ma sottolinea che è necessario “fare bene” più che “fare in fretta”: “Semplificazione e rapidità sono valori importanti, ma non possono andare a discapito di principi altrettanto importanti come trasparenza, controllabilità e libera concorrenza, che nel nuovo Codice non hanno trovato tutta l’attenzione necessaria, specie in una fase del Paese in cui stanno affluendo ingenti risorse europee”. 9/01/2323 Nuovo Codice degli appalti in vigore da aprile 2023: punti critici e principali novità Digitalizzazione, subappalto e revisione dei prezzi sono solo alcune delle novità inserite nel nuovo Codice degli appalti. Alcuni però sollevano dubbi sul rischio di infiltrazioni mafiose. Via libera al nuovo Codice degli appalti, approvato in esame preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022. Come annunciato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, la nuova formulazione servirà a snellire gli iter burocratici dando così nuovo impulso al settore edile. La riforma della disciplina degli appalti si basa su due cardini: il “principio del risultato”, quindi favorire l’esecuzione dei contratti con tempestività e con il miglior rapporto qualità-prezzo; il “principio della fiducia” tra privati e Pubblica amministrazione verso procedure legittime e trasparenti. Nonostante i propositi di efficienza e trasparenza, non sono mancate le critiche, sia da parte degli operatori di settore – che chiedono al governo di organizzare un tavolo di discussione – sia delle associazioni antimafia. “La voglia di fare presto e di semplificare al massimo può essere una cattiva consigliera e rischia di alimentare gli appetiti di organizzazioni criminali.” Le dichiarazioni di Libera, associazione antimafia fondata nel 1995. Nuovo Codice degli appalti, novità principali ed entrata in vigore Riformando la disciplina precedentemente in vigore, il nuovo Codice degli appalti agisce su diversi fronti, dalla digitalizzazione alla liberalizzazione del subappalto, queste le novità più importanti: via libera agli affidamenti diretti del Comune per lavori fino a 500 mila euro, anche per quelli che non possiedono la qualifica di “stazione appaltante”; liberalizzazione degli appalti integrati, cioè quelli affidati ad un unico soggetto che si occupa sia della fase di progettazione che dell’esecuzione; approvato un nuovo meccanismo di revisione dei prezzi in caso di variazioni (in diminuzione o un aumento) sia di oltre il 5%; maggiore digitalizzazione, soprattutto nei settori dei trasporti, della produzione di energia e acqua. Le nuove disposizioni si applicheranno suoi nuovi procedimenti a partire da aprile 2023 ma l’abrogazione del vecchio Codice non ci sarà prima di luglio 2023, data in cui la disciplina aggiornata sarà estesa a tutte le procedure in corso. Digitalizzazione delle procedure d’appalto La digitalizzazione delle procedure è il “motore” dell’intera riforma, necessaria a modernizzare il settore adeguandolo agli standard europei. Tutte le fasi dell’appalto saranno digitalizzate con procedure automatizzate, banche dati nazionali, fascicoli virtuali gestiti dall’ANAC. Anche la procedura di accesso agli atti viene modernizzata, sarà quindi meno onerosa e più snella, e aperta a tutti i cittadini tramite accesso civico generalizzato. Subappalto Altra importante novità è il via libera del subappalto a cascata, detto in gergo non tecnico “subappalto del subappalto”, prima vietato. Vuol dire che il subappaltatore potrà, a suo volta, subappaltare l’esecuzione dei lavori. Autorizzato l’appalto integrato Abolito il divieto previsto dal precedente Codice circa l’appalto integrato. Significa che, a partire da aprile 2023, la stazione appaltante potrà affidare allo stesso operatore economico sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori. Restano esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria. Meccanismo di revisione dei prezzi Diventa obbligatorio prevedere una clausola di revisione dei prezzi se, in corso d’opera, si verifica una variazione di costo oltre il 5%. In caso di variazione dei prezzi, l’impresa committente viene indennizzata dell’80% del maggior costo sostenuto e imprevisto. Cauzione e garanzia fideiussoria Prima che il contratto sia concluso, l’appaltatore può chiedere “la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento”. Altra grande novità o il fatto che, in caso di liquidazione giudiziaria, non c’è la decadenza automatica del contratto che, previa autorizzazione del giudice, può passare la curatore. Procedure sotto la soglia europea Le soglie previste dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76, meglio noto come dl Semplificazioni, diventano strutturali, salvo qualche eccezione tassativamente indicata nel Codice, ad esempio l’affidamento di appalti con interesse transfrontaliero. Per le procedure sotto soglia nel nuovo anno varrà il “principio della rotazione”: il divieto di assegnare direttamente l’appalto al contraente uscente. Inoltre sono aboliti i termini dilatori, sia con riguardo al procedimento che ad eventuali contenziosi. Torna il General contractor La figura del “general contractor” ovvero l’appaltatore generale che coordina la realizzazione di un’opera pubblica, viene reintrodotta dopo esser stata abolita dal vecchio Codice. L’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”, dichiara il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n.10 del 16 dicembre. Il general contractor, o appaltatore generale, è la persona fisica o giuridica che ottimizza i processi di costruzione, soprattutto quelli più complessi, ed è nominato dal committente finale. Responsabilità amministrativa e “paura della firma” Il provvedimento interviene sulla cosiddetta “paura della firma” che spesso paralizza i lavori per paura di incorrere in sanzioni amministrative o illeciti penali. Il nuovo Codice degli appalti prevede che non si consideri “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti, alleggerendo in questo modo la responsabilità amministrativa. Lo stesso giudice amministrativo potrà entrare nel merito delle azioni risarcitorie e di rivalsa della stazione appaltante con estensione dell’arbitrato anche alle controversie relative ai contratti. PPP, Partenariato pubblico-privato Gli investitori istituzionali potranno partecipare alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico privato (da qui la sigla PPP) avvalendosi di un iter normativo più snello e del diritto di prelazione per l’ente promotore. Più flessibilità ai settori speciali Alcuni settori considerati “speciali” poiché essenziali, con la nuova disciplina avranno maggiore flessibilità e iter semplificati. Si tratta degli aggiudicatari operanti nel campo dell’energia, dei trasporti, idrico e altri settori indispensabili. Questi avranno inoltre facoltà di auto-organizzarsi seguendo le direttive del Codice. Nuovi obblighi per i concessionari senza gara I concessionari senza gara dovranno obbligatoriamente appaltare a terzi dal 50% al 70% dei lavori o dei servizi, ad eccezione dei concessionari operanti nei “settori speciali” come trasporti e fornitura di energia. Articolo aggiornato Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento