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Con l’obiettivo di perseguire il principio di uno sviluppo sostenibile in urbanistica ed edilizia, e nel contempo, privilegiare le peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo i principi di architettura ed edilizia ecologica nella costruzione e/o ristrutturazione di edifici pubblici o privati nell’ambito regionale, è stata pubblicata la L.R. 18, dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia. La norma definisce la declaratoria degli interventi in edilizia ecologica, bio-eco-etico-compatibile, edilizia bioecologica, edilizia naturale e sostenibile, stabilendone i relativi requisiti. Fissa i criteri di selezione dei materiali da costruzione di cui all’art. 2, improntati, fra l’altro, al riutilizzo delle materie prime rinnovabili, al risparmio energetico in ogni fase della loro produzione, dall’estrazione, finanche allo smaltimento, all’assenza di sostanze riconosciute nocive per la salute dell’uomo, alla loro inattaccabilità ed inalterabilità nel tempo. Riguarda anche la possibilità di preservare negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale e/o rurale, gli elementi di qualità edilizia, di biocompatibilità e bioecocompatibilità già presenti, in quanto rispondenti ai principi dell’architettura ecologica; mantenendo negli interventi di recupero degli edifici esistenti, la presenza di elementi e soluzioni costruttive proprie dell’architettura sostenibile. Prevede, negli edifici di nuova costruzione ed in quelli esistenti, in occasione di lavori di ristrutturazione, la possibilità di disciplinare con apposito Regolamento la decorrenza e le relative modalità di adempimento, per l’utilizzo delle acque piovane attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili. Riguarda altresì il “Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio”. Strumento di cui la Regione intende dotarsi per disciplinare la valutazione del livello di biosostenibilità dei singoli interventi e per graduare i contributi previsti dalla legge. La Giunta Regionale, in sede di prima applicazione, adotta il Protocollo entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge (6 settembre 2005) e, successivamente, ogni due anni. I commi 4 e 5, dell’art. 6 che, ai sensi del 2° comma dell’art. 14 della legge, troveranno applicazione a decorrere dall`1 gennaio 2006, stabiliscono che il Protocollo costituirà criterio di priorità nei finanziamenti per gli interventi di acquisto, costruzione e/o ristrutturazione di edifici pubblici o privati previsti dalla legislazione regionale vigente, sotto qualsiasi forma e che, in tal senso, pertanto, dovranno essere modificati i Regolamenti di esecuzione della L.R. 6/2003 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), compreso anche quello per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese ed individuerà i punteggi di valutazione minimi dei singoli interventi non considerati ai fini della priorità nei finanziamenti e negli incentivi urbanistici. L’art. 7, inserisce la formazione e l’informazione per favorire la crescita di una cultura di biosostenibilità anche mediante la realizzazione sul sito internet della Regione di uno sportello informativo sull’edilizia sostenibile. Con l’art. 8, al fine di un costante aggiornamento del Protocollo, l’Amministrazione Regionale promuove con cadenza biennale la Conferenza Euro-Regionale dell’edilizia sostenibile. L’art. 9, riguarda i contributi per gli interventi in bioedilizia, per i quali, con successivo Regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, verranno definite le modalità di presentazione delle domande. Tali contributi verranno concessi a fronte dei maggiori oneri connessi alla realizzazione di iniziative sulla base dei criteri previsti dal Protocollo, nella misura massima del 15% del valore dell’intervento complessivo e risulteranno cumulabili con quelli previsti dalla normativa regionale vigente. Altri articoli promuovono lo sviluppo ecosostenibile nel settore dell’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, riserva a favore della realizzazione di interventi in bioedilizia alle ATER della regione una quota non inferiore al 15% dei fondi disponibili al momento del riparto; prevedono incentivi economici e fiscali da stabilirsi con il citato Regolamento di cui all`art. 5, da attribuirsi a cura dei Comuni ove sono realizzati interventi di edilizia sostenibile. I Comuni possono, altresì, prevedere nei loro strumenti urbanistici, per gli interventi in bioedilizia riconosciuti dal Protocollo, secondo i criteri di cui all’art. 6, comma 5, lo scomputo della superficie o del volume urbanistico delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e dei vani scala comuni, solo in unità immobiliari condominiali, nella misura massima del 100%, purchè realizzate con le finalità del contenimento del fabbisogno energetico dell’edificio. Prevede la concessione di contributi ai Comuni che intendono dotarsi di strumenti cartografici tematici di indagine territoriale in materia di bioedilizia, specificatamente elencati. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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