La presente lettera circolare riporta alcuni chiarimenti per l’utilizzazione delle porte resistenti al fuoco nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e per la presentazione della relativa documentazione tecnica che il produttore deve allegare ad ogni fornitura. 1) Porte resistenti al fuoco omologate Il produttore di una porta resistente al fuoco omologata ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n. 303 del 28.12.93) e 27 gennaio 1999 (in G.U. n. 45 del 24.02.99) , deve allegare copia della seguente documentazione : – atto di omologazione del prototipo (all. II , comma 2.1 , del decreto ministeriale 4 maggio 1998); – dichiarazione di conformità al prototipo omologato (all. II , comma 2.1 , del decreto ministeriale 4 maggio 1998); – atto di estensione dell’omologazione per le porte aventi dimensioni diverse dal prototipo omologato (art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999); – libretto di installazione, uso e manutenzione con i relativi disegni esplicativi (art. 4 del decreto ministeriale 10 marzo 1998); L’installatore, a propria firma, deve rilasciare dichiarazione di corretta posa in opera (all. II , comma 2.1 , del decreto ministeriale 4 maggio 1998) secondo quanto indicato nel suddetto libretto di installazione, uso e manutenzione. 2) Porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni non omologate Le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni non omologate (decreto ministeriale 20 aprile 2001) possono essere installate nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione in copia : a) Estensione dell’omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999 (porte di qualsiasi tipologia – escluse le scorrevoli – : + 15 % larghezza , + 10 % altezza ; porte scorrevoli : + 50 % larghezza o altezza o area) ; b) Relazione descrittiva della porta e degli ulteriori accorgimenti tecnici adottati per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore ; c) Dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità: – indica le dimensioni della porta; – garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI oppure RE indicata nell’atto di omologazione di cui al punto a); – attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l'indicazione permanente ed indelebile degli estremi dell'atto di omologazione di cui alla precedente lettera a), il numero distintivo annuale e il nome del produttore ; d) Dichiarazione in cui il produttore attesta di avere predisposto il fascicolo tecnico contenente: – Elaborati grafici dettagliati della porta e di tutte le sue componenti; – Manuale delle istruzioni per l’installazione, uso e manutenzione della porta; – Valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta basata anche su eventuali relazioni di calcolo; – Relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici adottati in relazione alle dimensioni della porta. Si precisa che la predisposizione del suddetto fascicolo tecnico é obbligatoria anche per le porte marcate CE che ricadono nel campo di applicazione della "direttiva macchine 98/37/CE del 22 giugno 1998" e per i sipari di sicurezza dei teatri muniti di "benestare alla singola installazione" (art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2000 e circolare n° 23 MI.SA. del 17 novembre 2000 ). Tale fascicolo tecnico dovrà essere conservato dal produttore ed esibito per i controlli disposti da questo Ministero con le modalità previste dall’articolo 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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