Materiali innovativi per pavimentazioni e rivestimenti: la sostenibilità al servizio del design 11/02/2025
Il recente terremoto in Emilia Romagna, la grave perdita di vite umane, i danni subiti dal patrimonio abitativo, artistico e culturale fanno riflettere sulla necessità ormai indilazionabile di messa in sicurezza del nostro territorio. Ma quello che fa pensare è la morte di operai sotto coperture di capannoni, di strutture industriali collassate, costruite negli anni 2000 e che avrebbero dovuto resistere ad eventi calamitosi ed a terremoti se costruite nel rispetto della normativa vigente. “Per questo, occorre ripartire dal rilancio della riqualificazione urbana e metropolitana – sottolinea Carlo Belvedere Segretario Generale di Ascomac – caratterizzata dalla contestuale messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici e delle infrastrutture; si tratta di un percorso virtuoso verso le Città Sostenibili, a consumo di territorio quasi zero”. “L’Edilizia Sostenibile – sostiene Belvedere – è la risposta anticiclica alla attuale crisi economica, realizzabile da subito attraverso l’avvio immediato di un Piano straordinario di efficientamento energetico e di contestuale consolidamento e miglioramento antisismico degli edifici pubblici e privati; un Piano finalizzato al rilancio dell’economia legata all’edilizia di qualità, nuova o ristrutturata, attivando trasversalmente il sistema delle micro, piccole e medie imprese e producendo in questo modo anche un rilevante effetto sul terreno occupazionale. Senza tralasciare i necessari controlli di quanto realizzato”. Per rendere maggiormente efficace l’intervento normativo, riteniamo occorra un provvedimento unico, di semplice applicazione rivolto ai cittadini / imprese / contribuenti / investitori / amministrazioni pubbliche e di immediata efficacia, rafforzando semplicemente quanto già previsto nel merito dall’art. 4, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 dove già il Governo aveva unificato nella misura del 36% gli interventi energetici, antisismici e di ripristino a seguito di eventi calamitosi, superando, in questo modo, la logica del singolo intervento a favore di un intervento sull’Edificio nel suo complesso. Per questo, sia a livello antisismico che energetico, vanno introdotti ed attuati programmi di miglioramento energetico e statico dell’Edificio/Infrastruttura e cioè tutte quelle misure, strumenti, azioni per l’ottenimento del miglior risultato a regola d’arte. Lo Slogan “Città Sostenibili” deve andare oltre le “colonne d’Ercole” della Convegnistica di maniera e, finalmente, rappresentare il “CANTIERE ITALIA Città/Territorio Sostenibile”, diventando così un obiettivo strategico per il rilancio della economia. “Riteniamo – conclude Belvedere – che la misura del 36%, debba essere unificata in unico articolo con la misura del 55%, per evitare duplicazioni e confusioni di sorta, ed estesa ai programmi di miglioramento di efficienza energetica, con adeguata copertura, riguardante diversi interventi a favore del Complesso Edificio, costituisca un efficace aiuto all’investimento a favore del cliente finale che voglia ristrutturare e riqualificare l’intero complesso Edificio/Immobile. Ascomac ha presentato al Governo alcune proposte normative sotto forma di articolo unico che prevede un bonus nella misura del 50% per interventi di riqualificazione antisismica ed energetica estendendo la possibilità di realizzazione alle imprese ed alla amministrazione pubblica. La proposta Ascomac • Unificare le percentuali previste dalle misure di riqualificazione energetica del 55% e del 36% individuando una nuova percentuale di detrazione: es. 50% • Estendere la detrazione anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa e alle Pubbliche Amministrazioni, integrando e coordinando la vigente disciplina dell’art. 4, D.L. 6.12.2011, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 con il disposto dell’art. 14, D.L. 7.5.2012, n. 52 (In particolare l’art. 14 del D.L. n. 52 sopra richiamato, prevede: ” Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell’energia per le amministrazioni pubbliche: “Art. 14. – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all’efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. A livello energetico • Superare la logica dell’intervento sul singolo componente sostituito o installato per consentire la realizzazione dei programmi di miglioramento di efficienza energetica i cui investimenti richiedono tempi di ammortamento adeguati. • Rimodulare il regime dell’intervento sui risparmi conseguiti attraverso misure e programmi di miglioramento dell’efficienza energetica, richiamati dall’Allegato III della Direttiva 2006/32/CE, così come esplicitati in termini di effetti conseguibili, nelle Schede tecniche elaborate dall’AEEG ai sensi dei DD.MM. 24 luglio 2004 e successive modificazioni, riferiti all’efficienza energetica nell’uso dell’energia elettrica e del gas nel settore civile. • Nel settore della Amministrazione pubblica, la proposta, richiamando procedure semplificate, prevede in particolare: • nell’ambito delle legislazione vigente, la individuazione di procedure di project financing e di finanziamento tramite terzi semplificate in esecuzione di: • contratti di cui all’Allegato II, D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 oppure di programmi di miglioramento dell’efficienza energetica come definiti dall’art. 2, lettera g), D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115; • la attribuzione della agevolazione fiscale a soggetti che hanno finanziato l’opera e che recuperano il proprio investimento nel tempo tramite risultati di risparmio; le tecnologie applicate, fino a quando l’investimento non sia stato ammortizzato, sono di proprietà delle E.S.Co. che le hanno installate; • la esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica alle E.S.Co. come definite dall’art. 2, lettera i), D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2010 – Gestione dell’energia. Società che forniscono servizi energetici (ESCO). Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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