Codice appalti all’esame

Lo Schema in oggetto è stato predisposto ai sensi dell’art. 25 della L. n. 62/05 (legge comunitaria 2004) che consente l’adozione di disposizioni correttive ed integrative del Codice entro due anni dalla sua emanazione, e modifica la normativa degli istituti, ivi previsti, la cui disciplina è stata sospesa dal primo decreto legislativo correttivo (D.Lgs. n. 6/07) fino al 1° agosto 2007.

Il provvedimento, oltre alle norme suddette contiene, altresì, modifiche di coordinamento e dettaglio nonché nuove disposizioni in materia di Soa e vigilanza sui contratti pubblici, nonché di tutela del lavoro.

Per quanto riguarda le modifiche agli istituti sospesi le stesse concernono: la procedura negoziata, previa pubblicazione del bando e senza pubblicazione del bando; il dialogo competitivo; gli accordi-quadro; l’appalto di progettazione ed esecuzione (sul quale, peraltro, non è prevista alcuna modifica, ma solo il chiarimento sulla sua applicazione alle procedure avviate successivamente all’entrata in vigore del regolamento generale) ed, infine, le centrali di committenza.

Le disposizioni di coordinamento intervengono su alcune norme relative, tra l’altro alle opere a scomputo, in cui si introduce la previsione secondo cui la gara per l’affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra soglia e secondaria sotto soglia debba essere bandita ed effettuata dall’amministrazione che rilascia il permesso di costruire e non dal promotore; sui consorzi stabili, in cui viene precisato che il divieto di partecipazione contemporanea alla medesima gara riguarda unicamente le imprese consorziate indicate quali esecutrici dei lavori in sede di offerta; sulla garanzia definitiva, per cui la stessa può essere presentata sia come garanzia bancaria, sia come polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati.

Altre norme di correzione concernono, inoltre, la disciplina degli appalti affidati dai concessionari che trova applicazione sia per i contratti di importo superiore che inferiore alla soglia comunitaria, le modifiche alle norme sulla finanza di progetto con cui si prevede l’obbligo, a carico dei soggetti aggiudicatori, di redigere studi di fattibilità delle infrastrutture da realizzare, al fine della individuazione e del corretto inserimento delle stesse nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale.

Per quanto concerne le disposizioni aggiuntive in materia di SOA e vigilanza sui contratti pubblici, nonché in materia di lavoro, viene previsto:
– in materia di tutela del lavoro, il regolamento generale dovrà includere, nell’ambito dei requisiti soggettivi di qualificazione, la regolarità contributiva documentata attraverso il DURC, e dovrà disciplinare la tutela dei diritti dei lavoratori;
– in materia di cause di esclusione, si prevede, tra le stesse, l’ipotesi in cui siano stati adottati provvedimenti interdittivi dalla partecipazione alle gare a seguito di sospensione del cantiere per la presenza di lavoratori irregolari (art. 36 bis del decreto Visco-Bersani); in aggiunta a ciò, si prevedono, tra le cause di esclusione, le ipotesi di sospensione o revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità, a seguito di falsità nelle dichiarazioni o nei documenti di gara;
– in materia di SOA, si riconosce il carattere pubblicistico dell’attività di certificazione e del relativo attestato; si introduce, altresì, l’obbligo da parte delle SOA di revocare l’attestazione, qualora l’attestato sia stato rilasciato in carenza dei requisiti di qualificazione ovvero il possesso degli stessi sia successivamente venuto meno; in caso di inerzia della SOA, è prevista la revoca a quest’ultima dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dell’Autorità;
– in materia di risoluzione del contratto, si prevede espressamente che la stazione appaltante proceda a detta risoluzione nell’ipotesi della revoca dell’attestazione di qualificazione, dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Sul testo si sono già espressi, il 15 marzo 2007, la Conferenza Unificata, con l’avviso negativo delle Regioni e delle Province autonome (vedi al riguardo la notizia su “Attività Conferenze Stato-Regioni e Unificata” del 28 marzo 2007, n.18) e, il 6 giugno 2007 il Consiglio di Stato che ha formulato numerose osservazioni.

Le Commissioni incaricate dovranno rendere il parere entro il 24 luglio prossimo unitamente alle Commissioni Bilancio e, per quanto riguarda la Camera dei Deputati, anche alla Commissione Politiche dell’Unione Europea.
Al Senato, invece, potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito le Commissioni Affari Costituzionali, Industria, Lavoro e Politiche dell’U.E.

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