Cantiere e sicurezza: normativa e indicazioni generali su DPI e DPC

Cantiere e sicurezza: normativa e indicazioni generali su DPI e DPC

In un mondo che corre sempre più veloce, quello dell’edilizia è un tema importante e trasversale ed è ovviamente la base fondante di qualsiasi altra attività. Parlare dunque di come si concretizza il lavoro edile e della velocità con cui esso può operare è un tema interessante, così come pure – dal punto di vista delle aziende – è interessante cogliere le sfumature tecniche che stanno dietro alla sicurezza sul luogo di lavoro, tema estremamente sentito a maggior ragione proprio in questo campo.

Cantiere e sicurezza: normativa e indicazioni generali su DPI e DPC

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Avere buoni dispositivi di protezione sul luogo di lavoro (ce ne sono di tanti tipi, come ad esempio gli abiti da lavoro Elis) e il conseguente sostanziale aumento della confidenza con cui i lavoratori operano, fornisce un innegabile vantaggio in termini di velocità e performance tecnica.

Aggiornamento della regolamentazione

In Italia la Direttiva Cantieri è stata recepita solo nel 1996, nonostante una generale indicazione su questo tema fosse già stata introdotta nel 1956 col DPR 164/1956 che, tuttavia, non prevedeva la pratica della previsione del rischio di cantiere. Il problema di questa mancanza è stato risolto appunto nel 1996 e successivamente, nel 2008, è stata specificata la condotta proprio in riferimento alla cantieristica.

Gli strumenti previsti 

In riferimento alle normative sopracitate, possiamo identificare tre strumenti e una appendice che saranno funzionali all’apertura dei lavori e all’organizzazione delle maestranze coinvolte. Andiamo a vedere di cosa si tratta:

  • Piano di sicurezza e coordinamento: abbreviato in PSC, è lo strumento di coordinazione nei casi in cui siano coinvolte diverse ditte nello stesso lavoro. Lo strumento è volto a individuare e valutare i rischi connessi al lavoro e al cantiere permettendo dunque una gestione dei rischi da parte delle parti coinvolte.
  • Piano di sicurezza sostitutivo: Abbreviato anch’esso – con l’acronimo PSS – è volto a compiere la stessa funzione del PSC ma si applica nei casi in cui la ditta coinvolta in un determinato cantiere sia solo una. In questo caso inoltre non è necessaria la stima dei costi.
  • Piano operativo di sicurezza: abbreviato con l’acronimo POS, si tratta del documento di sicurezza specifico di ogni singolo cantiere.
  • Analisi dei rischi: inclusa nel POS, serve a valutare il rischio connesso ad ogni singola attività svolta in cantiere e a rilevare soluzioni in caso questi rischi si manifestassero (indicando procedure e sistemi di protezione).

Dispositivi di protezione e misure di sicurezza

Con dispositivi di protezione si fa ovviamente riferimento a tutta quella componentistica e strumentazione generica atta allo svolgimento in sicurezza del lavoro, compresi gli abiti da lavoro.

Si segnala la distinzione tra (Dispositivi di Protezione Collettiva) e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) che si distinguono come segue:

  • DPC: questi dispositivi racchiudono tutti quegli strumenti atti a proteggere e organizzare in sicurezza il cantiere in generale. Essendo strumenti di protezione dell’intero gruppo di lavoratori, hanno generalmente la priorità rispetto ai dispositivi di protezione personale. Un esempio di questi strumenti sono i ponteggi (diversificati nella costruzione e solidità in base alle caratteristiche di altezza che dovranno raggiungere e anche alle caratteristiche della struttura cui saranno adiacenti), o i , le protezioni anticaduta generali applicate ai ponteggi, recinzioni mobili o temporanee, la segnaletica da cantiere, ecc.
  • DPI: si tratta dei Dispositivi di Protezione Individuale e, come suggerisce il termine, costituiscono i sistemi di protezione di ogni singolo lavoratore. Questo è un campo che sta subendo una interessante evoluzione e stanno nascendo ditte che si occupano specificatamente della fornitura di abiti da lavoro, in base alla tipologia di manodopera svolta e alla normativa vigente. I DPI possono essere generali per la vita del lavoratore – ad esempio i sistemi anticaduta, cioè l’utilizzo di cavi o attrezzature per l’affrancamento del lavoratore a una posizione fissa – oppure specifici per parti del corpo come ad esempio caschi, guanti, occhiali, scarpe antinfortunistiche.

È sempre molto importante attenersi rigorosamente a questi sistemi di protezione previsti dalla legge; per troppi anni i lavoratori sono stati esposti al rischio di infortuni – anche gravi – se non peggio. Nella nostra epoca per fortuna la cura della sicurezza ha fatto passi da gigante ed è quindi fondamentale applicare sempre tutti i sistemi possibili per garantire al lavoratore uno svolgimento sicuro del proprio compito.

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