Regola tecnica prevenzione incendi per le attività commerciali

Il 12 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto del 27 luglio 2010 relativo all’ "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”.

Il Decreto in oggetto, stabilirà, a decorrere dal 12 settembre prossimo, le principali indicazioni per la progettazione e la costruzione di attività commerciali che rispettino i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.

In questo modo le realizzazioni intendono:
– Minimizzare le cause di incendio;
– Garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti e assicurare la possibilità che tutti i presenti lascino i locali indenni;
– Limitare la propagazione di un incendio all’interno della struttura ed ai locali contigui;
Il Decreto si riferisce inoltre ad interventi di ristrutturazione che prevedono la sostituzione o il cambiamento di impianti ed attrezzature antincendio, la modifica parziale di dettagli costruttivi, delle vie d’uscita e dei volumi.

A proposito di ristrutturazioni con aumenti di volume, ricordiamo che in tali casi le disposizioni previste si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica volumetrica (se invece l’aumento di volume è superiore al 50% della volumetria esistente, si dovrà adeguare l’intera attività).

Non sono interessati alle regole contenute nel Decreto quegli impianti commerciali già esistenti (la data di riferimento è quella dell’entrata in vigore del presente D. Lgs) per i quali è stato già rilasciato, od è in fase di rilascio, un regolare certificato di prevenzione incendi.

Pur definendo, come regola generale, che l’esame dei progetti delle attività commerciali sottoposti ai Comandi Provinciali competenti in data antecedente al presente Decreto venga effettuato in base alle direttive previgenti, il documento non vieta di avvalersi della nuova regola tecnica su base volontaria, sia in caso di apertura di una nuova attività che di ristrutturazione di un locale commerciale già esistente.

Nell’allegato del decreto vengono poi fornite le disposizioni tecniche da seguire e rispettare per le diverse tipologie di attività commerciale: teatri, cinematografi, auditori e sale convegni, locali di intrattenimento, sale da ballo e discoteche, teatri tenda, circhi e parchi divertimento.

www.ucct.it

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