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Quasi un miliardo di euro di contributi per la prevenzione del rischio sismico messi a disposizione nel periodo 2010-2016: è la dotazione del Fondo statale istituito dall’art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo. Dopo i primi 45 milioni di euro, resi disponibili nel 2010, e 145,1 milioni di euro, resi disponibili l’anno scorso, è ora stato attivato un terzo stanziamento, pari a 195,6 milioni di euro, che verrà speso secondo la disciplina contenuta nell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (Ocdpc) n. 52 del 20 febbraio 2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 marzo 2013). Quattro sono le tipologie di azioni ammesse a godere dei contributi: a) Indagini di microzonazione sismica; b) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici e opere infrastrutturali di proprietà pubblica,d’interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanza particolare per le conseguenze di un collasso, esclusi gli edifici scolastici, già destinatari di altri contributi pubblici; c) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati; d) Interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico. Agli interventi strutturali di cui alle lettere b) e c), definiti agli articoli 9, 11 e 13 dell’Ordinanza, è destinata la gran parte delle risorse stanziate: il totale disponibile per le due tipologie ammonta a 170 milioni di euro sui 195,6 disponibili. I contributi sono assegnati alle Regioni, che li gestiscono programmando gli studi di microzonazione sismica, selezionando gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica e stilando la graduatoria di ammissione ai finanziamenti per gli interventi sugli edifici privati. Le risorse saranno distribuite in proporzione al rischio sismico, sulla base dell’indice medio di rischio sismico, elaborato secondo i criteri stabiliti nell’allegato 2 all’Ordinanza. Successivamente, le Regioni individueranno i Comuni cui destinare i contributi, tra quelli elencati all’allegato 7 all’Ordinanza, caratterizzati da un’accelerazione massima al suolo non inferiore a 0,125g. Agli interventi su edifici privati, di cui alla tipologia c), ogni Regione garantisce tra il 20% e il 40% del finanziamento ad essa assegnato. Non possono essere finanziati edifici o opere, di proprietà sia pubblica che privata, che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data del 1° dicembre 2010, o che già usufruiscano di contributi pubblici per le stesse finalità. Ulteriore requisito per l’assegnazione dei contributi agli edifici privati è la destinazione a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari e/o all’esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva di almeno due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari. I beneficiari dei contributi per gli interventi di cui alla lettera c) sono i proprietari degli edifici. Per fare richiesta di contributo per tali interventi, occorre fare riferimento al bando che verrà pubblicato sull’Albo pretorio e sul sito web istituzionale del singolo Comune destinatario dei finanziamenti. Il termine per presentare la domanda è 60 giorni dall’affissione/pubblicazione del Bando nell’Albo pretorio e la relativa modulistica è riportata nell’allegato 4 all’Ordinanza. Al momento della presentazione della richiesta, non è previsto allegare elaborati progettuali. Il Comune trasmetterà le richieste alle Regioni che le inseriranno in una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: tipo di struttura; anno di realizzazione; occupazione giornaliera media; classificazione e pericolosità sismica; eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche. I criteri di priorità sono dettagliati nell’allegato 3 all’Ordinanza. I soggetti in posizione utile nella graduatoria dovranno presentare un progetto di intervento entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, per gli interventi di rafforzamento locale, e 180 giorni, per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione/ricostruzione. Per gli interventi di rafforzamento locale, si applicano i requisiti di cui agli articoli 9 e 11 dell’Ordinanza. Nel caso di miglioramento sismico, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell’intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella corrispondente all’adeguamento sismico. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell’edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia. I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l’approvazione del progetto e del relativo contributo ed essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento simico o di demolizione e ricostruzione. Tali termini sono indicati all’articolo 14 dell’Ordinanza. L’importo massimo del contributo per gli interventi sulle parti strutturali di edifici privati, indicato all’articolo 12 dell’Ordinanza, è così stabilito: – Rafforzamento locale: 100 euro per ogni m2 di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari; – M iglioramento sismico: 150 euro per ogni m2 di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari; – Demolizione e ricostruzione: 200 europer ogni m2 di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari. I contributi sono concessi dalle Regioni con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. La prima rata è erogata al momento dell’esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell’esecuzione del 70% del valore e l’ultima rata è erogata a saldo, al completamento dei lavori o, se previsto, alla presentazione del certificato di collaudo statico. Le indicazioni di massima sulle procedure di erogazione dei contributi sono descritte nell’allegato 6 all’Ordinanza. Per gli interventi su edifici e opere di proprietà pubblica, i massimali dei contributi sono indicati all’articolo 8 dell’Ordinanza. La selezione degli interventi, in questo caso, è affidata alle Regioni, tenuto conto delle proposte di priorità dei Comuni e delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Il contributo concesso è pari a una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall’esito della verifica tecnica, calcolato come da procedura indicata all’articolo 10 dell’Ordinanza. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti potranno essere specificati in futuri decreti del Capo Dipartimento della Protezione Civile. Un miliardo di euro per la prevenzione del rischio sismico 2 Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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