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Tutto parte dal decreto legislativo 192/2005, in vigore dall’8 ottobre 2005 (modificato dal decreto legislativo 311/2006), per attuare la direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell’edilizia. Obiettivo stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici così da contenere i consumi. Una finalità che si pensa di conseguire anche attraverso l’informazione, nei confronti di proprietari e conduttori, su efficienza e prestazione energetica dell’edificio e, soprattutto, con suggerimenti in merito agli interventi più significativi e convenienti per il miglioramento della prestazione energetica. Ciò vale sia come incentivo per i proprietari a migliorare tali prestazioni per rendere l’immobile più “appetibile” sul mercato sia come incentivo per gli acquirenti a orientare eventuali opere di manutenzione verso quegli interventi che possano ridurre i consumi. La legge prevede due “attestati” al fine della “certificazione energetica“: – l’attestato di qualificazione energetica, strumento di controllo “ex post” del rispetto delle prescrizioni in sede di costruzione e ristrutturazione. È rilasciato da un progettista, non necessariamente terzo rispetto alla proprietà; – l’attestato di certificazione energetica, strumento di “informazione” dell’acquirente o del conduttore circa la prestazione energetica e il grado di efficienza energetica degli edifici. È rilasciato da “esperti” o “organismi” “terzi”, dei quali dovranno essere garantite «la qualificazione e l’indipendenza». Attualmente, però, non è possibile ottenere un attestato di certificazione energetica. Infatti, non sono stati ancora emanati i decreti ministeriali su criteri e requisiti professionali per l’individuazione degli esperti o degli organismi cui è affidato l’attestato, né le linee guida nazionali per la certificazione. La disciplina transitoria (articolo 11, comma 1-bis del decreto legislativo 192/2005, introdotto dal 2 febbraio 2007, dal decreto 311/2006) stabilisce che, in attesa della norme sull’attestato di certificazione energetica, esso è sostituito a tutti gli effetti (e quindi anche agli effetti dell’allegazione agli atti traslativi o della consegna in caso di locazione) dall’attestato di qualificazione energetica o da una equivalente certificazione stabilita dal Comune. Con la disciplina transitoria, sino al 1° luglio 2008, l’obbligo di allegazione per i contratti traslativi o di locazione (pena la nullità relativa) riguarda: – i nuovi edifici: ossia quelli costruiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, rispettivamente, richiesto o presentata dopo l’8 ottobre 2005 (in caso di permesso di costruire è alla data della richiesta che bisogna fare riferimento); – gli edifici di superficie utile superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di integrale ristrutturazione dell’involucro esterno o di demolizione e ricostruzione, il tutto in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, rispettivamente richiesto o presentata dopo l’8 ottobre 2005; – gli edifici agevolati, ossia gli immobili sui quali sono stati eseguiti, dopo il 1° gennaio 2007, interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche per i quali si intenda accedere ad agevolazioni, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, in relazione ai quali sia già stato rilasciato l’attestato di certificazione energetica o, in via transitoria, l’attestato di qualificazione; – gli edifici pubblici o detenuti da soggetti pubblici per i quali dopo il 1° luglio 2007 siano stati rinnovati ovvero stipulati nuovi contratti relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione; – gli edifici (o singole unità) di superficie utile superiore a mille metri quadrati, a prescindere dall’epoca di costruzione, sempre che l’atto traslativo abbia per oggetto l’intero immobile. Dal 1° luglio 2008, l’obbligo di allegazione riguarderà, oltre agli edifici elencati, anche tutti gli altri, a prescindere dall’epoca di costruzione e dalla superficie utile, escluse soltanto le unità immobiliari di superficie inferiore a mille metri quadrati. Infine, dal 1° luglio 2009 l’obbligo riguarderà tutti gli edifici, a prescindere dall’epoca di costruzione e dalla superficie. Obiettivo informazione L’obbligo dell’attestato L’obbligo di allegare l’attestato di qualificazione energetica riguarda, fino al 30 giugno 2008, gli atti traslativi relativi a edifici: nuovi, radicalmente ristrutturati, agevolati, “pubblici”, di superficie utile oltre mille metri quadrati . Dal 1° luglio 1008 saranno esclusi solo gli edifici di superficie inferiore. Infine, dal 1° luglio 2009 l’obbligo sarà generalizzato Gli atti “con il visto” L’obbligo di allegare l’attestato di qualificazione energetica riguarda non solo le compravendite, ma ogni atto di trasferimento oneroso (esclusi, per esempio, i trust, il comodato e la donazione). Anche nel caso di contratto di locazione va assicurata al conduttore l’informazione su prestazione ed efficienza energetica dell’edificio Il consumo energetico Per prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio si intendono la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi a un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione, la preparazione dell’acqua calda e l’illuminazione Il valore dell’attestato Se non viene allegato l’attestato di qualificazione energetica, l’atto è nullo, ma la nullità – relativa – può essere fatta valere solo dall’acquirente. Peraltro, quando verranno emanati i decreti per gli organismi indipendenti l’attestato verrà sostituito dalla certificazione energetica, rilasciata, appunto, da un soggetto terzo. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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