Il trullo pugliese: storia, arte, tecnica e bioclimatica della costruzione in pietra a secco 11/08/2026
E’ stato assegnato, in prima lettura, alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei Deputati il decreto legge 5/09 recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” (DDL 2187/C Relatori l’On. Marco Mario Milanese per la Commissione Finanze e l’On. Enzo Raisi per la Commissione Attività produttive, entrambi del Gruppo parlamentare PdL). Il provvedimento del Governo prevede misure di carattere fiscale e finanziario dirette a sostenere il rilancio produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale. Il testo contiene una norma sulla rivalutazione sostitutiva degli immobili con cui viene modificato l’articolo 15, comma 20, del DL 185/08, convertito dalla L. 2/09. In particolare, viene ridotta, dal 7 al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dal 4 all’1,5 per cento per quelli non ammortizzabili, la misura dell’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sugli immobili d’impresa risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007, con esclusione degli immobili destinati alla vendita e delle aree edificabili. Per quanto riguarda l’aggregazione tra imprese viene introdotta un’apposita agevolazione fiscale per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR (DPR 917/86) che derivano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell’anno 2009. In particolare, ai fini fiscali, il maggior valore contabile attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio che emerge in sede di fusione o di scissione si considera riconosciuto, per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro. In caso di operazioni di conferimento di azienda, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario sugli stessi beni strumentali materiali e immateriali e per uno stesso ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro. L’agevolazione descritta opera a condizione che alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino imprese: che siano operative da almeno due anni; che non facciano parte dello stesso gruppo societario; che non siano legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento; che non siano indirettamente controllate dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile (cosiddetto “controllo di diritto“). Viene, inoltre, previsto (per finalità antielusive) che qualora la società risultante dall’aggregazione nei primi quattro periodi d`imposta dalla effettuazione dell’operazione ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati a seguito dell’aggregazione originaria, decade dall’agevolazione. In materia di distretti produttivi e reti di impresa viene modificata la norma di cui all’articolo 6-bis del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, sull’estensione dell’applicazione delle disposizioni sui distretti produttivi, introdotte dall’articolo 1, commi 366 e ss., della L. 266/05 (legge finanziaria 2006), alle “reti delle imprese e delle catene di forniturà`, attribuendo la competenza di identificarle al Ministro dello Sviluppo economico. In particolare viene estesa anche alle reti delle imprese e delle catene di fornitura la disciplina prevista per i distretti relativamente ai tributi dovuti agli Enti locali e vengono, altresi`, ripristinate le disposizioni fiscali originarie previste in tema di distretti dal comma 368 (numeri da 1 a 15 della lettera a) della richiamata legge finanziaria. Tra le suddette disposizioni fiscali ripristinate viene, tra l’altro, previsto che: – il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria; – la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate e` rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princi`pi di mutualità; – non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti; – resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l’assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l’applicazione delle disposizioni penali tributarie; – la determinazione di quanto dovuto e` operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l’ammontare dovuto e` determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso; – criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti. Attraverso il ripristino delle suddette disposizioni fiscali, al fine di far convergere la forma giuridica e la sostanza economica delle piattaforme industriali, vengono previsti due diversi gradi di aggregazione. Il primo grado di aggregazione e` quello del consolidamento fiscale secondo cui le società di capitali che fanno parte dei distretti territoriali e funzionali sono sostanzialmente equiparate a un gruppo di società e, in luogo del gruppo di imprese controllate, l’unità fiscale di riferimento e` il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della sommatoria dei redditi delle società partecipanti in modo da realizzare la compensazione infradistrettuale delle perdite fiscali, nonche` di beneficiare di maggiori possibilità di deduzione degli interessi passivi. Il secondo grado di aggregazione e` rappresentato dalla tassazione unitaria, cui possono accedere anche le imprese non soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES), con la conseguente affermazione della piattaforma industriale quale autonomo e unitario soggetto passivo delle imposte sui redditi e locali e con il ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute. La stessa norma ripristina la possibilità per gli sportelli unici delle imprese di avvalersi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 112/98. Infine, la norma prevede che dall’attuazione della disciplina sui distretti e sulle reti di imprese e di catene di forniture non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l’anno 2009 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Con un`apposita disposizione sui controlli fiscali viene previsto che il controllo delle agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastale, nonche` sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell’imposta principale, e` effettuato in base a criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l’indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. Al riguardo, viene inoltre previsto (comma 2), attraverso una disposizione aggiuntiva all’articolo 27 (in materia di accertamenti), comma 18, del DL 185/08, convertito dalla L.2/09 che e` punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare. Inoltre, il decreto legge introduce una detrazione fiscale per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica a favore dei contribuenti che già fruiscono della detrazione del 36% di cui all’articolo 1 della L. 449/97, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e iniziati a partire dal 1° luglio 2008. A fronte di spese sostenute dalla predetta data viene, pertanto, riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20% delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica suddetti, nonché di apparecchi televisivi e computer diretti all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione suddetta e` cumulabile con quella del 20%, nel limite di spesa di 200 euro, prevista per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di cui all’articolo 1, comma 353, della L. 296/06, come prorogata dall’articolo 1, comma 20, della L. 244/07. La detrazione per l’acquisto di mobili viene calcolata su di un importo massimo complessivo delle spese non superiore a 10.000 euro e viene ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Inoltre, viene previsto che entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali e` prevista la detrazione in cui vengano definiti gli impegni assunti rispetto alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con cui assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con i fornitori, nonche` gli impegni relativi allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali dirette a stimolare la domanda e a migliorare l’offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Altre norme del decreto legge riguardano gli incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all’acquisto di veicoli ecologici anche commerciali, di massa fino a 3,5 tonnellate, nonchè le misure di sostegno al finanziamento per il loro acquisto. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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