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A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 222/2016, il certificato di agibilità è stato sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA): differenze in termini di iter, responsabilità e tempistiche Occorre far riferimento all’articolo 24 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.: “La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata”. Quando deve essere presentata la Segnalazione? Come accadeva per il certificato di agibilità, la segnalazione è necessaria nei seguenti casi: a) nuove costruzioni b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti. In virtù del punto c), dunque, non è da escludere che anche per interventi minori sottoposti a CILA sia necessaria l’agibilità; se si agisce sugli impianti, infatti, vengono modificate le condizioni di risparmio energetico. La segnalazione certificata può riguardare anche: singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale. Chi deve presentare la Segnalazione Certificata di Agibilità? In passato, il soggetto titolare dell’intervento era tenuto a chiedere il rilascio del certificato di agibilità all’amministrazione comunale. Oggi, invece, il soggetto titolare deve presentare allo sportello unico per l’edilizia la Segnalazione Certificata asseverata da un professionista e non è previsto il rilascio di documentazione da parte dell’ente. Il professionista coincide col Direttore dei Lavori quando sono state realizzate opere edilizie che necessitano della nuova agibilità. La sanzione amministrativa pecuniaria non ha subito modifiche e varia tra 77 e 464 euro. Cos’è cambiato per la tempistica? In passato lo sportello unico comunicava al richiedente (entro 10 giorni dalla ricezione della domanda) il nominativo del responsabile del procedimento; entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta domanda il responsabile del competente ufficio comunale rilasciava il certificato di agibilità. Oggi la SCA deve essere presentata entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. Trattandosi non più di una richiesta di un certificato ma di una segnalazione certificata in cui si attesta la conformità dell’intervento alla legge, gli immobili possono essere utilizzati sin dalla data di presentazione della segnalazione allo Sportello Unico. Cosa deve contenere la Segnalazione e quale documentazione va allegata? Le Regioni hanno adottato il modello unificato della SCA che può essere presentato contestualmente alla comunicazione di fine lavori o successivamente. Esso si compone di quattro sezioni: sezione A – titolare sezione B – Attestazione del Direttore dei Lavori o del Professionista abilitato sezione C – Soggetti coinvolti sezione D – Quadro riepilogativo della documentazione. La Segnalazione certificata per l’agibilità viene definita «SCIA unica» quando, pur presentata per le medesime tipologie di intervento, allega le eventuali segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche riferite ai procedimenti che hanno incidenza sull’attività edilizia (ad esempio: la Scia in materia di prevenzione incendi). La normativa nazionale prevede che la documentazione obbligatoria da allegare alla Segnalazione è la seguente: attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di agibilità certificato di collaudo statico ovvero, dove consentito, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi. Tale documentazione è già contenuta o richiamata come allegato nel modello della Segnalazione Certificata. Alla sezione D sono presenti, inoltre, l’attestato di qualificazione energetica AQE e la documentazione per assegnazione o aggiornamento della numerazione civica. È possibile che siano richieste eventuali ulteriori attestazioni imposte esclusivamente dalla normativa regionale che le Regioni hanno inserito nel «Quadro riepilogativo». La Toscana, ad esempio, richiede come allegati il Fascicolo dell’Opera e l’Elaborato delle coperture, ove previsti. Blumatica Pratiche Edilizie consente di: generare la Segnalazione Certificata di Agibilità contestuale o successiva alla Comunicazione Fine Lavori; salvare un unico file contenente la richiesta del titolo abilitativo e la chiusura dei lavori; elaborare la Segnalazione Certificata senza partire dalla richiesta del titolo abilitativo, nel caso in cui il tecnico non coincida col progettista oppure per attestare agibilità di opere esistenti; ottenere in automatico l’elenco degli allegati, a seconda della Regione selezionata, e caricare file in vario formato; generare un unico PDF da inviare all’amministrazione. Scopri maggiori informazioni su Blumatica Pratiche Edilizie Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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