Requisiti minimi degli edifici: le indicazioni del MASE per applicare il decreto del 28 ottobre 2025

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un documento con indicazioni agli operatori per accompagnare la prima applicazione del decreto del 28 ottobre 2025, che aggiorna il decreto interministeriale del 26 giugno 2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI, il testo non introduce nuovi obblighi ma fornisce una lettura sistematica dei profili applicativi, dagli interventi su involucro e impianti alla redazione dell’APE.

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Requisiti minimi degli edifici: le indicazioni del MASE per applicare il decreto del 28 ottobre 2025

Il Dipartimento Energia del MASE ha messo a disposizione di progettisti, imprese e certificatori un documento con indicazioni operative per la fase di prima applicazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 28 ottobre 2025 (aggiornamento Requisiti Minimi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025. Il provvedimento aggiorna il decreto interministeriale del 26 giugno 2015, ne modifica alcune disposizioni e ne sostituisce integralmente gli Allegati 1 e 2.
Il documento, firmato dal Direttore generale Domanda ed Efficienza Energetica e predisposto con il supporto tecnico di ENEA e del Comitato Termotecnico Italiano, recupera l’impostazione delle tre serie di FAQ pubblicate dal MISE tra il 2015 e il 2018 e delle proposte del Gruppo Consultivo Legge 90 del CTI. L’obiettivo dichiarato è confermare i contenuti ancora attuali e garantire continuità interpretativa. Le indicazioni non introducono nuovi obblighi e non si sostituiscono alle disposizioni vigenti. È inoltre già annunciato un secondo documento, dedicato alla lettura integrata con il decreto legislativo del 9 gennaio 2026, n. 5, di recepimento della direttiva RED III.

Cosa chiariscono le indicazioni su involucro, impianti e interventi

La parte più consultata dai tecnici riguarda l’applicazione concreta dei requisiti minimi: quali interventi li fanno scattare, quali no e con quali regole di calcolo. Su questo il MASE fornisce alcune precisazioni che incidono direttamente sulla progettazione e sulla pratica di cantiere, dall’involucro agli impianti fino alle infrastrutture di ricarica.

Impermeabilizzazioni e coperture: quando i requisiti non si applicano

Il documento distingue due casi spesso confusi. Il rifacimento di una copertura che sovrasta un ambiente non climatizzato, come un sottotetto, non è soggetto ai requisiti minimi, perché in quella configurazione la copertura non fa parte dell’involucro dell’edificio. Resta però “fortemente consigliato” l’isolamento dell’ultimo solaio che delimita il volume climatizzato.

Discorso analogo per le impermeabilizzazioni. Un intervento che si limita alla posa di uno strato impermeabilizzante con vernici bituminose o assimilabili, applicato direttamente sull’estradosso del solaio e senza demolizione della pavimentazione, è equiparato a un intervento sugli strati di finitura. Per questo motivo non rientra tra quelli soggetti al rispetto dei requisiti minimi.

Involucro: trasmittanze, ponti termici e finestre da tetto

Sulle strutture opache il Ministero chiarisce che la verifica di trasmittanza va condotta per tutte le strutture della stessa tipologia, a prescindere da orientamento, spessore e stratigrafia delle diverse porzioni.
Le tipologie restano tre: strutture verticali, strutture orizzontali o inclinate di copertura, strutture orizzontali di pavimento. Per i ponti termici tra tipologie diverse, ciascun ponte va attribuito per metà a ciascuna delle due strutture che collega.
Un secondo nodo riguarda finestre da tetto, lucernari e cupole, per i quali la trasmittanza segue norme di prodotto distinte a seconda dell’applicazione: la UNI EN 14351-1 per le finestre da tetto inclinate “raso falda”, l’EAD 220062-00-0401:2018 per i lucernari su tetti piani con copertura in vetro, la UNI EN 1873 per i lucernari singoli con tamponamento in plastica e la UNI EN 14963 per i lucernari continui in materiale plastico. I valori così ottenuti, precisa il documento, restano confrontabili con i limiti di trasmittanza fissati dal decreto per le chiusure tecniche trasparenti. 

Impianti e interventi: dalla caldaia alla ricarica elettrica

Un chiarimento riguarda la definizione di “modifica sostanziale” applicata a generazione, emissione e distribuzione. Perché un intervento si configuri come ristrutturazione dell’impianto termico, il documento precisa che è necessaria la modifica sostanziale di tutti i sistemi presenti.

Sul sistema di generazione il MASE specifica un caso ricorrente: la sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia di generatore, perché si utilizza lo stesso vettore energetico e la stessa tecnologia di combustione. La modifica diventa sostanziale, invece, quando cambia la tipologia di generatore, se ne aggiunge uno di tipo differente o si introduce un servizio energetico prima assente; lo stesso vale, per l’emissione, quando cambiano i terminali o il fluido termovettore, e per la distribuzione, quando mutano materiali, tracciato o livello di isolamento anche solo in parti importanti della rete.

Sul fronte della mobilità elettrica, il documento precisa che le alternative ammesse per i punti di ricarica, come la sostituzione di una quota di punti di Tipologia A con un punto di Tipologia B, possono essere utilizzate ma non in modo sequenziale. Nell’esempio del Ministero, in un edificio non residenziale di nuova costruzione con 200 posti auto i dodici punti di Tipologia A e l’unico di Tipologia B possono diventare due e due, ma quei punti non possono a loro volta essere convertiti in un sistema di ricarica ultraveloce. Le equivalenze, in sostanza, non si cumulano a cascata.

La tabella seguente riassume i principali casi affrontati nel documento e le relative indicazioni

Caso / intervento Cosa indica il MASE Riferimento
Rifacimento copertura su sottotetto non climatizzato Non soggetto ai requisiti minimi (consigliato isolare l’ultimo solaio climatizzato) All. 1, punto 1.4.2
Sola posa di impermeabilizzazione sull’estradosso del solaio, senza demolizione della pavimentazione Non soggetta ai requisiti minimi (assimilata a intervento sugli strati di finitura) All. 1, punto 1.4.3 e Tab. 7
Ponti termici tra strutture di tipologia diversa Attribuiti per metà a ciascuna delle due strutture collegate All. 1, punto 5.2
Sostituzione di caldaia a gas con caldaia a condensazione a gas Non è cambio di tipologia di generatore All. 1, punto 1.4.1, comma 4
Punti di ricarica EV: alternative tra Tipologia A e B Ammesse, ma non in modo sequenziale (le equivalenze non si cumulano) All. 1, punto 6.2, c. 3, lett. b
Ampliamento o recupero di volumi > 15% del volume climatizzato esistente oppure > 500 m³ Assimilato a nuova costruzione (verifiche solo sulla parte ampliata) All. 1, punto 1.3
Installazione di pompa di calore ≤ 15 kW termici Nessuna relazione tecnica richiesta Relazione tecnica, punto 1 (art. 8, c. 1, d.lgs. 192/2005)

Sul tema di ampliamenti e recuperi, il documento li tratta in modo equivalente e fissa una doppia soglia: se la nuova porzione supera il 15% del volume lordo climatizzato esistente oppure i 500 metri cubi, è sufficiente che ricorra anche una sola delle due condizioni perché l’intervento sia assimilato a una nuova costruzione. In quel caso le verifiche riguardano solo la parte ampliata o recuperata. Per la filiera delle rinnovabili è rilevante un’ulteriore precisazione: nell’ambito del d.lgs. 199/2021, ampliamenti e recuperi di volumi esistenti non sono soggetti agli obblighi di integrazione con fonti rinnovabili né al raggiungimento del target nZEB.

APE e certificazione energetica: i punti per i certificatori

La seconda area di intervento riguarda la certificazione e la compilazione dell’Attestato di Prestazione Energetica. Il MASE ribadisce che emettere un APE senza allegare il libretto di impianto, comprensivo di un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, equivale a dichiarare un esercizio dell’impianto in violazione del d.lgs. 192/2005 e del D.P.R. 74/2013, con applicabilità della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15. Il rapporto può mancare solo se l’impianto è distaccato dalla rete del gas oppure dichiarato dismesso o disattivato. In assenza di impianti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, la validità massima dell’APE resta di dieci anni.

Il documento chiarisce inoltre alcuni aspetti che incidono sulla classificazione energetica. L’energia rinnovabile prodotta in situ, ad esempio da solare termico o fotovoltaico, non riduce il valore dell’energia primaria non rinnovabile dell’edificio di riferimento ai fini della determinazione della scala di classificazione, poiché tale edificio è considerato privo di impianti che utilizzano fonti rinnovabili.
Le raccomandazioni, infine, restano un elemento obbligatorio dell’attestato a pena di invalidità: vanno inserite anche per un edificio privo di impianto e perfino per gli nZEB, individuando gli interventi con tempo di ritorno più breve, inteso come tempo di ritorno semplice. 

FAQ Indicazioni MASE Requisiti minimi edifici

Cosa prevede il decreto MASE del 28 ottobre 2025 sui requisiti minimi degli edifici?

Il decreto aggiorna il decreto interministeriale del 26 giugno 2015, modificandone alcune disposizioni e sostituendo integralmente gli Allegati 1 e 2. Le indicazioni agli operatori pubblicate dal MASE ne accompagnano la prima applicazione con una lettura sistematica dei profili applicativi, senza introdurre nuovi obblighi.

La sostituzione di una caldaia con una a condensazione è considerata ristrutturazione dell’impianto termico?

No. Secondo le indicazioni del MASE, sostituire una caldaia tradizionale a gas con una a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia di generatore, perché si mantengono lo stesso vettore energetico e la stessa tecnologia di combustione.

Quando un ampliamento è equiparato a una nuova costruzione?

Quando la nuova porzione ha un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente oppure superiore a 500 metri cubi. Basta una sola delle due condizioni. In questo caso le verifiche dei requisiti minimi riguardano solo la parte ampliata o recuperata.

Quanto dura un APE e cosa occorre allegare?

In assenza di impianti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, la validità massima dell’APE è di dieci anni. All’attestato va allegato il libretto di impianto con i relativi allegati, compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, salvo i casi di impianto distaccato dalla rete del gas, dismesso o disattivato.

Serve la relazione tecnica per installare una pompa di calore?

Nel caso di installazione di una pompa di calore con potenza termica inferiore o uguale a 15 kW, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.lgs. 192/2005, la relazione tecnica non deve essere presentata. 

Il rifacimento della copertura di un sottotetto non riscaldato è soggetto ai requisiti minimi di prestazione energetica?

No. Secondo le indicazioni del MASE, il rifacimento di una copertura che sovrasta un ambiente non climatizzato, come un sottotetto, non è soggetto ai requisiti minimi, perché in quel caso la copertura non fa parte dell’involucro dell’edificio. Resta comunque fortemente consigliato l’isolamento dell’ultimo solaio che delimita il volume climatizzato. 

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