Superbonus, gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 13/E con gli aggiornamenti per cittadini e imprese per la fruizione del Superbonus in seguito alle ultime novità normative. 

Superbonus, gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 13/E che, a partire dagli ultimi aggiornamenti normativi – Decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e Decreto “Cessioni – fornisce utili chiarimenti sul Superbonus, relativi in particolare a nuove aliquote, scadenze e modalità di fruizione per cittadini e imprese.

Le nuove scadenze del Superbonus

Per le villette unifamiliari il Decreto Cessioni (Dl n. 11/2023) ha confermato la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per beneficiare dell’agevolazione, purché entro la data del 30 settembre 2023 siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori previsti, comprendendo anche i lavori che non rientrano nella maxi detrazione.

Tutti i lavori realizzati dopo questa data potranno beneficiare dell’Ecobonus per gli interventi di efficientamento energetico detrazione, del Bonus Casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e del Sismabonus, per interventi di messa in sicurezza.

Per i lavori realizzati a partire dal 1 gennaio 2023 si conferma il Superbonus al 90% per le unifamiliari solo per interventi realizzati su un immobile adibito ad abitazione principale e se il reddito del contribuente non superi i 15.000 euro.

Per le spese relative al Superbonus, sostenute nel 2022, si conferma la possibilità, a partire dal periodo di imposta 2023, di ripartire la detrazione in 10 anni invece che in 4, con l’obiettivo di aiutare i contribuenti con limitata capienza fiscale.

Per quanto riguarda i condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, Onlus, Odv e Aps, ricordiamo che la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, dal 1 gennaio 2023 è passata al 90%, scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

La misura non si applica ai seguenti interventi per i quali l’aliquota rimane al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, per passare al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025:

  • diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022
  • effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater.
  • effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022 
  • comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al
    31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo
    abilitativo.

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 possono avvalersi del Superbonus 110% le Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps) per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo in aree non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diverse dagli immobili in cui si realizzano gli interventi trainanti, purché si trovino in centri storici soggetti ai vincoli.

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