Il Regolamento del Codice dei Contratti

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 è stato emanato il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, previsto all’articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il Nuovo Regolamento entrerà in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e ciò ai sensi dell’articolo 253, comma 2, del codice, ad esclusione delle disposizioni relative alle sanzioni alle imprese e alle SOA, che, in conformità alle specifiche disposizioni inserite nel medesimo articolo 253, comma 2, dal terzo decreto legislativo correttivo (decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152), è previsto che entrino in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento.

Con l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento saranno abrogati, alcuni provvedimenti previgenti tra i quali:
– gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
– il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
– il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
– gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
– il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

Il Nuovo Regolamento è costituito da 359 articoli suddivisi nelle seguenti 7 parti:
– Parte I – Disposizioni comuni – da articolo 1 ad articolo 8;
– Parte II – Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari – da articolo 9 ad articolo 251;
– Parte III – Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari – da articolo 252 ad articolo 270;
– Parte IV – Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari – da articolo 271 ad articolo 338;
– Parte V – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali – da articolo 339 ad articolo 342;
– Parte VI – Contratti eseguite all’estero – da articolo 343 ad articolo 356;
– Parte VII – Disposizioni transitorie e abrogazioni – da articolo 357 ad articolo 359
e da 9 allegati.