Superbonus, lo sconto in fattura non perfezionato si può sanare: requisiti e procedura da seguire

Sconto in fattura per lavori trainanti e trainati compresi nel Superbonus 110%: l’Agenzia delle Entrate chiarisce come sanare l’errore in fase di comunicazione, tempistiche, modalità e requisiti. Cosa prevede la risposta ad interpello n. 581/2022.

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Superbonus, lo sconto in fattura non perfezionato si può sanare: requisiti e procedura da seguire

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Lo sconto in fattura è una delle modalità previste dalla legge per ottenere le agevolazioni previste su ristrutturazioni e rifacimento degli immobili. Si tratta di una aliquota applicata direttamente dalla ditta incaricata per un importo che non superi il costo complessivo dell’intervento.

In una recente circolare, la risposta ad interpello n. 581 del 5 dicembre 2022,l’Agenzia delle Entrate ha chiaro come sanare l’errore in caso di mancata comunicazione dell’opzione.

Nel caso di specie, i beneficiari del Superbonus 110% avevano omesso di indicare l’opzione dello sconto in fattura all’AdE entro i termini di legge a causa del ritardo nel rilascio del visto di conformità per mancata asseverazione tecnica.

L’errore è sanabile e non fa perdere la maxi agevolazione fiscale. Spieghiamo nel dettaglio il contenuto dell’interpello e la procedura corretta per rimediare all’errore.

Il caso di specie e la risposta dell’Agenzia delle Entrate: come sanare lo sconto in fattura non perfezionato

La questione è stata sollevata da due proprietari di un immobile sul quale sono stati eseguiti interventi mirati all’efficentamento energetico, optando per lo sconto in fattura senza però inviare, nei termini corretti, l’opzione.

Superbonus, come sanare lo sconto in fattura non perfezionato

La mancata comunicazione si deve al fatto che il prestatore aveva fatturato erroneamente al 2021 un parte dei lavori eseguiti, indicando l’opzione “sconto in fattura” nonostante non ci fossero i presupposti:

“Anche nel caso di opzione per l’utilizzo dell’agevolazione nella forma dello ”sconto in fattura” o della ”cessione del credito”, ai fini della imputazione delle spese occorre fare riferimento alle spese sostenute, ovvero a quelle effettivamente pagate. Affinché l’opzione per lo ”sconto in fattura” o per la ”cessione del credito” risulti perfezionata, il comma 1­ter del citato articolo 121 stabilisce che il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l’asseverazione circa la congruità delle spese sostenute.”

Così si legge nella Risposta n. 581/2022.

La mancata comunicazione dello sconto in fattura, precisano i due proprietari dell’immobile, non è stata possibile a causa della mancata asseverazione attestante il rispetto dei requisiti e quindi del mancato rilascio del visto di conformità.

Tuttavia tra le parti vi era un accordo per rilasciare l’asseverazione una volta conclusi i lavori, chiedendo all’Agenzia delle Entrate come sanare la mancata comunicazione dell’opzione.

I requisiti

Nella circolare l’Agenzia delle Entrate ricapitola i requisiti per ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito in riferimento al Superbonus e ad altre ristrutturazioni edilizie. Le spese in oggetto devono risultare effettivamente saldate dai ricorrenti.

Quali sono i requisiti per ottenere lo sconto in fattura

Sia lo sconto in fattura che la cessione del credito richiedono poi la presenza del “visto di conformità” in cui sono indicati requisiti e presupposti che danno diritto alla detrazione e la congruenza delle spese sostenute.

“Affinché l’opzione per lo ”sconto in fattura” o per la ”cessione del credito” risulti perfezionata, il comma 1­ter del citato articolo 121 stabilisce che il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l’asseverazione circa la congruità delle spese sostenute.”

Dal punto di visto della forma, la fattura che si riferisce alle spese scontate deve espressamente riportare la dicitura “sconto in fattura” da inviare entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa (al riguardo si precisa che, per l‘anno 2022, tale termine è stato prorogato al 29 aprile).

Come sanare lo sconto in fattura non perfezionato: la procedura

La risposta ad interpello, dopo aver chiarito che la correzione dell’errore è certamente possibile, indica le modalità per procedere alla sanatoria. Viene fatto espresso richiamo al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 03/02/2022 in cui si precisava che l’omesso o errato invio della comunicazione rende l’opzione inefficace. La richiesta di sanatoria, dunque, è indispensabile e non opera automaticamente.

Per correggere l’errore gli istanti dovranno integrare la fattura ordinaria con un documento extra fiscale in cui si prova che la prestazione non è stata pagata attraverso lo sconto in fattura per via della mancata comunicazione dell’opzione all’AdE entro i termini. Lo stesso documento dovrà poi indicare il quantum da saldare.

Nel caso di specie, i richiedenti possono eseguire il saldo e optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura entro il 23 marzo 2023.

Precisa ancora la risposta ad interpello n. 581/2022:

“Si ritiene, tuttavia, che il prestatore possa comunque integrare l’originaria fattura con un separato documento extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato Pagina 10 di 11 pagamento della prestazione attraverso lo sconto ­ non perfezionatosi a causa del mancato invio nei termini della comunicazione più volte richiamata ­ e rilevare il ”quantum” da saldare.”

Superbonus solo per interventi trainati e non trainanti

L’ultima parte della circolare è dedicata alle spese trainate e trainanti. Gli istanti potranno fruire della maxi agevolazione fiscale solo per gli interventi trainati poiché la relativa spesa verrà saldata dopo la chiusura dei lavori trainanti (giugno 2022).

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