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A cura di: Adele di Carlo Indice degli argomenti Toggle Bonus zanzariere 2026, perché non è un incentivo autonomoLe detrazioni previste nel 2026Quando le zanzariere rientrano nell’EcobonusMarcatura CE e requisiti tecnici, cosa verificare prima dell’acquistoIl Bonus Ristrutturazioni e il collegamento con altri lavori ediliziCome richiedere la detrazionePerché le schermature solari sono sempre più importantiFAQ: Bonus zanzaire 2026È possibile ottenere il bonus installando una qualsiasi zanzariera?Quale detrazione è prevista nel 2026 e come viene recuperata?Quando le zanzariere possono rientrare nel Bonus Ristrutturazioni?È obbligatorio inviare la comunicazione all’ENEA?Chi può richiedere il Bonus zanzariere 2026? Con l’arrivo della stagione estiva torna puntuale la corsa all’installazione di zanzariere, tende schermanti e sistemi di protezione da calore, polvere e insetti. Ciò che molti ignorano, tuttavia, è che il semplice acquisto di una zanzariera non dà automaticamente diritto ad alcuna agevolazione fiscale. La possibilità di recuperare parte della spesa esiste ancora, ma passa attraverso regole precise e requisiti tecnici tutt’altro che marginali, rigorosamente stabiliti dall’Agenzia delle Entrate. Le detrazioni oggi disponibili rientrano nel perimetro dell’Ecobonus e del Bonus Ristrutturazioni e sono strettamente collegate alla capacità dell’intervento di contribuire all’efficienza energetica dell’edificio o di inserirsi in lavori edilizi più ampi. Per evitare errori e sfruttare correttamente gli incentivi ancora in vigore serve conoscere le differenze tra le due agevolazioni. Bonus zanzariere 2026, perché non è un incentivo autonomo Contrariamente a quanto il nome potrebbe far pensare, il Bonus zanzariere non esiste come misura indipendente. Si tratta piuttosto di una detrazione fiscale riconosciuta attraverso strumenti già presenti nel sistema dei bonus edilizi. I canali ammissibili sono principalmente due (con modalità differenti): l’Ecobonus il Bonus Ristrutturazioni La logica che accomuna entrambe le agevolazioni è la stessa: il legislatore non incentiva l’acquisto della zanzariera in quanto tale, ma il miglioramento delle prestazioni dell’immobile o l’esecuzione di interventi di recupero edilizio. Le detrazioni previste nel 2026 Le percentuali di detrazione cambiano in base alla tipologia dell’immobile interessato. Per le abitazioni principali il beneficio fiscale arriva al 50% delle spese sostenute, mentre per gli immobili diversi dalla prima casa la percentuale scende al 36%. L’agevolazione viene recuperata sotto forma di detrazione Irpef ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Ciò significa che il contribuente sostiene interamente il costo dell’intervento e recupera progressivamente il beneficio attraverso la dichiarazione dei redditi. Tra le spese ammesse rientrano non soltanto l’acquisto delle schermature, ma anche la posa in opera, lo smontaggio di eventuali sistemi esistenti, gli interventi accessori e le prestazioni professionali necessarie per la corretta esecuzione dell’intervento. Quando le zanzariere rientrano nell’Ecobonus L’accesso all’Ecobonus è possibile soltanto quando le zanzariere svolgono anche una funzione di schermatura solare. Non basta quindi installare una comune rete antinsetto. Il prodotto deve contribuire a limitare l’ingresso della radiazione solare e a ridurre il surriscaldamento degli ambienti interni durante i mesi più caldi. La normativa richiede che la schermatura sia installata a protezione di una superficie vetrata e che sia fissata in modo stabile all’edificio. Restano escluse le soluzioni removibili o facilmente smontabili dall’utente. Particolarmente importante è il rispetto del valore gtot, ovvero il fattore di trasmissione solare totale. Per ottenere la detrazione, infatti, questo parametro deve essere pari o inferiore a 0,35, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica di riferimento. L’obiettivo è premiare quei dispositivi che consentono di limitare il ricorso ai sistemi di climatizzazione e di conseguenza ridurre i consumi energetici dell’abitazione. Marcatura CE e requisiti tecnici, cosa verificare prima dell’acquisto Uno degli errori più frequenti consiste nel dare per scontato che qualsiasi zanzariera sia agevolabile. In realtà il prodotto deve possedere specifiche caratteristiche tecniche documentabili. È indispensabile la marcatura CE e deve essere disponibile la documentazione che certifica le prestazioni energetiche della schermatura. Le zanzariere devono inoltre essere regolabili, installate in modo permanente e progettate per integrarsi con le superfici vetrate dell’edificio. Prima di procedere all’acquisto è quindi opportuno richiedere al produttore o all’installatore tutta la documentazione tecnica necessaria, verificando che il prodotto possa effettivamente accedere alle agevolazioni previste dall’Ecobonus. Il Bonus Ristrutturazioni e il collegamento con altri lavori edilizi Esiste anche una seconda strada per ottenere la detrazione. Le zanzariere possono rientrare tra le spese agevolabili del Bonus Ristrutturazioni quando vengono installate nell’ambito di un intervento edilizio più ampio di manutenzione straordinaria (con relativo titolo edilizio). In tal caso la detrazione è del 50%. In questo caso il beneficio non deriva dalle caratteristiche della schermatura, ma dal fatto che l’acquisto si inserisce all’interno di lavori di recupero del patrimonio edilizio già ammessi alla detrazione. È il caso, ad esempio, della sostituzione degli infissi, di interventi sull’involucro edilizio o di opere di manutenzione straordinaria che coinvolgono l’abitazione. L’installazione isolata di una zanzariera, senza alcun altro intervento edilizio collegato, non consente invece di accedere al Bonus Ristrutturazioni. Come richiedere la detrazione Per beneficiare dell’incentivo è necessario effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili e conservare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute. Nel caso dell’Ecobonus è inoltre obbligatoria la trasmissione dei dati dell’intervento attraverso il portale ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. La comunicazione rappresenta un adempimento essenziale per il riconoscimento della detrazione e deve contenere le informazioni tecniche relative alle schermature installate, comprese le caratteristiche energetiche richieste dalla normativa. Una volta completata la procedura, il contribuente potrà indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi e recuperare l’agevolazione nei dieci anni successivi. Perché le schermature solari sono sempre più importanti Negli ultimi anni il ruolo delle schermature solari è cambiato profondamente. Non si tratta più soltanto di soluzioni per migliorare il comfort abitativo, ma di veri e propri strumenti per contenere i consumi energetici degli edifici. Le ondate di calore sempre più frequenti e intense stanno spingendo progettisti e proprietari a prestare maggiore attenzione alla protezione passiva degli immobili. In questo scenario, zanzariere tecniche, tende schermanti e sistemi oscuranti diventano elementi capaci di contribuire alla riduzione del fabbisogno energetico estivo e al miglioramento delle prestazioni complessive dell’edificio. FAQ: Bonus zanzaire 2026 È possibile ottenere il bonus installando una qualsiasi zanzariera? No, ed è probabilmente l’aspetto che genera più equivoci. L’agevolazione fiscale non si applica automaticamente a tutte le zanzariere presenti sul mercato. Per accedere all’Ecobonus il prodotto deve essere qualificato come schermatura solare e contribuire concretamente al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio. Questo significa che deve possedere specifiche caratteristiche tecniche, tra cui la marcatura CE, l’installazione stabile a protezione di una superficie vetrata e un valore di trasmissione solare totale (gtot) pari o inferiore a 0,35. Le comuni zanzariere prive di queste caratteristiche non consentono di beneficiare della detrazione. Quale detrazione è prevista nel 2026 e come viene recuperata? Per le spese sostenute nel 2026 la detrazione riconosciuta è pari al 50% per gli interventi effettuati sull’abitazione principale e al 36% per gli immobili diversi dalla prima casa. Il beneficio non viene erogato immediatamente, ma viene recuperato attraverso la dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione Irpef. L’importo spettante viene suddiviso in dieci quote annuali di pari importo, che riducono progressivamente l’imposta dovuta dal contribuente. Per questo motivo è richiesta la conservazione di fatture, bonifici e tutta la documentazione tecnica relativa all’intervento. Quando le zanzariere possono rientrare nel Bonus Ristrutturazioni? Le zanzariere possono essere agevolate anche attraverso il Bonus Ristrutturazioni, ma solo se la loro installazione è collegata a un intervento edilizio più ampio già ammesso alla detrazione. Non è sufficiente acquistare e montare una zanzariera per ottenere il beneficio fiscale. L’agevolazione può essere riconosciuta, ad esempio, nell’ambito della sostituzione degli infissi, di lavori di manutenzione straordinaria o di interventi di recupero edilizio che interessano l’immobile. In questi casi la spesa per le zanzariere viene considerata accessoria rispetto all’intervento principale e può essere inclusa tra i costi detraibili. È obbligatorio inviare la comunicazione all’ENEA? Sì, per gli interventi che accedono all’Ecobonus la trasmissione dei dati all’ENEA è un passaggio essenziale. La comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori attraverso il portale dedicato. All’interno della pratica devono essere inserite le informazioni tecniche relative alle schermature installate, comprese le caratteristiche energetiche richieste dalla normativa. Al termine della procedura viene rilasciata una ricevuta con un codice identificativo che deve essere conservato insieme agli altri documenti dell’intervento. La mancata trasmissione può compromettere il diritto alla detrazione. Chi può richiedere il Bonus zanzariere 2026? La platea dei beneficiari è piuttosto ampia. Possono accedere all’agevolazione i proprietari degli immobili, i nudi proprietari, gli usufruttuari e i titolari di altri diritti reali di godimento. Possono beneficiarne anche inquilini e comodatari, purché sostengano direttamente le spese e siano autorizzati dal proprietario dell’immobile. L’incentivo è inoltre accessibile ai condomìni per gli interventi sulle parti comuni e, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, anche a imprese, enti e professionisti. L’elemento determinante non è tanto la categoria del richiedente quanto il rispetto delle condizioni tecniche e fiscali richieste per l’accesso alla detrazione. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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