Rifiuti in condominio, come vanno ripartite le spese per movimentare i bidoni

Con una recente sentenza il Tribunale di Matera ha ribadito un principio ormai consolidato in giurisprudenza: le spese per la ripartizione dei bidoni deve essere suddivisa basandosi sui millesimi di proprietà.

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Rifiuti in condominio, come vanno ripartite le spese per movimentare i bidoni

Gestire la raccolta differenziata in condominio è una spesa e come tale deve essere suddivisa tra tutti i proprietari. Ma in quale modo devono essere ripartiti i costi? Spesso e volentieri oltre alla tassa rifiuti, per gestire le operazioni di movimentazione e sanificazione dei mastelli (sono i bidoni carrellati) i condomini si appoggiano a dei fornitori esterni: il servizio consiste nello spostamento dei contenitori dal cortile al punto di raccolta stradale. Oltre alla loro periodica pulizia.

Come ogni servizio c’è un costo da sostenere, che in un condominio deve essere suddiviso tra quanti ne fanno uso. Ma in quale modo deve essere ripartita la spesa: in parti uguali – dato che ogni famiglia produce dei rifiuti – o rispettando i millesimi di proprietà?

A fornire delle indicazioni precise e dettagliate su come sia necessario procedere è stato il Tribunale di Matera, che con la sentenza n. 90/2025 ha definito in modo dettagliato quale sia la natura di questo servizio e come debba essere ripartito in modo corretto.

I costi per pulire i bidoni è una spesa condominiale

Il Tribunale di Matera ha spiegato che la pulizia dei bidoni della spazzatura è un “servizio reso nell’interesse comune”. Un punto di vista preciso da cui partono tutti i ragionamenti successivi.

I costi per pulire i bidoni è una spesa condominiale

A finire sotto la lente d’ingrandimento dei giudici è stato un condominio, che aveva deliberato di ripartire la spesa in parti uguali: la ratio di questa decisione stava nel fatto che il servizio non fosse strettamente condominiale, ma un’esigenza posta dalla locale amministrazione comunale per gestire la raccolta differenziata. Una tesi che è stata respinta in toto dai giudici, che hanno stabilito che l’attività di spostamento e sanificazione dei bidoni dell’immondizia – anche quando è dettata dalle normative comunali – è un servizio di cui beneficiano tutti i condomini. Lo scopo di questa operazione, infatti, è quello di preservare l’igiene, la salubrità e il decoro di tutto il condominio.

A questo punto sorge spontanea una domanda: quale criterio di ripartizione deve essere adottato per la movimentazione e la sanificazione dei mastelli? Proprio perché questa attività è stata classificata come “servizio di interesse comune” devono essere seguite le stesse  regole stabilite dall’articolo 1123, comma 1, del Codice Civile. Il legislatore con questa norma ha espressamente previsto che le spese sostenute per le prestazioni dei servizi nell’interesse comune debbano essere sostenute in modo proporzionale alle proprietà dei condomini. In altre parole devono essere applicate le tabelle millesimali.

Questo significa, molto semplicemente, che chi ha un appartamento più grande deve pagare di più perché ha più millesimi. Di contro, le unità più piccole devono pagare di meno.

Perché non regge la tesi della divisione in parti uguali

Un’obiezione di buon senso potrebbe essere la seguente: ma se tutti produciamo dei rifiuti, perché non suddividere le spese equamente. Da un punto di vista strettamente legale non viene applicato il criterio di chi produce o meno i rifiuti, ma quello del valore della proprietà.

Come criterio standard il legislatore ha scelto i millesimi per ripartire i servizi generali: si presume, infatti, che le unità di maggior valore e dimensione, almeno da un punto di vista potenziale, utilizzino di più i servizi comuni. Tra i quali rientrano anche quelli legati alla gestione della raccolta differenziata. Per potersi discostare da questo criterio legale è necessario un accordo specifico.

Eventuali accordi con la ditta di pulizie

I giudici, nella sentenza, hanno chiarito un altro nodo focale: il contratto che l’amministratore di condominio ha stipulato con l’impresa che svolge il servizio è irrilevante per la suddivisione delle spese tra i vari condomini.

Poco importa, ai fini pratici, che la ditta abbia formulato un preventivo a “condominio” o “in parti uguali”: se è vero che questo vincola il condominio nei confronti di uno specifico fornitore, allo stesso tempo non può modificare i criteri per suddividere la spesa tra i vari condomini, i cui rapporti continuano ad essere disciplinati dal Codice Civile o da un eventuale accordo preso all’unanimità.

Cosa si può decidere con una delibera

Il condominio, come per tutte le altre deroghe ai criteri legali di ripartizione, ha la possibilità di adottare dei criteri diversi con una delibera, purché venga presa all’unanimità di tutti i condomini. La decisione, in altre parole, deve essere approvata con mille millesimi, sempre che l’eccezione non sia prevista all’interno del regolamento di natura contrattuale.

Se la delibera che impone il criterio “per testa” viene presa con una semplice maggioranza, è illegittima e può essere impugnata. Questo principio è supportato da due importanti sentenze della Corte di Cassazione: l’ordinanza 21086/2022 e la sentenza 4844/2017.

In altre parole il Tribunale di Matera con la sentenza n. 90/2025 ha confermato un principio consolidato: la movimentazione e la sanificazione dei bidoni dei rifiuti è un servizio che viene reso nell’interesse di tutto il condominio ed ha un fine ben preciso: garantire igiene e decoro all’intero immobile. Il costo deve essere ripartito tra i condomini in base ai millesimi di proprietà, sempre che non sopraggiunga un accordo unanime.

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