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Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare 23/E che in 130 pagine presenta tutte le regole aggiornate e i chiarimenti per usufruire del Superbonus Per cercare di fare chiarezza su tutte le novità recentemente introdotte per usufruire del Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 23/E che, in 130 pagine e 6 capitoli, presenta tutte le regole aggiornate e fornisce utili chiarimenti. La Circolare tiene conto delle recenti novità normative, dei chiarimenti forniti da Ministero dello Sviluppo Economico, Enea e Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e considera tutte le risposte alle istanze di interpello presentate dai contribuenti. Per quanto riguarda le scadenze, l’Agenzia delle Entrate ricorda quanto stabilito dal Decreto Energia/Aiuti: il Superbonus si applica nelle case unifamiliari per le spese sostenute entro il 30 settembre 2022 per interventi realizzati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, purché entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori complessivi. A questo proposito nei giorni scorsi la sottosegretaria al ministero delle Finanze, Maria Cecilia Guerra, rispondendo a un’interrogazione, ha specificato che non è sufficiente aver pagato il 30% dei lavori, ma è necessario che questa percentuale, calcolata considerando tutti i lavori, anche quelli che non rientrano nel Superbonus, sia stata realizzata. Negli edifici composti da 2 a 4 unità, distintamente accatastate che appartengano a un solo proprietario o siano in comproprietà, sono ammesse le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, con una diminuzione della detrazione che sarà al 110% fino al 31/12/23, fino al 70% entro il 31 dicembre 2024, per arrivare al 65% entro il 31/12/25. Anche per i condomini valgono le medesime scadenze e percentuali. I 6 capitoli approfondiscono gli aspetti più importanti: Soggetti che possono fruire del Superbonus 110% Edifici interessati Tipologie di interventi Spese ammesse alla detrazione Opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito Adempimenti procedurali 1/6/2022 Nuova circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate “Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus” L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 19/E con tutti gli aggiornamenti introdotti dagli ultimi decreti per usufruire di Superbonus e altri bonus edilizi La nuova circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate “Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, è una guida aggiornata che considera i recenti decreti intervenuti sui diversi bonus edilizi dopo la legge di Bilancio (“Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, ”Aiuti”, “Ucraina”). Spese per visto di conformità e asseverazione – Come stabilito dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, per tutti i bonus (non solo il superbonus), è possibile detrarre le spese sostenute dal 12 novembre al 31 dicembre 2021 per il visto di conformità e per l’asseverazione necessari per poter esercitare sconto in fattura o cessione del credito. Nel caso di spese per interventi in edilizia libera o di importo non superiore a 10mila euro, anche se non in edilizia libera, realizzati su unità immobiliari singole o su parti comuni di edifici condominiali a partire dal 12 novembre, non sono invece necessari visto e congruità per l’opzione di sconto in fattura e cessione. Fanno eccezione gli interventi relativi al bonus facciate. La cifra di 10.000 euro va calcolata considerando il valore degli interventi agevolabili cui si riferisce il titolo abilitativo, anche se realizzati in periodi d’imposta diversi. Novità anche per quanto riguarda le detrazioni relative agli interventi di recupero volti alla realizzazione o all’acquisto di box o posti auto: anche in questo caso sono infatti possibili, a partire dal 1 gennaio, cessione e sconto in fattura. Nel dettaglio si può cedere il credito che riguarda le rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 o usufruire di sconto/cessione per gli importi versati a partire dal 2022 o per gli acconti versati nel caso in cui il box non sia ancora stato acquistato, purché il preliminare di acquisto sia stato registrato entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia. La Circolare riassume infine le norme introdotte per contrastare le frodi: dal 1 maggio per quanto riguarda la cessione, ne possono seguire alla prima massimo due, esclusivamente verso banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Le banche possono cedere i crediti direttamente ai correntisti (che non possono poi cederli), solo se si tratta di clienti professionali. Sempre dal 1 maggio non sono più permesse le cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”. Articolo aggiornato Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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