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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con le indicazioni per poter usufruire del Bonus Facciate e la Guida dedicata alla nuova detrazione inserita nella Legge di Bilancio 2020 a cura di Raffaella Capritti Indice degli argomenti: La circolare n. 2/E Soggetti ammessi al bonus facciate Bonus facciate: interventi ammissibili Sovrapposizione con ecobonus e bonus ristrutturazioni edilizie La Guida dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito due utili strumenti dedicati al nuovo “Bonus facciate”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, che prevede una detrazione del 90% delle spese sostenute nell’anno in corso, per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale. Non è fissato dalla norma un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile: il 90% si calcola dunque sull’intera spesa sostenuta nel 2020, rimasta a carico del contribuente. I pagamenti devono essere fatti tramite bonifico (tranne che per i soggetti titolari di reddito di impresa) , in cui deve risultare la causale del versamento, il CF del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico e le spese devono essere documentate. La detrazione spettante viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. A differenza di altre detrazioni il credito non si può cedere né è possibile richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi. La circolare n. 2/E Pubblicata il 14 febbraio la circolare 2/E specifica quali tipologie di intervento danno diritto alla detrazione, in quale misura, le modalità di fruizione e applicative. Il comma 219 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2020 specifica che “le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”. Possono dunque beneficiare del bonus tutti i contribuenti residenti o meno in Italia che sostengano le spese per tali interventi; non sono invece ammessi i soggetti “che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva”, a meno che non possiedano anche redditi che contribuiscano alla formazione del reddito complessivo. Soggetti ammessi al bonus facciate persone fisiche, enti pubblici e privati che non esercitino attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti I soggetti beneficiari devono possedere l’immobile oggetto dell’intervento al momento dell’inizio dei lavori o del sostenimento delle spese. Possono essere proprietari, usufruttuari, ma anche avere un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, purché il proprietario sia favorevole e abbia dato il suo consenso. Sono inoltre ammessi i familiari del possessore o del detentore dell’immobile o i conviventi dell’edificio oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori. La detrazione spetta in questo caso anche per interventi che interessano un immobile che non sia l’abitazione principale ma oggetto della convivenza. Non ne ha invece diritto il “familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione, per esempio gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione”. Altri soggetti beneficiari: il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, sempre che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita chi esegue i lavori in proprio relativamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. Bonus facciate: interventi ammissibili Il bonus è destinato a interventi per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti; non è destinata a interventi realizzati in fase di costruzione né per interventi di demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la medesima volumetria dell’edificio preesistente che rientrano nella categoria della “ristrutturazione edilizia”. I lavori devono essere realizzati esclusivamente su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, con l’obiettivo di influire sul decoro urbano. Possono interessare tutto l’involucro visibile esterno, ma non le facciate interne, a meno che non siano visibili dalla strada. Rientrano invece i lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte che sono parte della facciata dell’edificio e interessano il decoro urbano. Nel caso di interventi iniziati nel 2019 con pagamenti effettuati sia lo scorso anno che nel 2020, il bonus può essere richiesto solo per le spese sostenute nell’anno in corso. Nel caso di spese relative a interventi sulle parti comuni dei condomini, si fa riferimento alla data del bonifico effettuato dal condominio e non dal singolo condòmino. La detrazione spetta per: interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; interventi sulle strutture opache della facciata che influiscono dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, purché soddisfino il decreto requisiti minimi del 26 giugno 2015 e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio. In questo caso sono previste le medesime procedure e i controlli che interessano che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, deve essere inviata una comunicazione, esclusivamente in via telematica all’ENEA con tutti i dati dell’intervento realizzato interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi; spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le prestazioni richieste dal tipo di lavori (per esempio per il rilascio dell’APE); spese legate alla realizzazione degli interventi (per esempio installazione ponteggi o smaltimento materiali) Sovrapposizione con ecobonus e bonus ristrutturazioni edilizie L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, considerando che gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro (ecobonus 65%) o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 50%), in caso di possibile sovrapposizione, “il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa”.Nel caso in cui vengano realizzati interventi riconducuibili sia al bonus facciate, relativi per esempio alla parte opaca della facciata esterna e all’isolamento della restante parte dell’involucro, il contribuente potrà beneficiare di entrambe le agevolazioni sempre che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. La Guida dell’Agenzia delle Entrate Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Guida con tutte le informazioni per fruire della detrazione Bonus Facciate. Divisa in 5 paragrafi fornisce ai contribuenti tutti i chiarimenti sull’agevolazione del 90% e su come correttamente richiedere il nuovo bonus. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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