Realizzare un nuovo tetto o ristrutturare quello esistente: materiali, tecnologie e detrazioni fiscali 29/05/2026
Il decreto agosto “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” contiene diversi articoli che interessano il settore dell’edilizia, con alcuni aggiornamenti anche sull’accesso al Superbonus 110% la redazione Indice degli argomenti: Risorse per progettazione enti locali Risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali Risorse per piccole opere Risorse per le scuole di province e città metropolitane Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane Piccole opere e interventi contro l’inquinamento Semplificazione procedimenti assemblee condominiali Fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km Il decreto n. 104, noto come Decreto Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14/8 in 115 articoli contiene le “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” a seguito dell’emergenza coronavirus e la conseguente crisi economica Sono diversi gli articoli che interessano i settori dell’edilizia e dell’efficienza energetica. Vediamoli insieme. Art. 45 – Incremento risorse per progettazione enti locali Sono anticipate al 2021 le risorse disponibili per il periodo 2031-2034. Vengono aumentate di 300 milioni di euro l’anno le risorse assegnate agli enti locali per il 2020 e il 2021 e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020. Entro il 5 novembre il Ministero dell’Interno dovrà individuare con apposito comunicato gli enti beneficiari del contributo, i quali entro 10 giorni dovranno confermare l’interesse a riceverlo. Entro il 30 novembre 2020 il Ministero dell’Interno formalizzerà con apposito decreto le assegnazioni. Art. 46 – Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali Viene introdotta una modifica al comma 139 all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e si rafforzano le misure previste. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono aumentate di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per il 2022, anticipando lo scorrimento della graduatoria dell’anno 2021. Entro il 31 gennaio 2021 un comunicato del Ministero dell’Interno individuerà gli enti beneficiari del contributo, gli stessi entro 10 giorni dovranno confermare il proprio interesse. Entro il 28 febbraio 2021 il Ministero dell’Interno formalizzerà con apposito decreto le assegnazioni. Il comma 148 prevede che il Ministero dell’interno, anche in collaborazione con la Guardia di finanza, effettui controlli per verificare le dichiarazioni, le informazioni e la regolarità della documentazione relativa all’utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell’opera in conformità al progetto. Art. 47 – Incremento risorse per piccole opere Viene introdotta una modifica all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio). Il comma 29-bis prevede l’incremento di 500 milioni di euro delle risorse assegnate ai comuni per il 2021, che verranno attribuite con decreto del Ministero dell’Interno da emanarsi entro il 15 ottobre 2020. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto di finanziamento. I contributi sono dedicati a investimenti per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, compresa l’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici e di edilizia residenziale pubblica, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile, compresi gli interventi in mobilità sostenibile e abbattimento delle barriere architettoniche. Art. 48 – Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane Viene modificato il comma 63 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Si autorizza, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e aumento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, la spesa di 90 milioni di euro il 2020, 215 milioni di euro per il 2021, 625 milioni di euro per l’anno 2022, 525 milioni di euro per il 2023 e 2024 e 225 milioni di euro gli anni dal 2025 al 2029. Art. 49 – Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti o la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli con problemi di struttura e sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituisce un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Entro il 31 gennaio 2021 sarà emanato l’apposito decreto per l’assegnazione delle risorse, considerando le priorità legate al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. Entro l’anno successivo all’assegnazione dei fondi sarà poi certificata l’avvenuta realizzazione degli investimenti. Art. 51 – Piccole opere e interventi contro l’inquinamento Sono previste modifiche, a partire dal 1 gennaio 2021, all’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Il modificato comma 14-bis stabilisce che vengano aumentati gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale; per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. A partire dal 2021 il Ministero dell’Interno entro il 15 gennaio dovrà pubblicare un decreto per l’assegnazione ai tutti i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021, 168 milioni di euro il 2022 e il 2023, 172 milioni di euro per il 2024, 140 milioni di euro per tutti gli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per gli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a partire dal 2034. I comuni beneficiari entro il 15 maggio di ogni anno dovranno iniziare i lavori, in caso contrario il contributo sarà revocato e riassegnato con un nuovo decreto del ministero dell’Interno da emanare entro il 15 giugno, considerando le priorità. Il nuovo comma 14-ter istituisce dal 2021 un fondo di 41 milioni di euro per l’anno 2021, 43 milioni di euro per l’anno 2022, 82 milioni di euro per l’anno 2023, 83 milioni di euro per l’anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l’anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2035, destinato alle finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che prevede l’adozione di specifiche strategie di intervento nell’area della pianura padana, considerando la particolare situazione di inquinamento di tutto il bacino padano. Art. 63 – Semplificazione procedimenti assemblee condominiali Le deliberazioni dell’assemblea condominale che abbiano per oggetto l’approvazione dei lavori per efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, che diano diritto al superbonus del 110% “sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”. Art. 74 – Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km – Automotive Per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i dieci anni di anzianità, la tabella che interessa il contributo statale per gli autoveicoli elettrici o ibridi, a seconda del numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (Co2 g/Km) viene aggiornata prevedendo 4 classi emissive 0-20, 21-60, 61-90 e 91-110 e relativi contributi. In assenza di rottamazione la tabella sarà la seguente: Art. 80 – Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura Il punto 6 stabilisce che possano accedere al superbonus 110% previsto dall’articolo 119, comma 15-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche gli immobili di categoria A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, tranne nel caso si tratti di unità immobiliari non aperte al pubblico. Rimangono invece escluse le categorie A/1 – Abitazioni di tipo signorile e A/8 – Abitazioni in ville. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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