Il Ministro Della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il decreto End of Weste – Rifiuti da Costruzione che stabilisce i criteri per cui gli aggregati recuperati, derivanti da attività di costruzione e demolizione, cessano di essere qualificati come rifiuti. A breve la pubblicazione in GU Novità in tema di rifiuti da costruzione: è stato infatti firmato dal Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, e sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale, il Decreto 278 del 15 luglio 2022 che disciplina i criteri per cui i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, non siano più considerati rifiuto, ai sensi dell’art. 184-ter comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale – si legge nella bozza – i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva. Come previsto dall’art.184-ter, comma 3, del TU Ambiente, “le operazioni di recupero che abbiano per oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento volte alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006”. Tali rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione non più qualificati come rifiuti, vengono qualificati come aggregato recuperato se questo è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1, rispetta la normativa e i requisiti tecnici previsti. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati. Tali aggregati recuperati possono essere utilizzati solo per gli scopi previsti dall’Allegato 2. Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, oltre che della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Il produttore dell’aggregato è tenuto a conservare copia della dichiarazione per eventuali controlli. Inoltre dovrà conservare per 5 anni, facendo attenzione che non si alteri, “un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802”. Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, che certifichi il rispetto dei criteri previsti. Entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto i produttori dovranno presentare istanza per l’aggiornamento della comunicazione. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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