L’attestato di prestazione energetica obbligatorio anche nel rinnovo delle locazioni

È necessario rinnovare l’Attestato di prestazione energetica (APE) scaduto quando un contratto di locazione viene prorogato allo stesso inquilino.

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L’attestato di prestazione energetica obbligatorio anche nel rinnovo delle locazioni

L’attestato di prestazione energetica scaduto deve essere aggiornato nel caso in cui un contratto di locazione venga rinnovato tacitamente. Il fatto che si sia davanti ad una prosecuzione di un accordo di affitto già sottoscritto – e quindi non di fatto nuovo – non permette di aggirare gli obblighi in materia di Ape, che la recente direttiva sulla case Green ha sostanzialmente ribadito.

A fornire questa importante indicazione è stato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso l’interpello n. 3021/2025, con il quale ha fornito una serie di istruzioni alla Regione Liguria, che aveva chiesto alcuni chiarimenti in materia di Ape e contratti di affitto.

Contratto di locazione e obbligo Ape

L’attestato di prestazione edilizia è una certificazione che deve essere redatta obbligatoriamente nel momento in cui si vuole concedere in locazione un immobile. Gli estremi devono essere inseriti all’interno di ogni contratto.

Ai fini pratici questo significa che l’inquilino, attraverso una clausola inserita nell’accordo, deve dichiarare di aver ricevuto la documentazione e tutte le informazioni relative all’attestazione della prestazione energetica. Nel momento in cui viene locata una singola unità immobiliare, però, non è obbligatorio allegare materialmente il certificato, obbligo che il legislatore ha introdotto unicamente per il rogito degli immobili. Siamo davanti ad un vero e proprio obbligo, il cui mancato adempimento può essere sanzionato.

Ricordiamo che l’Ape ha una durata di massimo 10 anni. Nel caso in cui si dovesse procedere con una ristrutturazione importante è necessario procedere con l’aggiornamento dell’attestato, perché i lavori potrebbero aver portato a delle importanti modifiche della prestazione energetica dell’immobile.

Il dubbio da cui è scaturito l’interpello ministeriale

Partendo proprio da questi presupposti la Regione Liguria ha posto un quesito che partiva da un dubbio: all’interno della legge sull’Ape ci si riferisce ad un “nuovo inquilino” e ai “nuovi contratti d’affitto”. Non si è fatto riferimento ai casi di tacito rinnovo. Il Ministero ha chiarito che con il termine “nuovo” ci si riferiva al fatto che le norme dovevano essere applicate dopo che la nuova legge fosse entrata in vigore. In altre parole deve essere applicata ai contratti che vengono stipulati dopo quella data: non sono state fatte delle distinzioni tra un contratto sottoscritto per la prima volta con un inquilino da uno che è stato rinnovato.

A venire in soccorso nell’interpretare la norma, in questo caso, è l’articolo 1597 del Codice Civile, secondo il quale il tacito rinnovo di un contratto di locazione costituisce una nuova locazione. Quando si viene a verificare questa ipotesi siamo davanti ad una nuova e distinta operazione, che si basa sul fatto che il conduttore continua a rimanere all’interno dell’immobile locato e prosegue ad utilizzarlo.

Il Mase, nella sua risposta, richiama la direttiva Case Green, spiegando che l’attestato di prestazione energetica deve essere obbligatoriamente consegnato al locatario anche quando il contratto di locazione viene rinnovato.

Questi sono i motivi per i quali l’attestato di prestazione energetica deve essere rinnovato nel momento in cui il contratto di locazione viene a sua volta rinnovato. Nel caso in cui questo non dovesse avvenire sarebbero aggirate le regole sull’Ape.

Da quando è obbligatorio l’Ape

Ricordiamo che ad introdurre l’obbligatorietà dell’Ape è stato il Decreto Legge n. 63/2013, convertito nella Legge n. 90/2013. Il nuovo certificato ha di fatto sostituito Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

La normativa entrata in vigore nel 2013 ha definito quali dovessero essere i requisiti minimi di efficienza energetica che gli immobili dovessero rispettare, stabilendo delle linee guida attraverso le quali fosse certificata. La documentazione deve contenere degli schemi e delle relazioni in modo da valutare le prestazioni.

L’attestazione energetica per gli immobili è obbligatoria dal 1° luglio 2009 per le compravendite immobiliari e dal 1° luglio 2010 per le compravendite.

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