Visto di conformità “ora per allora” per bonus edilizi: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Per evitare le frodi fiscali legate al Superbonus e agli altri bonus edilizi esistono due tipologie di Visti di conformità, ordinario e “ora per allora”. Cosa sono, quando servono e cosa devono contenere: le FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

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Visto di conformità “ora per allora” per bonus edilizi: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate esclude particolari formalità per quanto riguarda il Visto di conformità “ora per allora”, un particolare tipo di Visto relativo alle cessioni del credito e allo sconto in fattura precedenti al 12 novembre 2021.

Le cose sono cambiate dopo l’entrata in vigore del Decreto Antifrode, decreto-legge n. 157 dell’11 novembre 2021, che ha stabilito l’obbligatorietà del Visto di conformità “ordinario” , redatto da un tecnico, per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura successive al 12 novembre 2021.

Vuol dire che i contribuenti beneficiari dei bonus edilizi (tra questi Superbonus, Sismabonused Ecobonus) devono inviare il Visto ordinario all’AdE, altrimenti la richiesta non può dirsi completa. Tale Visto attesta il rispetto delle condizioni che danno diritto alla maxi detrazione fiscale.

Chiariamo la differenza tra Visto di conformità ordinario e “ora per allora” alla luce delle ultime dichiarazioni dell’Agenzia delle Entrate.

La differenza tra Visto di conformità “ora e per allora” e ordinario

Prima di addentrarci nella posizione dell’Agenzia delle Entrate, è bene fare chiarezza sulla differenza tra le due tipologie di Visto.

Sia il Visto “ora per allora” che il  Visto ordinario sono legati ai bonus edilizi, in particolare alla scelta del contribuente tra cessione del credito e sconto in fattura.

I due Visti hanno in comune 2 aspetti importanti:

  • la loro funzione è quella di evitare frodi e crediti fittizi
  • garantiscono al cessionario la realizzazione dei lavori

Passiamo alle differenze. Il Visto ordinario è in vigore dal 2021 – dopo l’entrata in vigore del Decreto Antifrode – ed è obbligatorio per fruire della cessione dei crediti e dello sconto in fattura legati a Superbonus e altri bonus edilizia. Il suo rilascio compete al commercialista (oppure a ragionieri e altri periti commerciali) e va trasmesso all’Agenzia delle Entrate, pena la perdita dell’opzione.

In sintesi, il Visto ordinario è obbligatorio per le richieste di cessione del credito o sconto in fattura successive al 12 novembre 2021, come misura di prevenzione delle frodi fiscali.

Il Visto di conformità “ora per allora”, invece, è circoscritto alle opzioni presentate prima dell’entrata in vigore del Decreto Antifrode, cioè prima del 12 novembre 2021. Per i crediti sorti prima di questa data, il secondo cessionario rispondeva in solido con il beneficiario della detrazione o con l’impresa fraudolenta. Il successivo Decreto Aiuti bis (legge n. 142/2022) ha poi limitato la responsabilità solidale ai casi di dolo e colpa grave, a patto che il cedente consegnasse al cessionario l’asseverazione tecnica in cui risultava la realizzazione dei lavori agevolati insieme al visto di conformità c.d. “ora per allora”.

Le ultime FAQ dell’Agenzia delle Entrate

La differenza e la funziona del “Visto di conformità ora per allora” è stata chiarita in una FAQ dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 6 giugno 2023. Il nodo centrale della domanda riguarda la fruizione del Superbonus 110% e si riferisce alle cessioni dei crediti precedenti all’entrata in vigore del Decreto Antifrode 2021. L’Agenzia delle Entrate ha risposto a queste domande poste da un contribuente:

Come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022? Il rilascio del visto deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate?

L’AdE ha chiarito che il Visto di conformità “ora per allora” non richiede una specifica comunicazione in quanto “non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria”.

Cosa deve contenere il Visto di conformità “ora per allora”

Questo particolare tipo di Visto è libero e redatto da un tecnico abilitato; per essere valido deve indicare il numero di protocollo della comunicazione in cui si è deciso di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Gli elementi essenziali che deve contenere sono i seguenti:

  • il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione
  • il codice fiscale del condominio
  • il codice fiscale del cedente, cioè il titolare della detrazione
  • il codice fiscale del cessionario (in caso di cessione del credito) o del fornitore (in caso di sconto in fattura)
  • il tipo di intervento eseguito
  • l’anno di riferimento
  • l’importo speso
  • l’ammontare del credito

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