La nuova legge europea sul legname illegale: in che cosa consiste realmente?

La ITL, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12 novembre 2010, entrerà in vigore a tutti gli effetti entro marzo 2013. Finora le notizie al riguardo fornite dalla stampa sono state, nel migliore dei casi, piuttosto vaghe, se non talvolta del tutto fuorvianti.
Persino il sito web ufficiale dell’Unione Europea non è chiaro in proposito. Il 3 dicembre 2010 il sito europa.eu ha pubblicato un comunicato stampa in cui si affermava che quando la ITL sarà introdotta “gli operatori europei che immetteranno per la prima volta sul mercato europeo legname e prodotti del legno di origine europea o importati dovranno conoscerne la provenienza”. Non c’è da stupirsi quindi se i successivi articoli abbiano sostenuto, erroneamente, che la ITL prevede, al fine di verificare la legalità del legname, la sua tracciabilità completa a partire dalla foresta di origine.
Tuttavia, dai miei recenti colloqui con i funzionari della Commissione Europea a Bruxelles si evince che in realtà la situazione è un po’ più complessa di così. In effetti, il concetto di valutazione del rischio è il pilastro portante della ITL. Gli importatori europei saranno tenuti a individuare la fonte del legname solo ai fini di una valutazione attendibile del rischio di abbattimento illegale.
Se il legno proviene da una determinata regione che offre prove chiare, obiettive e aggiornate di rischio trascurabile di abbattimento illegale, basterà tracciare il percorso del legno a ritroso fino a detta regione. In alcuni casi, le regioni con un rischio trascurabile potrebbero coincidere con intere Nazioni. Ma per comprendere appieno la legge è necessario fare qualche passo indietro.
Ad esempio, è importante sottolineare che la legge non impone nessuna nuova documentazione aggiuntiva al momento dell’ingresso del legname nell’Unione Europea. Le autorità doganali europee non richiederanno nuovi certificati o licenze attestanti la legalità del prodotto. La ITL impone invece nuovi obblighi alle entità che commercializzano legname sul territorio europeo. Tali entità sono suddivise dalla legge in due distinte categorie – gli “operatori” e i “commercianti”-, ciascuna delle quali con obblighi specifici.
Gli “operatori”, siano essi privati o aziende, sono coloro che “piazzano per primi” il legname sul mercato interno europeo, ovvero: gestori forestali, che per primi vendono il legname abbattuto nell’Unione Europea, e importatori di legname e di prodotti lavorati in legno. Gli operatori sono coloro che dovranno sobbarcarsi il maggiore carico di responsabilità ai sensi della ITL.

Innocenti fino a prova contraria
Solo gli operatori saranno perseguibili ai sensi delle disposizioni di legge relative ai “divieti”. Tali disposizioni stabiliscono che costituirà reato introdurre sul mercato interno europeo legname abbattuto illegalmente ai sensi delle leggi dei singoli Paesi di provenienza.
Il divieto non rovescia l’“onere della prova”: in altre parole, gli operatori sono innocenti fino a prova contraria.
Ai sensi della legge spetta infatti interamente alle autorità europee, prima di perseguire un operatore, dimostrare che un particolare prodotto in legno deriva da una fonte illegale. Pertanto le disposizioni di legge relative ai “divieti” non impongono agli operatori l’obbligo di dimostrare concretamente la legalità del legno prima di venderlo nell’Unione Europea.  I divieti, tuttavia, offriranno agli operatori un importante incentivo per implementare un’altra serie di disposizioni relative al “sistema di dovuta diligenza”.
Questo ricorda un po’ i sistemi ISO9001 o ISO14001, ma punta a un unico obiettivo: assicurare che il rischio di provenienza illegale del legno sia trascurabile. Come minimo, tutte le partite di legname dovranno quindi essere accompagnate da una documentazione che riporti il paese di abbattimento, la specie, la quantità ed eventualmente la regione di origine e/o l’“autorizzazione di abbattimento”. Il sistema deve assicurare anche l’accesso a “documenti o altre informazioni indicanti la conformità alle normative”. Sono inoltre previste procedure che, sulla base di tali informazioni, consentano all’operatore di valutare il rischio di immissione sul mercato di legname abbattuto illegalmente, nonché procedure volte a ridurre efficacemente i rischi ritenuti non “trascurabili”.

Verifiche di legalità indipendenti nelle regioni ad alto rischio
In pratica ciò significa che gli importatori europei dovranno probabilmente esigere certificati verificati da terzi, attestanti la provenienza del legno da foreste specifiche dove gli abbattimenti sono legali, per tutte le partite di legname provenienti, diciamo, dall’Indonesia o dalla Foresta Amazzonica Brasiliana, ove studi indipendenti indicano che almeno un terzo del legname messo in commercio potrebbe avere una provenienza illegale.  D’altro canto, ove sia possibile dimostrare che il rischio di abbattimento illegale nella regione è trascurabile, agli importatori europei potrebbe bastare una attestazione affidabile della regione di origine. Sarebbe questo il caso, ad esempio, dei prodotti in legno di latifoglie americane. Nel 2008 l’American Hardwood Export Council (AHEC) ha commissionato lo “studio Seneca Creek”, probabilmente la più completa valutazione del rischio di abbattimento illegale mai eseguita al mondo. Lo studio offre prove obiettive, indipendenti e verificate che il rischio di importare dagli Stati Uniti latifoglie provenienti da fonti illegali è inferiore all’1%.  Per quanto riguarda le latifoglie americane quindi, i risultati dello studio Seneca Creek e i documenti di trasporto esistenti – le fatture degli esportatori, i certificati fitosanitari e i moduli per la Dichiarazione in export del Mittente (U.S. Shipper Export Declaration) indicanti con precisione la specie, il tipo di prodotto, la quantità e l’origine statunitense – dovrebbero bastare a dimostrare l’esistenza di un rischio d’illegalità trascurabile e a soddisfare i requisiti di documentazione della ITL.  La legge prevede anche che il legname fornito ai sensi della normativa CITES o provvisto della cosiddetta “Licenza VPA” – verifica della provenienza del legno da un Paese che ha firmato un Accordo Volontario di Partenariato con l’Europa al fine di prevenire l’immissione di legno illegale nella filiera – possa essere ritenuto a basso rischio e non essere soggetto a ulteriori misure restrittive da parte degli operatori.
La legge riconosce anche che durante le procedure di valutazione del rischio sarebbe opportuno tenere in considerazione i sistemi di certificazione esistenti, come FSC o PEFC.  Altro elemento importante della ITL è che essa riconosce che molti piccoli operatori potrebbero non essere in grado di sviluppare le proprie procedure di dovuta diligenza e preferirebbero quindi lavorare all’interno di un sistema consorziato.
Le associazioni di settore o le ENGO (associazioni ambientaliste non governative), che impongono Codici di Condotta e Politiche di Approvvigionamento Responsabile alle aziende associate, possono rivolgersi alla Commissione Europea per ottenere il riconoscimento di “Organismo di Controllo”. Tali associazioni o ENGO sarebbero quindi responsabili di verificare la conformità dei loro associati al sistema di dovuta diligenza.

Obbligo di tracciabilità nell’UE per i commercianti “a valle”
Rispetto alle responsibilità degli “operatori”, quelle imposte dall’ITL ai “commercianti” sono molto meno gravose. Nella catena di distribuzione del legno, i “commercianti” sono individui o aziende a valle rispetto agli “operatori”. Tale categoria comprende i commercianti, i produttori e i dettaglianti europei che non abbattono né importano direttamente il legno nell’Unione Europea.  I commercianti non sono soggetti né alle disposizioni di legge relative ai “divieti” né a quelle sui “sistemi di dovuta diligenza”, ma solo all’“obbligo di tracciabilità” che prevede la capacità di individuare i rispettivi fornitori e acquirenti diretti. Tale obbligo può essere soddisfatto tramite la sola documentazione contabile esistente, come le fatture di acquisto e di vendita. Lo scopo è semplicemente quello di individuare l’operatore europeo che per primo ha piazzato il legname sul mercato in caso di controversia circa la sua origine legale.

Rupert Oliver
Rupert Oliver è un’autorità riconosciuta a livello internazionale e assolutamente indipendente, con 20 anni di esperienza sui temi ambientali legati al commercio del legno e alla gestione forestale. Ha viaggiato molto, studiando pratiche forestali e sviluppo del mercato in Nord America, Europa, Estremo Oriente e Africa. Fornisce regolarmente servizi di consulenza ad agenzie internazionali e nazionali nel settore dei prodotti forestali ed è regolarmente invitato come relatore a convention internazionali.
È fermamente convinto che le foreste e il legno possano dare un importante contributo allo sviluppo sostenibile. Ha un master in Gestione delle aziende forestali (Forest Business Administration) ed è Amministratore di Forest Industries Intelligence Limited.

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