BIM (Building Information Modeling) e appalti pubblici

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La rivoluzione digitale delle costruzioni: il BIM e l’edilizia 4.0 nel settore degli appalti pubblici

Il BIM e l’edilizia 4.0 nel settore degli appalti pubblici

Indice degli argomenti:

Il BIM (Building Information Modeling), viene introdotto in Italia per la prima volta nel 2016, con il Nuovo Codice degli Appalti (Dlgs 50/2016).

Dall’anno successivo il Decreto Baratono (o decreto Bim) ne sancisce la progressiva obbligatorietà, dal 2019 al 2025, per opere pubbliche a complessità decrescente, fino a comprenderle tutte, anno dopo anno. Infine, la norma UNI 11337 va ad applicare gli standard internazionali stabiliti dalla ISO 19650, adattandoli al contesto italiano.

L’utilizzo del BIM in un progetto permette di ottenere una serie di vantaggi nella gestione dell’opera edilizia, avendo un controllo totale di tutte le fasi del processo edilizio, lungo l’intero ciclo di vita (LCA).

È il protagonista di una rivoluzione digitale nei settori dell’architettura, dell’ingegneria e dell’industria delle costruzioni: l’edilizia 4.0. Finora sia gli studi scientifici che le esperienze sul campo hanno ampiamente dimostrato che il suo utilizzo ha degli enormi benefici per il mondo delle costruzioni.

Tempi di costruzione ridotti e certi, costi inferiori di gestione e manutenzione, errori e anomalie risolte, uso efficiente delle risorse, insomma un sistema di controllo accurato dell’intero processo edilizio. Ripercorriamo insieme la storia legislativa del BIM nel settore degli appalti pubblici, dalle origini ad oggi.

Il BIM per le opere pubbliche

L’edilizia è un attore importante nell’economia globale: rappresenta il 13% del prodotto interno lordo (PIL) e impiega il 7% della popolazione mondiale in età lavorativa (fonte: Royal Institution of Chartered Surveyors o RICS).

Inoltre, gli edifici dell’UE sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra, dovute principalmente alla costruzione, all’utilizzo, alla ristrutturazione e alla demolizione. La digitalizzazione dell’edilizia, assieme alle politiche di efficienza energetica, appalti verdi e comunità energetiche mirano ad accelerare il processo di decarbonizzazione dell’economia entro il 2050.

Nel 2011 il governo del Regno Unito ha rilasciato un piano per imporre l’uso del BIM e metodi di appalto collaborativo su tutti i progetti finanziati con fondi pubblici con l’obiettivo di ridurre sprechi e costi.

Gli obiettivi al 2025, grazie all’uso degli strumenti informatici quali il BIM, sono: riduzione dei costi di costruzione (-33%), riduzione delle emissioni inquinanti (-50%), riduzione dei tempi di costruzione (-50%).

Obiettivi UK della digitalizzazione del settore delle costruzioni al 2025
Obiettivi UK della digitalizzazione del settore delle costruzioni al 2025 (fonte: HM Government)

L’Europa segue da vicino la politica visionaria dell’UK. Esclusi i Paesi Scandinavi, pionieri insieme agli Stati Uniti nella digitalizzazione dell’edilizia, il resto dei Paesi europei si affida all’empatia delle politiche nazionali.

Il 2014 è l’anno della svolta: ha inizio un radicale processo di riforma degli Appalti Pubblici, condiviso dall’Unione Europea tutta. Vede infatti la luce la Direttiva appalti (D 2014/24/UE), che introduce l’uso del BIM (art.22, comma 4) negli stati membri:

Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi.”

Il BIM per le opere pubbliche, normativa di riferimento

In Italia l’adozione del BIM è stata, fino a tempi recenti, demandata ad iniziative private e volontarie. Solo nel 2016 con il Codice degli Appalti (Dlgs 50/2016), si è introdotto l’uso del mezzo informatico negli appalti pubblici.

Dal 2019, con il Decreto Baratono (DM 560/2017) l’uso è diventato obbligatorio e progressivo in ordine alla complessità delle opere. La normativa tecnica nazionale UNI 11337 va a completare il quadro legislativo, definendo in maniera specifica tanti aspetti legati all’uso del Building Information Modeling. Una norma, allegata alla ISO 19650-1-2:2019 che, per qualità e quantità dei contenuti, è tra le più influenti in Europa.

Nuovo Codice degli Appalti (Dlgs 50/2016)

Gli appalti pubblici vengono attualmente disciplinati all’interno del nuovo Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2016. I “contratti pubblici” sono definiti come (articolo 3, comma 2, lettera dd): “i contratti di appalto o di concessione avente per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti”.

L’art.23, comma 1, del Nuovo Codice degli Appalti (Dlgs 50/2016) disciplina l’introduzione di metodi e strumenti elettronici, quali il BIM, nella progettazione di opere pubbliche: “La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM)”.

BIM (Building Information Modeling) e appalti pubblici

Il comma 13 dello stesso articolo va a specificare meglio quei metodi e strumenti elettronici accennati.
Inoltre, anticipa che per vedere l’uso obbligatorio del BIM dovremo attendere un successivo decreto da parte del MIT, poi arrivato nel 2017 (Decreto Baratono).

Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)”.

Decreto Baratono (DM 560/2017) e obbligatorietà del BIM

Il Decreto Ministeriale n.560 del 2017 (Decreto Baratono o BIM) sancisce l’introduzione e l’obbligatorietà del BIM nel settore degli appalti pubblici.

Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche”.

Decreto Baratono (DM 560/2017) e obbligatorietà del BIM in Italia

L’art.6 inserisce l’uso obbligatorio, da parte delle stazioni appaltanti, del BIM, ovvero “dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica:

  • 1° gennaio 2019: per i lavori complessi di importo pari o superiore a 100 milioni di euro;
  • 1 ° gennaio 2020: per i lavori complessi di importo pari o superiore a 50 milioni di euro;
  • 1° gennaio 2021: per i lavori complessi di importo pari o superiore a 15 milioni di euro;
  • 1 ° gennaio 2022: per le opere di importo pari o superiore alla soglia (art. 35 del codice dei contratti pubblici);
  • 1° gennaio 2023: per le opere di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
  • 1° gennaio 2025: per le opere di importo inferiore a 1 milione di euro.

L’art. 2 ci offre la definizione di lavori complessi. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice dei contratti pubblici, sono i lavori caratterizzati:

  • da elevato contenuto tecnologico oda una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici;
  • da rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico;

ed in ogni caso tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a:

  • Mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali;
  • Mitigare il rischio di superamento dei costi previsti;
  • Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti;
  • Rendere disponibili informazioni attendibili ed utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l’intero ciclo di vita dell’opera.

Rientrano tra i lavori complessi, altresì, quelli determinati da esigenze particolarmente accentuate di coordinamento e di collaborazione tra discipline eterogene e, la cui integrazione in termini collaborativi è ritenuta fondamentale.

UNI 11337: processo informativo delle costruzioni

La norma nazionale UNI 11337 esamina la gestione digitale dei processi informativi del settore delle costruzioni. La prima parte della norma UNI 11337 propone una struttura informativa del processo delle costruzioni.

La costruzione di un’opera edilizia può dividersi in due macro-insiemi o modelli informativi:

  • di progetto (lo stadio di sviluppo: programmazione, progettazione, produzione)
  • dell’opera (la stadio di esercizio)

Per un totale di 4 stadi, suddivisi a loro volta in 8 fasi: dal concept del manufatto – ideato sul quadro esigenziale di partenza -, alla fase ultima di gestione e manutenzione dell’opera edilizia.

Processo informativo edilizio UNI 11337

Il normatore specifica che non esiste una diretta corrispondenza fra gli stadi e le fasi previsti dalla UNI 11337-1 e quelle definite dall’assetto normativo dei lavori pubblici. Rispetto però, ai livelli di progettazione negli appalti pubblici, è possibile stabilire le seguenti relazioni:

  • il progetto di fattibilità è parte della fase informativa funzionale spaziale
  • il progetto definitivo è parte della fase autorizzativa
  • il progetto esecutivo è parte della fase tecnologica

Il quadro del processo costruttivo, dal punto di vista informativo, va a completare in maniera organica una visione finalizzata a considerare l’intero ciclo di vita di un’opera edilizia. Con l’ausilio del modello virtuale BIM.

Flussi informativi nei processi digitalizzati

La parte 5 della UNI 11337 definisce i flussi informativi nei processi digitalizzati. In un qualsiasi intervento (lavori, servizi o forniture) la definizione dei requisiti per la produzione, gestione e trasmissione di dati, informazioni e contenuti informativi, avviene attraverso l’elaborazione di tre differenti documenti.

Il committente elabora C.I. capitolato informativo (EIR)

Gli offerenti rispondono oGI offerta di gestione informativa (BEP pre-contract)

L’affidatario consolida l’offerta pGI piano di gestione informativa (BEP post-contract)

Flussi informativi BIM secondo la UNI 11337

Il capitolato informativo (CI) è un documento allegato ai documenti di gara che stabilisce i requisiti minimi richiesti dalla Committenza/Stazione Appaltante in relazione al progetto specifico.

Il contenuto del capitolato informativo tratta in sostanza tre tipologie di aspetti:

  • aspetti tecnici: Formati di scambio dei Dati e delle Informazioni, Level of Detail/Development (LOD), etc.
  • aspetti gestionali: di informazione per la gestione del progetto (Ruoli, Responsabilità e Competenze dei soggetti coinvolti, Misure di Sicurezza per la protezione informazioni, Processi collaborativi e condivisione delle informazioni, etc.)
  • aspetti commerciali: dettagli relativi ai risultati tangibili del modello BIM, sulle tempistiche dello scambio di dati e sulle definizioni degli scopi informativi.

Le imprese partecipanti alla gara rispondono alle richieste del committente esplicitate attraverso il CI, con l’offerta per la gestione informativa (oGI). L’offerta per la gestione informativa deve garantire la verifica di rispondenza tra le esigenze espresse nel capitolato informativo e le risposte date dall’affidatario, nonché il rispetto dei requisiti richiesti, senza ulteriori elaborazioni da parte del committente.

L’affidatario dei lavori, la cui offerta viene selezionata, approfondisce, definendola nei dettagli e, se necessario, revisionandola (di comune accordo con il committente e fatti salvi i principi vincolanti d’offerta ed aggiudicazione), la propria offerta per la gestione informativa, emettendo il proprio piano per la gestione informativa (pGI). Il piano per la gestione informativa deve garantire la soddisfazione delle esigenze espresse nel capitolato informativo nonché il rispetto dei requisiti richiesti nei limiti di tolleranza accordati dal committente.

Nel capitolato informativo sono definiti tempi e modi di verifica ed aggiornamento nel tempo del piano per la gestione informativa.

BIM: attualità e diffusione

Concludiamo il nostro viaggio nel pianeta delle costruzioni, con l’analisi dello stato attuale della situazione italiana operata dall’OICE (Associazione delle organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica).

Il report, relativo all’anno 2019, esibisce un quadro fortemente incoraggiante: il BIM è ormai una realtà consolidata presso gli operatori economici, siano essi le società di progettazione, o le grandi imprese, o ancora le Stazioni appaltanti e committenze, sia pubbliche che private.

BIM: appalti pubblici in Italia nel 2020

Il 2018 è l’anno d’oro del BIM. A pochi mesi dall’entrata in vigore del Decreto Baratono che ne prevede l’utilizzo obbligatorio dal 2019 per opere al di sopra dei 100 milioni di euro, il mondo delle costruzioni reagisce con vigore, adottando in modo deciso gli strumenti informatici.

L’aumento percentuale rispetto all’anno prima è nell’ordine del 264%. L’anno appena trascorso vede incrementare la quota degli appalti in BIM nella misura del 58%.

Dal 2025, come abbiamo visto, tutto il settore degli appalti pubblici sarà inglobato integralmente dalla rivoluzione digitale. A quel punto, il BIM sarà il riferimento nel processo edilizio di un’opera pubblica.


Bibliografia

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