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Il collaudo (statico e amministrativo) negli appalti pubblici

Gli appalti pubblici prevedono che, al termine di un’opera pubblica (per contratti di lavori) o in caso di contratti per forniture e servizi, sia svolta l’attività di collaudo (tecnico-amministrativo e/o statico) per verificare la conformità dell’appalto. Al buon esito dell’operazione, il collaudatore emette un certificato di collaudo, conformità o di regolare esecuzione.

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Il collaudo (statico e amministrativo) negli appalti pubblici

Il collaudo è la fase ultima, la conclusione del processo realizzativo di un’opera pubblica, che ne certifica la realizzazione a regola d’arte, la rispondenza alle norme tecniche, la conformità al progetto, al contratto ed al capitolato d’appalto. Nel ciclo di vita di un’edificio, che lo strumento informatico del BIM può gestire efficacemente, il collaudo rappresenta il passaggio dalla costruzione dell’opera al suo utilizzo nel tempo (uso, gestione, manutenzione, eventuale dismissione).

A seconda del tipo di contratti pubblici (appalti per lavori o per servizi e forniture), cambia il tipo di collaudo e il relativo certificato. Esiste il collaudo tecnico-amministrativo e il collaudo statico: il buon esito dell’operazione genera, a seconda dei casi, un certificato di collaudo, di conformità o di regolare esecuzione.

In caso di interventi edilizi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (art. 23 del DPR 380/01), ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la SCIA. Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale con seguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

La figura del collaudatore

Il collaudatore è una figura fondamentale negli appalti pubblici, che siano lavori (opere edili, infrastrutture, impianti di produzione da fonte rinnovabile o altro) o forniture e servizi (servizi di pulizie e sorveglianza, prodotti e beni, etc): ha il compito di verificare e certificare che l’opera sia eseguita a regola d’arte, ne rispetto delle norme tecniche, in conformità al contratto ed al capitolato d’appalto. Il collaudatore deve possere i seguenti requisiti: laurea magistrale in ingegneria o architettura e iscrizione all’albo professionale da almeno 5 o 10 anni (in caso di collaudo statico).

La figura del collaudatore per gli appalti pubblici

Il direttore dei lavori, supporta le attività di collaudo, fornendo al collaudatore una serie di documenti, tra cui, oltre alla relazione:

  • i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori;
  • per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
  • l’esito delle eventuali prove di carico.

La nomina del collaudatore è effettuata dalle Stazioni Appaltanti. Queste, per effettuare le attività di collaudo dei lavori, nominano da uno a tre collaudatori, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità:

  • nel caso di A., scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;
  • nel caso di non P.A., almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche.

Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l’incarico con le modalità previste dal codice.

Non possono essere affidati incarichi di collaudo e verifica di conformità:

  • ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio o in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che siano in conflitto di interesse;
  • ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse;
  • a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;
  • a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
  • a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

Il collaudo delle opere pubbliche

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Il collaudo delle opere pubbliche

Il collaudo finale di un’opera pubblica o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’allegato II.14 del Codice Appalti, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Lo stesso allegato, disciplina le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.

Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell’esecuzione o Direttore dei Lavori. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti (e gli enti concedenti) possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del contratto. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato d’appalto. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici. Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l’esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.

Nei casi di compravendita o locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica (APE) devono essere portati a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.

Il collaudo tecnico amministrativo

Il collaudo tecnico amministrativo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità al contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

Il collaudo tecnico amministrativo

Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato.

Il certificato di collaudo è sempre richiesto, salvi i casi in cui può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Il collaudo statico

Diversamente dal collaudo tecnico amministrativo, il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto (ed eventuali varianti depositate presso gli organi di controllo competenti). E’ disciplinato dal Capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), dal D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e dal Nuovo Codice Appalti (allegato II.14). Il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.

Il collaudo statico di un'opera infrastrutturale

Il collaudo statico deve essere effettuato per tutte le costruzioni, le opere geotecniche, le opere di protezione ambientale quando presentino componenti rilevanti ai fini strutturali, gli interventi di adeguamento e miglioramento delle costruzioni esistenti (Capitolo 8 e 9 delle NTC 2018). Le seguenti costruzioni (art. 53 del DPR 380/01), la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo statico:

  1. opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
  2. opere in a. precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto;
  3. opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

Ultimata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. Il collaudo può eseguirsi anche in corso d’opera, nel caso di lavorazioni significative e non abituali” che presentano caratteristiche del tutto particolari rispetto ad una comune tipologia di opera. In tal caso, il collaudatore è tenuto ad eseguire visite periodiche durante l’esecuzione e a redigere il relativo verbale di visita.

Al termine di questo processo il Collaudatore potrà concludere le sue attività rilasciando il Certificato di collaudo statico, che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Collaudo: verifiche e certificati

Il collaudo prevede una serie di controlli e verifiche che, se superate, portano all’emissione di un certificato che attesta il buon esito delle opere (lavori o servizi e forniture).

Collaudo: verifiche e certificati

In base al tipo e all’entità degli appalti pubblici, il collaudo può generare tre tipi di certificazioni::

  1. Certificato di collaudo
  2. Verifica di conformità
  3. Certificato di regolare esecuzione

Dipende se si tratta di contratti per opere pubbliche, appalti per servizi e forniture, e anche dal valore degli importi.

Certificato di collaudo

Il certificato di collaudo è sempre richiesto per gli appalti di lavori, salvi i casi in cui può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione. L’organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a confrontare i dati risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili. Effettuate le valutazioni, emette il certificato di collaudo.

Certificato di collaudo

I contenuti del Certificato di collaudo statico devono prevedere:

  • una relazione sul progetto strutturale, i documenti esaminati ed eventuali attività integrative svolte;
  • i verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;
  • la descrizione dell’eventuale programma di monitoraggio, di cui devono essere indicati tempi, modi e finalità, che il Collaudatore stesso ritenga necessario prescrivere al Committente;
  • le risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite;
  • le eventuali raccomandazioni/prescrizioni al Committente e al Direttore dei Lavori, quando previsto dalle vigenti norme, in ordine alla futura posa in opera di elementi non strutturali e/o impianti, come sopra richiamato e come indicato nel Capitolo 7 delle NTC;
  • il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture, anche ai fini della relativa manutenzione.

Il tecnico incaricato, al Certificato di Collaudo Finale, in genere, allega:

Qualora riscontri nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo (se le mancanze sono di scarsa entità e riparabili in breve tempo, l’organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all’esecutore un congruo termine per la loro realizzazione).

Verifica di conformità

I contratti di appalti pubblici per servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

I contratti di appalti pubblici per servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell’esecuzione o dei lavori. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del contratto. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell’esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L’esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Resta ferma la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

A conclusione del servizio o della fornitura da verificare, il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette al RUP. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

Certificato di regolare esecuzione

Per alcuni tipi di contratti, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e servizi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Per alcuni tipi di contratti, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione

Ad esempio, il certificato di regolare esecuzione può essere rilasciato nel caso di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (art. 14 del Codice Appalti), periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea:

  1. euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  2. euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali
  3. euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali
  4. euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati 

Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

  1. gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
  2. l’indicazione dell’esecutore;
  3. il nominativo del direttore dell’esecuzione;
  4. il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
  5. l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
  6. la certificazione di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell’esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

Collaudo e agibilità

Negli interventi edilizi ove è previsto il collaudo, tale condizione è subordinante al rilascio dell’agibilità e, quindi, alla possibilità di usufruire dell’immobile.

Negli interventi edilizi ove è previsto il collaudo, tale condizione è subordinante al rilascio dell’agibilità

La stazione appaltante, qualora abbia necessità di occupare o utilizzare l’opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell’opera o del lavoro, prima che intervenga l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

  1. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
  2. sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
  3. siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
  4. siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;
  5. sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della stazione appaltante interessata, l’organo di collaudo procede a verificare l’esistenza delle condizioni suddette nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

Collaudo degli impianti

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte.

Collaudo impianti: le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte

Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente, se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo degli impianti, è esonerato dall’obbligo di presentazione dei progetti per i seguenti impianti:

  • impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
  • impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • impianti di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
  • impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
  • impianti di protezione antincendio.

Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità o Di.Co. degli impianti realizzati secondo la regola dell’arte. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall’obbligo di cui all’articolo 114, i lavori concernenti l’ordinaria manutenzione degli impianti. 

Compenso spettante ai collaudatori

Per il compenso spettante ai collaudatori, occorre distinguere tra il personale della stessa amministrazione pubblica o esterno (appartenenti ad altre P.A.), secondo l’art. 29 dell’allegato II.14. Gli oneri necessari per la liquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.

Compenso spettante ai collaudatori appalti pubblici

Per i collaudatori esterni, provenienti da altre amministrazioni, il compenso spettante per l’attività di collaudo è determinato ai sensi del decreto del Ministro delle giustizia 17 giugno 2016, con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione. Nel caso di commissione di collaudo, il compenso non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.

Per i dipendenti della stessa amministrazione, invece, il compenso è integrato nell’incentivo per le funzioni tecniche (articolo 45, del D.Lgs. 36).

FAQs Collaudo

Che s’intende per collaudo?

Il collaudo è la fase ultima, la conclusione del processo realizzativo di un’opera pubblica, che ne certifica la realizzazione a regola d’arte, la rispondenza alle norme tecniche, la conformità al contratto ed al capitolato d’appalto.

E’ obbligatorio il collaudo delle opere pubbliche?

Si. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Da chi viene nominato il collaudatore?

La nomina del collaudatore è effettuata dalle Stazioni Appaltanti, tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche. Queste, per effettuare le attività di collaudo dei lavori, nominano da uno a tre collaudatori, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. Il Direttore dei Lavori ha il compito di assistere le operazioni di collaudo, organizzando la documentazione necessaria per la nomina del collaudatore.

Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l’incarico con le modalità previste dal codice.

Quali requisiti deve avere il collaudatore?

Il collaudatore, oltre a possedere i requisiti di moralità, competenza e professionalità, deve avere una laurea magistrale (ingegneria o architettura) e iscrizione all’albo professionale da almeno 5 o 10 anni.

Quanti tipi di collaudo esistono?

A seconda del tipo di contratti pubblici, appalti per lavori o per servizi e forniture, cambia il tipo di collaudo e il relativo certificato. Esiste il collaudo tecnico-amministrativo e il collaudo statico: il buon esito dell’operazione genera, a seconda dei casi, un certificato di collaudo, di conformità o di regolare esecuzione.

Che cos’è il collaudo tecnico amministrativo?

Il collaudo tecnico amministrativo è un collaudo di tipo documentale. Ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità al contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

Che cos’è il collaudo statico?

Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto (ed eventuali varianti depositate presso gli organi di controllo competenti). E’ disciplinato dal Capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), dal D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e dal Nuovo Codice Appalti (allegato II.14). Il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.

Quando è necessario effettuare il collaudo statico?

Il collaudo statico deve essere effettuato per tutte le costruzioni, le opere geotecniche, le opere di protezione ambientale quando presentino componenti rilevanti ai fini strutturali, gli interventi di adeguamento e miglioramento delle costruzioni esistenti. E per opere strutturali in c.a. normale e precompresso o a struttura metallica.

Può essere eseguito un collaudo in corso d’opera?

Si. In presenza di lavorazioni complesse e in concomitanza di particolari opere strutturali, il collaudo può eseguirsi anche in corso d’opera. Ad esempio, nel caso di lavorazioni significative e non abituali” che presentano caratteristiche del tutto particolari rispetto ad una comune tipologia di opera. In tal caso, il collaudatore è tenuto ad eseguire visite periodiche durante l’esecuzione e a redigere il relativo verbale di visita.

Può essere eseguito un collaudo a opera terminata?

Il collaudo va solitamente eseguito al completamento dell’opera pubblica (architettonica o infrastrutturale), allo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità al contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo finale, viene effettuato dopo la conclusione dei lavori e serve a garantire che tutto sia stato realizzato secondo le specifiche.

Cos’è il certificato di collaudo?

Il certificato di collaudo, sempre richiesto per gli appalti di lavori (salvi i casi in cui può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione), viene emesso al termine delle procedure di collaudo, effettuate le opportune valutazioni (verbali di visita, dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili) e deve attestare la conformità al progetto delle opere realizzate.

Cos’è la verifica di conformità

La verifica di conformità è un tipo di collaudo a cui sono soggetti gli appalti pubblici per i servizi e le forniture, atto a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Per i contratti di servizi e forniture, la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell’esecuzione o Direttore dei Lavori.

Cos’è il certificato di regolare esecuzione?

Il certificato di regolare esecuzione attesta il buon esito del collaudo e può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità in alcuni tipi di contratti. Ad esempio, il certificato di regolare esecuzione può essere rilasciato nel caso di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (art. 14 del Codice Appalti).

Se il collaudo fallisce che succede?

Se il collaudo fallisce, ovvero se l’esito è negativo per la presenza di vizi, difetti o difformità costruttive o relative alla qualità dei materiali o componenti, o per aver violato normative tecniche, urbanistiche o progettuali, il collaudatore rifiuta l’emissione del certificato di collaudo (se le mancanze sono di scarsa entità e riparabili in breve tempo, l’organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all’esecutore un congruo termine per la loro realizzazione).

Resta ferma la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

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