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Entrate in vigore circa un mese fa, le nuove Norme tecniche per le costruzioni integrano e migliorano quelle di dieci anni orsono. Buona l’accoglienza dei rappresentanti dei diversi dei settori delle costruzioni. Critiche invece per lo scarso tempo a disposizione, soprattutto per modificare i codici di calcolo di alcuni sistemi strutturali. Parlano Federbeton e Assobeton È entrata in vigore da meno di un mese, il 22 marzo scorso per l’esattezza, e già fa sentire i suoi effetti. Stiamo parlando delle nuove Norme tecniche per le costruzioni, in sigla le Ntc 2018, approvate con il decreto del ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 e pubblicate in gazzetta ufficiale il 20 febbraio. Cosa dicono in buona sostanza le nuove norme? Innanzitutto, che le Ntc del 2018, che portano a conclusione l’aggiornamento delle nome tecniche del 2008, definiscono numerosi aspetti del sistema delle norme delle costruzioni. In primis, i criteri generali tecnico costruttivi per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo degli edifici e per il loro consolidamento. Poi, i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni. Quindi, le indagini sui terreni e sulle rocce, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali (ponti, dighe, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature). Infine, la protezione delle costruzioni dagli incendi. Nuove norme tecniche quindi dal 22 marzo scorso, che disciplinano diversi aspetti dell’attività di progettazione e di costruzione. Nuove norme che entrano in vigore subito che, però, viste le novità introdotte si devono misurare con la situazione preesistente. Da qui la necessità di disporre di un periodo transitorio, che la nuova norma disciplina. Infatti, per le opere in corso di realizzazione al 21 marzo 2018, quindi, fino al giorno prima dell’entrata in vigore delle nuove Ntc, così come per i progetti definitivi o esecutivi già affidati alla stessa data, sarà possibile continuare ad applicare la normativa con la quale sono state progettate, a condizione che la consegna dei lavori avvenga entro il 22 marzo 2023 (cinque anni dopo la data di entrata in vigore). In tutte le altre fattispecie sarà necessario fare riferimento alla nuova normativa. L’aggiornamento normativo conclude un lungo iter tecnico e amministrativo, che è partito addirittura nel novembre 2014, dopo essere stato licenziato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, passaggio a cui sono seguiti il concerto del ministero dell’Interno e del dipartimento della Protezione civile, i parere del Cnr, l’intesa della Conferenza Stato-Regioni e le consultazioni comunitarie. Rispetto alle norme del 2008, il nuovo testo, che ne riconferma l’impostazione concettuale e metodologica, è stato parzialmente rivisto, integrato e aggiornato nei contenuti specifici, sia in relazione all’evoluzione tecnico-scientifica del settore delle costruzioni sia a seguito dell’aggiornamento della normativa comunitaria in materia di prodotti da costruzione, nonché nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione delle norme nazionali con i documenti normativi europei, tra questi gli Eurocodici. “Per molti aspetti – afferma Antonio Lucchese del Consiglio superiore dei Lavori pubblici – il testo normativo è stato semplificato e chiarito, anche a seguito dell’impatto determinato dall’applicazione concreta delle norme tecniche nei diversi contesti operativi. Dai settori istituzionali, professionali e produttivi era stata espressa una forte domanda di semplificazione, snellimento e maggiore operatività delle norme, anche al fine di agevolarne il rispetto e la pratica applicazione. Rispetto alle Ntc del 2008, se ne sono riscritte intere parti per renderne più chiaro il contenuto, è stata apportata una maggiore uniformità terminologica e lessicale, sono stati aggiornati i riferimenti normativi e si è anche proceduto a una riorganizzazione complessiva delle norme stesse, al fine di facilitarne la leggibilità. Sono state inserite importanti innovazioni nel campo dell’ingegneria antisismica e per gli interventi sugli edifici esistenti, ambiti di grandissima importanza per il Paese. Infine, va ricordato che nelle more dell’emanazione della nuova circolare si potranno seguire le indicazioni riportate nella precedente circolare, se non in contrasto con il nuovo decreto ministeriale del 17 gennaio”. La sicurezza strutturale degli edifici, e quindi la pubblica incolumità, è uno dei temi cardine su cui è stata posta grande attenzione, soprattutto per le nuove costruzioni, con regole in generale molto stringenti, regole più flessibili negli edifici esistenti. Il grosso nodo rimane infatti il costruito, poiché sono urgenti le richieste di riqualificazione in chiave antisismica dell’edificato. Non compare nel testo di legge delle Ntc 2018 il tema del fascicolo del fabbricato, la cui entrata in vigore viene nuovamente rinviata a un nuovo provvedimento di legge, vale a dire la revisione del Testo unico sull’edilizia, per la cui stesura è stato costituito un apposito tavolo tecnico (l’introduzione del fascicolo di fabbricato – si legge – dovrà essere anticipata da un’analisi dettagliata degli oneri finanziari e gestionali connessi, nonché dall’ipotesi di introduzione di una misura quale l’obbligo dell’attestazione di classificazione sismica per tutti gli edifici pubblici e privati, sul modello sisma-bonus; nda). Come spesso accade nel nostro sistema legislativo, alle nuove norme seguirà una circolare applicativa (così com’è avvenuto per le Ntc di dieci anni prima con la circolare 617 del 2009). A completare il quadro si attende la pubblicazione delle appendici nazionali agli Eurocodici strutturali, che potranno quindi essere utilizzati a livello nazionale secondo quanto stabilito dalla raccomandazione Ue dell’11 dicembre del 2003, dando così piena attuazione alle nuove Ntc. Secondo le intenzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la circolare applicativa delle Ntc 2018 dovrà anche affrontare alcune questioni riconducibili a diverse interpretazioni giuridiche, in particolare, in materia sismica. Il punto di vista degli operatori “Le nuove norme tecniche – afferma il presidente di Federbeton Sergio Crippa – sono state a lungo attese da tutto il settore delle costruzioni. Aggiornano un corpo normativo in vigore ormai da dieci anni, non più in linea con la realtà del mercato delle costruzioni. Nelle Ntc 2018 sono contenute numerose novità per la filiera che, pur se ancora migliorabili, vanno a chiarire alcuni aspetti che in questi anni hanno dato luogo a interpretazioni non univoche. Le precisazioni circa i metodi di identificazione, qualificazione, controllo dei materiali e prodotti e le responsabilità degli operatori vanno sicuramente nella direzione di una maggiore garanzia di durabilità e sicurezza delle opere. Dal punto di vista degli operatori della filiera le nuove norme tecniche portano un vantaggio ovvero il riconoscimento dei propri sforzi per il pieno rispetto delle regole. Nonostante l’apprezzamento per il risultato ottenuto, non possiamo tuttavia non far presente alcune criticità. L’applicazione, tra norme nuove e vecchie, può generare qualche difficoltà, soprattutto per il fatto che il quadro regolamentare non è completo. Infatti, la circolare del Consiglio superiore dei Lavori pubblici è in fase di elaborazione, così come alcune linee guida che dovrebbero fornire istruzioni operative per la corretta applicazione delle stesse norme”. Chi invece esprime perplessità è il presidente di Assobeton, l’associazione che raggruppa i produttori di manufatti cementizi. ““La norma è praticamente simile alla precedente – afferma Giorgio Ferrarini -. Il problema è un altro e riguarda il fatto che in Italia si assiste a una coesistenza degli eurocodici, seguiti in tutta la Ue che complica la vita degli operatori del settore”. Più nel dettaglio tecnico entra Antonella Colombo, della segreteria tecnica di Assobeton. “È vero che il commento generale degli operatori è stato positivo proprio grazie a alle migliorie introdotte – chiarisce Colombo -. Va però detto che sul piano strettamente tecnico i cambiamenti sono stati rilevanti, soprattutto per il nostro settore. Rispetto alle norme precedenti molte cose sono cambiate. Mi riferisco alla modalità di classificazione delle strutture. Prima, la nostra produzione, per quanto riguarda lo schema strutturale, era classificata sotto la voce telai. Ora non è più così. Ora siamo classificati come pilastri incastrati alla base con orizzontamenti incernierati. E non si tratta di una disputa terminologica. Per noi sono cambiate le regole di calcolo. Ciò ha comportato di dover rifare i codici di calcolo dei nostri sistemi strutturali. E questo cambiamento abbiamo dovuto farlo in tempi rapidi, in trenta giorni, periodo di entrata in vigore del decreto. Il tutto ha comportato aggravi di tempi e di costi”. “Sulla parte materiali della nuova norma possiamo invece essere più positivi -sostiene Alessandra Ronchetti, sempre della segreteria tecnica di Assobeton – Il capitolo 11 del decreto si è infatti avvicinato alle indicazioni europee e alla direttiva materiali da costruzione. Sulle strutture, invece, e sulla classificazione sismica in particolare, abbiamo sicuramente pagato un prezzo”. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento