Tecnologia e innovazione in edilizia: occorre aprirsi alla digitalizzazione e all’inclusione 21/07/2025
A cura di: Pierpaolo Molinengo L’obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata rispetto al valore dei lavori edili che si stanno effettuando è entrato in vigore il 1° novembre 2023 grazie al Decreto n. 143/2021 del Ministero del Lavoro. A prevedere questa novità è l’Accordo collettivo sottoscritto con le organizzazioni di settore il 10 settembre 2020. Alcuni importanti chiarimenti sulla materia arrivano dalle FAQ che forniscono una serie di chiarimenti su alcuni casi particolari. A rilasciare le nuove informazioni è stata la CNCE. Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto. Congruità manodopera, le novità previste L’accordo sottoscritto dalle parti sociali risale allo scorso 9 maggio 2024: il nuovo documento sottoscritto prevede un aggiornamento delle percentuali di incidenza della manodopera che vengono considerate congrue a tutti gli effetti. Entrando un po’ più nel dettaglio è necessario segnalare che: nel momento in cui ci si riferisce alla percentuale di incidenza della manodopera che si riferisce alla categoria SOA OS18-b (relativa alle componenti per le facciate continue), questa è pari al 6% e deve essere applicata alla voce relativa alla fornitura dei componenti coibenti per l’isolamento delle facciate; nel caso, invece, ci si riferisca a degli appalti pubblici relativi a lavori stradali che si svolgono in zone che sono state sottoposte a vincolo culturale, è necessario applicare una percentuale di incidenza della manodopera pari al 13,77%, che coinvolge direttamente le categorie OG 2 e OG 2-A. È importante sottolineare che, in entrambi i casi che abbiamo appena descritto, le percentuali di congruità edilizia si devono applicare anche ai lavori in corso. Le FAQ aggiornate al 2025 Alcuni importanti chiarimenti relativi alla congruità edilizia sono stati pubblicati il 16 aprile 2024: sono state fornite delle indicazioni relative ai lavori accessori svolti in appalti non edili, per i quali è stato chiarito che, benché risultino essere tra le attività che sono state elencate all’interno del Ccnl Edilizia nell’allegato X del Dlgs n. 81/2008 e per questo motivo debbano essere rispettate le modalità del Ccnl Edilizia, quando vengono realizzati dei lavori di piccola entità o quando rientrino negli appalti la cui parte predominante non sia edile, non vige alcun obbligo di verifica della congruità edilizia. Tra i lavori che rientrano in questa fattispecie ci sono, per esempio, quelli relativi alla realizzazione di tracce per le linee elettriche, nel caso in cui siano escluse delle parti strutturali delle stesse linee. Importanti sono due nuove Faq datate 29 aprile 2025, che hanno specificato quanto segue: nel caso in cui non si dovesse riuscire a raggiungere la congruità quando si eseguono dei lavori particolari, non è sufficiente l’autodichiarazione dell’impresa. Dovrà essere allegata una documentazione idonea ad attestare la specificità del caso; nel momento in cui si effettuano delle attività di monitoraggio linee vita e di moviere, queste devono essere considerate delle attività edili. È necessario, quindi, applicare le regole relative alla congruità edilizia con la sola eccezione del caso in cui l’installazione delle linee vita venga effettuata direttamente dall’azienda che si occupa della progettazione e della produzione. Cos’è il documento di congruità della manodopera In linea teorica il sistema dovrebbe controllare la congruità dell’incidenza della manodopera sul valore finale dell’opera, sia quando vengono effettuati dei lavori pubblici ma anche quando sono privati. Ad essere coinvolti sono i lavori svolti da: imprese che sono in appalto o in subappalto; lavoratori autonomi, nel momento in venga superata una determinata soglia di valore. Volendo sintetizzare al massimo è obbligatorio indicare il numero minimo dei lavori che vengono impiegati. Nel caso in cui l’esito del controllo dovesse essere positivo, viene rilasciata una certificazione di congruità da parte della cassa edile, che rappresenta una sorta di Durc di congruità edilizia, che si andrà ad affiancare al Durc contributivo. A chi si deve applicare la verifica delle congruità della manodopera Volendo entrare un po’ più nel dettaglio, la verifica della congruità della manodopera coinvolge direttamente il settore edile, al cui interno sono comprese le attività affini. La verifica della congruità edilizio si applica: quando vengono svolti dei lavori pubblici; nel momento in cui vengono effettuati dei lavori privati il cui importo risulti essere pari o superiore a 70.000 euro. Continuano ad essere esclusi i lavori che sono stati affidati per ricostruire le aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e per i quali siano state emesse delle specifiche ordinanze da parte del Commissario straordinario del Governo. Quando deve essere richiesto il Documento di Congruità edilizia Per le imprese è previsto un onere ben preciso: comunicare alla cassa territoriale edile, attraverso un’autocertificazione, l’ammontare dell’incidenza della manodopera sul lavoro complessivo dell’opera. La risposta dell’ente deve arrivare entro dieci giorni dalla richiesta. Questo deve essere effettuato: quando vengono effettuati dei lavori pubblici: in questo caso la richiesta deve essere effettuata dal committente o dall’impresa affidataria nel momento in cui sia stato presentato l’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima che venga effettuato il saldo finale dei lavori; nel caso di lavori privati: la richiesta deve essere effettuata prima del saldo finale da parte del committente. L’attestazione di congruità deve coinvolgere l’opera complessiva. Cosa succede in caso di irregolarità Quando sono presenti degli scostamenti con una tolleranza del 5%, la Cassa Edile/Edilcassa provvederà a rilasciare lo stesso l’attestazione. Ma deve presentata una dichiarazione da parte del direttore dei lavori, con la quale deve essere giustificato lo scostamento. L’impresa affidataria dei lavori che risulti non congrua ha la possibilità di dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera presentando della documentazione idonea, che possa servire ad attestare una serie di costi che non sono stati registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa. È importante fare attenzione ad un determinato particolare: nel caso in cui l’impresa edile non dovesse presentare la documentazione idonea, la cassa edile dovrà iscrivere la stessa alla BNI Banca nazionale delle imprese irregolari, che viene consultata per le richieste della documentazione relativa alla congruità relative allo svolgimento di lavori privati e pubblici. L’iscrizione in questo database ha un impatto negativo sull’immagine dell’azienda. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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