Congruità edilizia: come regolarizzare la posizione dell’azienda

Congruità edilizia: CNCE ha pubblicato una serie di FAQ attraverso le quali ha fornito delle indicazioni per regolarizzare la posizione delle aziende

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Congruità edilizia: come regolarizzare la posizione dell’azienda

Il 1° novembre 2021 è entrato in vigore il Decreto del Ministero del Lavoro n. 143/2021, con il quale sono stati definiti i nuovi obblighi attraverso i quali deve essere verificata la congruità della manodopera impiegata in relazione al valore dei vari lavori edili eseguiti. Questo obbligo, è bene ricordarlo, è previsto direttamente dall’Accordo Collettivo datato 10 settembre 2020 con le organizzazioni che appartengono al settore.

Successivamente la CNCE ha provveduto a rilasciare la piattaforma Edilconnect sul sito congruitanazionale.it, attraverso la quale le imprese committenti hanno la possibilità di richiedere le opportune attestazioni, dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati relativi ai vari cantieri. Molto importanti, ora come ora, sono una serie di FAQ, che hanno il merito di andare a chiarire alcuni casi particolari. Il 2 maggio 2023 sono stati pubblicati alcuni chiarimenti, grazie ai quali gli utenti hanno la possibilità di ottenere delle importanti informazioni sulle modalità di regolarizzazione dei mancati adempimenti.

Ma cerchiamo di procedere con ordine e, come prima cosa, cerchiamo di comprendere in cosa consiste questa attestazione e cosa di deve fare per ottenerla.

Congruità della manodopera in edilizia: ecco cos’è

In cosa consiste il documento di congruità manodopera in edilizia? Dato che, proprio il costo della manodopera in edilizia, ha un peso determinante sul valore finale dell’opera – sia quando questa avviene in ambito privato, sia quando vengono svolti dei lavori pubblici – vengono effettuati dei controlli sulla sua congruità.

Congruità della manodopera in edilizia: ecco cos’è

Le verifiche coinvolgono direttamente i lavori eseguiti:

  • da delle imprese in appalto o in subappalto;
  • da dei lavoratori autonomi, quando superano una determinata soglia di valore.

In estrema sintesi questo significa che deve essere dichiarato il numero minimo dei lavoratori previsti.

Nel caso in cui il controllo dovesse produrre un’attestazione “certificazione di congruità” da parte della Cassa edile-edilcassa, verrà prodotta una sorta di DURC di congruità edilizia, che si andrà ad affiancare al consueto DURC contributivo.

A chi si applica la congruità manodopera

Quali sono i soggetti tenuti agli adempimenti sulla verifica di congruità della manodopera? A questi obblighi sono sottoposti i soggetti che operano nel comparto edile, al cui interno rientrano tutte le attività del settore, comprese quelle affini, che risultano essere direttamente e funzionalmente connesse alle varie attività rese dall’impresa affidataria dei lavori.

L’obbligo della congruità della manodopera trova applicazione nel momento in cui le aziende hanno aderito alla contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative in Italia.

Entrando un po’ più nello specifico, la congruità si applicherà:

  • quando vengono svolti dei lavori pubblici;
  • nello svolgimento dei lavori privati, nel caso in cui il loro valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

È bene ricordare che rimangono completamente esclusi da questo obbligo i lavori che sono stati affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e che sono state oggetto di alcune ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

Quando deve essere richiesta la congruità della manodopera

Attraverso un’autodichiarazione, le imprese hanno l’obbligo di provvedere a comunicare quanto la manodopera incida sul valore complessivo dell’opera. L’autodichiarazione deve essere inviata alla Cassa edile territoriale, che è tenuta a rispondere entro dieci giorni dalla richiesta.

Entrando nello specifico, è necessario precisare che;

  • nel caso in cui vengano svolti dei lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva deve essere richiesta o dal committente o dall’impresa affidataria. La richiesta deve essere inoltrata nel momento in cui viene presentato l’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere con il saldo finale dei lavori;
  • nel caso in cui i lavori siano svolti per conto di privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima che venga effettuato il saldo finale dell’opera da parte del committente. L’attestazione si deve necessariamente riferire alla congruità dell’opera complessiva.

Queste regole devono essere applicate a tutti i lavori edili la cui denuncia di inizio lavori viene effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1° novembre 2021.

Cosa succede in caso di irregolarità

Nel caso in cui ci siano degli scostamenti dai minimi previsti, rispettando la tolleranza del 5%, la Cassa Edile/Edilcassa provvederà a rilasciare l’attestazione. Per rilasciare il documento, comunque, il direttore dei lavori deve presentare una dichiarazione attraverso la quale giustificare lo scostamento.

È previsto, inoltre, che l’impresa affidataria che dovesse risultare non congrua, ha la possibilità di dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, con documentazione in grado di attestare eventuali costi che non sono stati registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

È necessario prestare la dovuta attenzione al fatto che in caso di mancata attestazione, la Cassa edile è tenuta ad iscrivere l’impresa alla BNI, la Banca Nazionale delle Imprese Irregolari, che generalmente viene consultata per le richieste del documento di congruità relative a lavori privati e pubblici, con evidenti ripercussioni negative sull’immagine della azienda.

Nel caso in cui il documento di congruità dovesse essere negativo, il Durc ordinario diventa negativo fino alla sua regolarizzazione.

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