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A cura di: Adele di Carlo Indice degli argomenti Toggle Referendum 8-9 giugno, il testo del quesito sugli appaltiQuesito appalti, le ragioni del “sì”Le ragioni del “no”Le implicazioni per lavoratori e impreseIl ruolo del committente L’8 e il 9 giugno 2025 gli italiani sono chiamati alle urne per esprimersi su cinque quesiti referendari; le materie in campo riguardano il diritto del lavoro, l’acquisizione della cittadinanza e la ripartizione della responsabilità dei lavoratori negli appalti. Per quanto riguarda gli appalti, il quesito interessato è il quarto, e mira ad abrogare un aspetto cruciale del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: la tutela dei lavoratori coinvolti in appalti e subappalti. L’obiettivo del quesito, nel caso vincesse il sì e fosse raggiunto il quorum, è rivedere la norma attualmente in vigore che limita la responsabilità del committente in caso di infortuni o malattia professionale se causati da “rischi specifici” dell’attività svolta dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Le regole vigenti stabiliscono che il committente non risponde in solido insieme all’appaltatore nei casi in cui l’incidente dipenda da rischi propri dell’impresa esecutrice. Ecco i dettagli della materia e cosa cambierebbe con la vittoria del sì. Referendum 8-9 giugno, il testo del quesito sugli appalti Il quesito proposto recita il testo seguente: Quesito n. 4 – «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione» Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”?» Chi vota “sì”, si esprime per abrogare la disciplina vigente. Chi vota “no”, invece, desidera lasciare inalterate le regole attuali. Quesito appalti, le ragioni del “sì” Il frequente ricorso al contratto di appalto pone diversi problemi per la sicurezza dei lavoratori coinvolti. In molti casi la catena incontrollata di subappalti si rivela la ragione dietro disastri e incidenti mortali. Chi al referendum vota “sì” desidera abrogare la norma che esclude la responsabilità solidale del committente, cioè di chi “origina la catena dei subappalti”. Tale norma crea una deresponsabilizzazione del committente verso gli infortuni e limita l’obbligo di risarcimento ai lavoratori e ai famigliari delle vittime. Le ragioni del “no” Dall’altra parte, chi sostenete il “no” ritiene che il quesito in questione non sia idoneo a migliorare la sicurezza dei lavoratori in caso di appalto e subappalto; i contrari all’abrogazione ritengono che sia un errore modificare la norma che esclude la solidarietà automatiche tra committente e appaltatore quando si tratta di appalti con “specifiche professionalità”. L’abrogazione, infatti, eliminerebbe la differenziazione fra appalti generali generici e appalti specifici. Le implicazioni per lavoratori e imprese Il problema della sicurezza sul lavoro e della responsabilità in caso di infortuni è particolarmente sentito nel settore edilizio per due ragioni: appalti e subappalti sono particolarmente diffusi l’attività è in sé è soggetta a rischio elevato In questi contesti può accadere che un lavoratore che ha subito un infortunio grave non riesca ad ottenere un risarcimento adeguato poiché l’azienda appaltatrice risulta non operativa o non solvibile. L’approvazione del quesito referendario, tuttavia, andrebbe ad ampliare la possibilità di agire anche nei confronti del committente, aumentando le probabilità di ottenere giustizia in caso di danni gravi non coperti dagli indennizzi pubblici. Il ruolo del committente Per tutelare i lavoratori, la legge prevede che, nei casi di responsabilità solidale, non sia necessario che il committente abbia delle colpe dirette. In pratica il lavoratore infortunato, se agisce in giudizio per ottenere il risarcimento danni, non deve dimostrare nel dettaglio tutte le colpe dei vari soggetti coinvolti. La logica dietro alla responsabilità solidale è distribuire la responsabilità e aumentare le garanzie degli operatori coinvolti. Tale tipologia di responsabilità, tuttavia, non si estende all’appalto specifico, si divide tra committente e appaltatore in base a diverse circostanze e a specifici obblighi legali: l’appaltatore risponde della corretta esecuzione dell’opera (quindi difformità ed eventuali vizi) il committente risponde per i danni a terzi o per la sicurezza sul lavoro, se non ha adeguatamente vigilato Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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