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A disciplinare l’imposta di registro ci ha pensato il Testo Unico n. 131 del 26 aprile 1986, che ne impone l’applicazione su quegli atti che, per acquisire piena e completa validità legale, devono obbligatoriamente essere registrati presso determinati uffici. L’imposta di registro deve essere versata anche quando il contribuente ha intenzione di provvedere in proprio e volontariamente alla registrazione di un determinato atto, per il quale non è previsto alcun obbligo alla registrazione. Per legge, l’imposta di registro deve essere pagata per i contratti locazione di un immobile – l’imposta deve essere versata anche a fronte della proroga dello stesso o per la sua risoluzione -. Il versamento è dovuto anche per i contratti di compravendita immobiliare. Cosa accade, però, nel momento in cui l’imposta di registro obbligatoria non viene corrisposta? Quali sono le conseguenze relative a questo omesso pagamento e quando vengono avviate le operazioni di recupero? Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha tempo cinque anni per inviare gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro. Passato questo periodo, eventuali richieste di recupero non avranno alcuna validità. Imposta di registro: cinque anni prima della prescrizione L’Agenzia delle Entrate può inviare l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro in due casi: perché non è stato registrato un particolare atto e quindi il contribuente non ha mai pagato l’imposta dovuta; per il mancato versamento dell’imposta dovuta annualmente, a seguito della registrazione del contratto, per gli atti di proroga, cessione o risoluzione dello stesso. In entrambi i casi, comunque, l’amministrazione tributaria ha un termine massimo entro il quale può procedere a recuperare l’imposta di registro non versata. L’Agenzia delle Entrate può avviare le procedure per la richiesta di quanto dovuto rispettando i seguenti termini: entro cinque anni, che partono dalla data nella quale si sarebbe dovuto registrare l’atto; entro il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello nel quale risultano essere scaduti i termini per provvedere al pagamento dell’imposta di registro. Cosa succede una volta trascorso il termine Questo sostanzialmente significa che, l’Agenzia delle Entrate ha un tempo massimo di cinque anni per inviare gli avvisi di recupero per il mancato versamento dell’imposta di registro. L’articolo 76 del Testo Unico n. 131 del 26 aprile 1986 prevede, comunque, che “l’intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell’imposta”. In estrema sintesi, questo significa che, benché siano passati i canonici cinque anni e che, quindi, l’Agenzia delle Entrate non ha più la possibilità di richiedere indietro l’imposta di registro ed erogare le eventuali sanzioni, il contribuente non è dispensato dal pagamento. Il contribuente continuerà a rimanere obbligato ad effettuare il pagamento, nel caso in cui per la registrazione dell’atto il versamento fosse obbligatorio. Ma anche nel caso in la registrazione fosse avvenuta volontariamente. Come avere il rimborso per l’imposta non dovuta Cosa succede, invece, nel caso in cui il contribuente, a seguito dell’invio degli avvisi di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, abbia corrisposto delle somme non dovute per l’imposta di registro? In questo caso il diretto interessato ne può chiedere il rimborso. Entrando un po’ più nel dettaglio, il cittadino ha la facoltà di richiedere il rimborso delle somme non dovute per: il pagamento dell’imposta di registro; della sovrattassa; della pena pecuniaria; degli interessi di mora. Attenzione, che anche in questo caso, il cittadino, per ottenere gli opportuni rimborsi deve rispettare i seguenti termini: entro il termine massimo di tre anni, dal giorno in cui ha versato le somme oggetto del rimborso; entro il tetto massimo di tre anni, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione. Nel caso in cui questo diritto sia maturato in una data successiva rispetto a quella del pagamento delle somme. La richiesta di rimborso deve essere presentata presso l’ufficio nel quale si è registrato l’atto. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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