Contabilizzazione calore e ripartizione spese nei condomini: AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI, dopo un attento studio, hanno sottoscritto un documento condiviso sul tema relativo ai servizi di riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria alla luce delle modifiche introdotte al D.Lgs 102/2014 dal D.Lgs 73/2020. a cura di Silvia Giacometti È stato da poco redatto e diffuso dalle Associazioni AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI un documento dal titolo “Considerazioni sull’attuazione del D.Lgs 14 luglio 2020, n. 73. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, che prende in analisi i punti di maggiore interesse per i condòmini e gli occupanti delle unità immobiliari, tra i quali i criteri di ripartizione delle spese, le modalità di lettura da remoto, le informazioni sulla fatturazione, i costi di fatturazione e la fattibilità economica, cercando di fare chiarezza. Le stesse Associazioni e i soggetti firmatari del documento, ci tengono in modo attento a precisare che “il principio ispiratore e la finalità del Decreto sono quelli di contribuire all’attuazione del principio europeo che pone l’efficienza energetica al primo posto”. Senza questa centralità è possibile interpretare in modo del tutto fuorviante alcuni precetti legislativi. Le profonde modifiche al D.Lgs 102/2014 e s.m.i. apportate a luglio 2020 dal D.Lgs 73, se non opportunamente valutate, potrebbero comportare confusione nell’applicazione della Direttiva (UE) 2018/2002. Per tale motivo AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI hanno ritenuto opportuno redigere e pubblicizzare un documento condiviso sulle modifiche apportate dal Decreto, proponendo la loro interpretazione ed evidenziandone alcuni punti controversi, rivolgendosi a tutti gli operatori del settore, nonché agli utenti finali e agli amministratori di condominio. Il tutto con riserva, eventualmente, di approfondire successivamente anche altri temi. Il documento è scaricabile liberamente dai siti delle varie Associazioni ed è strutturato in tre sezioni inerenti ai temi: considerazioni generali sul Decreto, in cui i principali punti di attenzione sono i criteri di ripartizione delle spese, le modalità di lettura da remoto, le informazioni sulla fatturazione e i costi di fatturazione e la fattibilità economica; commenti specifici su singoli paragrafi del Decreto, nei quali si chiarisce il punto di vista delle Associazioni coinvolte, in cui viene ribadito il principio della ripartizione della spesa del riscaldamento sulla base del consumo effettivo; commento tecnico sulla contabilizzazione individuale dei consumi, in cui attraverso esempi viene evidenziato che i “prelievi volontari” devono essere effettivi non solo come attribuzione relativa ai condomini, ma anche come valore assoluto dei consumi volontari da ripartire. Cosa cambia La norma tecnica UNI 10200 resta ancora l’unico riferimento normativo utilizzabile nella ripartizione della spesa del riscaldamento. Come è noto il D. Lgs. 73/2020 ha apportato modifiche al D. Lgs. 102/2014, art. 9 comma 5, lettera d), eliminando il richiamo esplicito alla norma UNI. Al fine di individuare il criterio per il corretto riparto della spesa quindi AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI, dopo un attento esame, hanno sottoscritto il documento condiviso sul tema della contabilizzazione del calore e la ripartizione delle spese nei condomini relative ai servizi di riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria Abbiamo chiesto un contributo al Segretario Generale AiCARR Luca Alberto Piterà, il quale ci tiene a precisare quanto segue: La Legge oggi prevede che l’importo della spesa del riscaldamento debba essere suddiviso attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, ad esempio, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Resta quindi da chiarire come debba materialmente essere calcolata la ripartizione della spesa. Gli Ordini Professionali e le Associazioni coinvolte nello studio, ritengono che sia opportuno fare ancora riferimento alla UNI 10200. Resta infatti in vigore la Legge 10/91 che, all’art. 26 comma 5, prevede che in caso di termoregolazione e contabilizzazione la spesa debba essere ripartita in base ai consumi effettivi. Tale criterio, ai sensi del D. Lgs. 102/2014, art. 9 comma 5, è considerato dal legislatore stesso lo strumento per favorire il contenimento dei consumi energetici. Il successivo articolo 16 comma 8 prevede una sanzione nel caso in cui tale criterio non sia rispettato. Il professionista incaricato dovrà quindi calcolare il consumo effettivo e qualsiasi criterio alternativo si ritiene che sia contrario a legge. Ne consegue che l’assemblea non potrà approvare forfettariamente la così detta “quota fissa”. Il ricorso alla UNI 10200 si rende quindi indispensabile anche in assenza di esplicito richiamo normativo. Le norme tecniche pubblicate dall’UNI rappresentano la “regola dell’arte”. Se qualcuno installa un impianto, redige un progetto oppure effettua qualunque attività in conformità alle norme tecniche, si deve presumere che ciò sia stato eseguito a regola d’arte. Chi intende contestare dovrà dimostrare che, malgrado sia stata rispettata la regola dell’arte, l’esecuzione non sia conforme a legge. L’esecuzione del riparto in conformità alla norma tecnica UNI 10200, in particolare per quanto riguarda l’individuazione del valore effettivo del prelievo volontario richiamato dalla legge (che non potrà essere inferiore al 50%), consente di ritenere corretta la ripartizione in base ai consumi effettivi. Per la spesa riferita alle dispersioni di calore (quota per potenza termica impegnata impropriamente definita “quota fissa”) potrà essere invece adottata una tabella millesimale fondata su criteri diversi dal fabbisogno energetico che tanto aveva dato modo di discutere nelle assemblee condominiali. Luca Alberto Piterà, Segretario Generale AiCARR spiega che “L’esecuzione del riparto in conformità alla norma tecnica UNI 10200, in particolare per l’individuazione del valore effettivo del prelievo volontario, conferisce la presunzione di aver fatto una ripartizione corretta” Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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