Da ieri, 15 ottobre, è possibile scegliere dal portale dell’Agenzia delle Entrate tra l’opzione per cedere il credito di imposta pari alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo sconto o cessione Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti asseverazioni e requisiti e il modulo aggiornato da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’invio esclusivamente per via telematica della scelta tra sconto in fattura o cessione, è ormai completo il quadro normativo che regola il Superbonus 110%. L’Agenzia delle Entrate infatti, con il provvedimento dello scorso 12 ottobre, ha aggiornato le indicazioni per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Nel sito dell’Agenzia è possibile scaricare anche il modello e le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell’opzione relativa agli interventi. Il portale per le comunicazioni per le spese sostenute nell’anno in corso è aperto dal 15 ottobre. Ricordiamo che: lo sconto in fattura è un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo uguale al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con possibilità di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; la cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. I contribuenti per beneficiare della detrazione o della cessione/sconto in fattura, devono presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica. La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, e deve essere inviata a entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese per cui viene esercitata l’opzione. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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