Realizzare un nuovo tetto o ristrutturare quello esistente: materiali, tecnologie e detrazioni fiscali 29/05/2026
Nel caso di ritardo del costruttore a consegnare un immobile in costruzione, non si perde il bonus prima casa: basta trasferire la residenza presso un altro indirizzo Un articolo pubblicato su Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, spiega che se il costruttore di un immobile ritarda la consegna, l’acquirente non perde i benefici fiscali della prima casa, è infatti sufficiente che trasferisca la residenza nel comune in cui si trova l’edificio, entro i termini di legge di 18 mesi. Lo ha stabilito la Corte suprema con l’ordinanza n. 1588 del 23 gennaio 2018, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la vicenda di due coniugi a cui non sono state riconosciute le agevolazioni prima casa perché on hanno trasferito, nel termine di diciotto mesi dall’acquisto, la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile. La Commissione regionale (CTR), ha rilevato che il progetto abitativo dei contribuenti si è realizzato con poco più di cinque mesi di ritardo e ha insistito sulla buona fede dei protagonisti, chiedendo di addebitare il ritardo negli adempimenti necessari al rilascio dell’agibilità da parte del Comune in via esclusiva alla impresa costruttrice lottizzante, rilevando la causa di forza maggiore e l’imprevedibilità dell’evento impeditivo. L’Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso in Cassazione, eccependo il vizio di violazione di legge, sottolineando che il ritardo dell’impresa costruttrice era prevedibile e ovviabile da parte dei contribuenti, che avrebbero potuto trasferire la propria residenza nell’ambito del medesimo Comune, anche in indirizzo diverso. La suprema Corte ha accolto il ricorso del Fisco, ribadendo un principio di legittimità, in base al quale, la causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dall’acquisto, per beneficiare del bonus prima casa, deve consistere in un impedimento oggettivo, caratterizzato dalla non imputabilità, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento. Dunque il ritardo nei lavori di costruzione dell’immobile, non integra le caratteristiche della forza maggiore, come delineate dalla giurisprudenza di legittimità. In mancanza del trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall’acquisto, vi è la decadenza dell’agevolazione prima casa, a meno che non ci siano eventuali ostacoli oggettivi nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità e imprevedibilità dell’evento. Il ritardo nei lavori di costruzione dell’immobile da adibire a prima abitazione non costituiscono una causa di forza maggiore, idonea a giustificare il mancato mutamento della residenza. La suprema Corte ha poi confermato che per non perdere il riconoscimento dell’agevolazione è sufficiente che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel Comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata, quindi possono assumere rilevanza, ai fini della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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