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A cura di: Pierpaolo Molinengo Indice degli argomenti Toggle Condono edilizio, il no per una verandaArea vincolata, il condono degli abusi La richiesta di condono per le opere realizzate abusivamente nelle aree sottoposte a specifici vincoli è sottoposta a regole ben precise. La sanatoria, infatti, può essere richiesta solo e soltanto se ricorrono precise condizioni, la cui assenza determina l’impossibilità di avviare la pratica. Questa regola generale vale anche per gli interventi di trasformazione di una veranda, che è stata realizzata all’interno di un vano completamente chiuso ed abitabile. In questo caso siamo davanti alla realizzazione di una nuova costruzione. Ma entriamo un po’ più nel dettaglio e cerchiamo di capire quando è effettivamente possibile chiedere il condono per la realizzazione di una veranda. Condono edilizio, il no per una veranda Ad intervenire direttamente sull’argomento è il Consiglio di Stato attraverso la sentenza n. 10104 del 16 dicembre 2024, attraverso la quale è stato respinto il ricorso in appello che è stato mosso contro il rigetto di un’istanza di condono presentata ai sensi dell’articolo 32 del Decreto Legge n. 269/2003 – successivamente convertito dalla Legge n. 326, conosciuto anche come Terzo Condono Edilizio -. La sanatoria aveva come oggetto una veranda, che è stata trasformata in un vano chiuso. Stando all’interpretazione del Comune, l’intervento non poteva essere sanato perché situato in un’area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale imposto con un Decreto ministeriale del 24 gennaio 1953. L’istanza di condono è stata quindi respinta ai sensi dell’articolo 32, comma 27, lettera d) della Legge 326/2003. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’interpretazione dell’amministrazione comunale. Palazzo Spada, inoltre, ha ribadito che, almeno secondo la giurisprudenza in materia, le opere che vengono realizzate in modo abusivo in un’area sottoposta a dei vincoli specifici – tra i quali rientrano anche quelli ambientali e paesaggistici – possono essere condonate solo e soltanto se ricorrono congiuntamente alcune condizioni, che nello specifico sono le seguenti: le opere devono essere state realizzate prima che sia stato imposto il vincolo dell’area; anche se sono state realizzate in assenza o in difformità di un titolo edilizio, devono risultare conformi alle prescrizioni urbanistiche; costituiscano a tutti gli effetti delle opere minori che non abbiano determinato un aumento della superficie. Stiamo parlando, in altre parole, di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria; sia stato ottenuto il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Comunque vada non è possibile ottenere il condono per eventuali opere che abbiano determinato la realizzazione di nuove superfici o una nuova volumetria in una zona nella quale insiste un vincolo paesaggistico. Non importa che lo stesso sia di natura relativa o assoluta. O che nell’area sia presente un vincolo di inedificabilità anche relativa. Area vincolata, il condono degli abusi Le premesse del punto precedente ci fanno comprendere le motivazioni della decisione del Consiglio di Stato. Nel caso che è stato preso in esame, infatti, sono stati realizzati dei nuovi volumi in un’area vincolata: un’opera impraticabile secondo la normativa. Nell’area dove insiste l’immobile, infatti, è presente un vincolo paesaggistico che era preesistente all’abuso ed è di carattere assoluto: non è rimovibile con un qualsiasi atto di segno contrario da parte dell’amministrazione. Tra l’altro i giudici hanno sottolineato, in questo più ampio contesto, che risulta essere del tutto irrilevante che l’amministrazione competente non abbia provveduto a chiedere il parere di compatibilità paesaggistica. La valutazione del Comune sull’inammissibilità del condono, infatti, risponde ad una semplice esigenza di economicità dell’azione amministrativa. Gli uffici preposti hanno la possibilità di muoversi in questo senso nel momento in cui un intervento edilizio non rientra tra gli abusi minori e viene realizzato all’interno di una zona vincolata. Risulta, tra l’altro, superfluo effettuare un vaglio di compatibilità paesaggistica nel momento in cui mancano i presupposti di legge per concedere il condono delle opere. Questo è il motivo per il quale il ricorso è stato respinto. La trasformazione di una veranda – stiamo parlando di una struttura che è aperta su più lati – in un vano completamente chiuso costituisce un abuso che la norma vuole esplicitamente evitare. Il diniego al condono del Comune è quindi legittimo. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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