Realizzare un nuovo tetto o ristrutturare quello esistente: materiali, tecnologie e detrazioni fiscali 29/05/2026
A cura di: Adele di Carlo Indice degli argomenti Toggle Un nuovo modello per le gare sopra soglia europeaBIM e gestione digitale: il cuore del nuovo disciplinareCome cambia l’offerta tecnicaProfessionisti e competenze: le figure UNI 11337-7Intelligenza artificiale e trasparenza tecnologicaProcedure integralmente digitali e nuove regole operativeUn tentativo di ridurre il contenzioso nel settore tecnicoFAQ: Bando ANAC 2/2026: come cambiano le gare per servizi di ingegneria e architetturaA quali appalti si applica il nuovo disciplinare?Il BIM è sempre obbligatorio negli appalti pubblici?Cosa cambia per i professionisti tecnici con il Bando ANAC 2/2026?Le imprese devono dichiarare l’uso dell’intelligenza artificiale? La pubblicazione del nuovo Bando tipo ANAC n. 2/2026 è uno dei passaggi più rilevanti nell’evoluzione delle procedure pubbliche dedicate ai servizi di architettura e ingegneria. Molto più di un aggiornamento tecnico collegato al nuovo Codice dei contratti pubblici, il bando è un intervento destinato a incidere concretamente sul modo in cui stazioni appaltanti, progettisti e operatori economici dovranno impostare le future gare sopra la soglia europea. Il documento approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione recepisce infatti le modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023 e dal successivo decreto correttivo del 2024, intervenendo su numerosi aspetti che negli ultimi mesi avevano generato dubbi interpretativi e applicazioni non uniformi. Dalla gestione del BIM alla disciplina dell’avvalimento professionale, passando per la digitalizzazione integrale delle procedure e le prime regole dedicate all’uso dell’intelligenza artificiale, il nuovo schema di disciplinare punta a costruire un modello di gara più standardizzato e maggiormente orientato alla gestione digitale del processo progettuale. L’obiettivo dell’ANAC è chiaro: ridurre il margine di discrezionalità nelle procedure, rafforzare la trasparenza e fornire alle amministrazioni un riferimento operativo unico per l’affidamento dei servizi tecnici di maggiore valore economico. Un nuovo modello per le gare sopra soglia europea Il Bando tipo n. 2/2026 è rivolto alle procedure aperte relative ai servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. Il criterio di aggiudicazione individuato resta quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità-prezzo, soluzione ormai consolidata per gli affidamenti che richiedono una valutazione tecnica approfondita delle proposte progettuali. La struttura del disciplinare nasce con la finalità di uniformare la documentazione di gara utilizzata dalle stazioni appaltanti e limitare le divergenze interpretative emerse nella prima fase applicativa del nuovo Codice. In questo contesto, il bando assume anche una funzione di indirizzo operativo, offrendo indicazioni dettagliate sulla costruzione dei requisiti di partecipazione, sul calcolo degli importi e sulla gestione delle prestazioni specialistiche. Uno degli elementi più significativi riguarda il valore stimato dell’appalto. Il nuovo schema chiarisce che, nei servizi di architettura e ingegneria, la base economica della gara non coincide esclusivamente con il compenso professionale principale, ma deve comprendere l’intera articolazione economica della prestazione, incluse attività accessorie, opzioni, servizi specialistici e componenti digitali. BIM e gestione digitale: il cuore del nuovo disciplinare Il tema centrale del Bando ANAC 2/2026 è senza dubbio la digitalizzazione dei processi. Il BIM non viene più trattato come elemento aggiuntivo o premiale, ma come parte integrante della progettazione pubblica. Con il nuovo impianto normativo, la metodologia Building Information Modeling assume un ruolo strutturale nella gestione delle gare e nell’organizzazione delle attività tecniche. Dal 1° gennaio 2025 l’utilizzo del BIM è diventato obbligatorio per interventi di nuova costruzione o lavori su edifici esistenti con importo superiore ai 2 milioni di euro. Il nuovo disciplinare recepisce questo scenario e definisce una serie di adempimenti che coinvolgono tanto le stazioni appaltanti quanto gli operatori economici. Le amministrazioni che intendono bandire gare in ambiente BIM devono dimostrare di possedere una struttura organizzativa adeguata, comprensiva di formazione interna, piattaforme digitali e procedure operative coerenti con l’Allegato I.9 del Codice. In assenza di tali condizioni, l’adozione della gestione informativa digitale non può essere improvvisata né utilizzata come semplice requisito formale. Come cambia l’offerta tecnica Anche l’offerta tecnica cambia profondamente. Ai concorrenti viene richiesto di predisporre una vera Offerta di Gestione Informativa, nella quale devono essere illustrati processi di modellazione, sistemi di interoperabilità, gestione dell’ambiente di condivisione dati e modalità operative adottate durante l’esecuzione del servizio. Professionisti e competenze: le figure UNI 11337-7 Tra gli aspetti più innovativi del nuovo schema ANAC vi è la valorizzazione delle competenze digitali specialistiche all’interno dei gruppi di lavoro. Il disciplinare richiama espressamente le figure professionali previste dalla norma UNI 11337-7, introducendo un modello di qualificazione più evoluto rispetto al passato. Le stazioni appaltanti potranno richiedere la presenza di BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist, figure che assumono un ruolo determinante nella gestione delle commesse pubbliche digitalizzate. La novità non riguarda soltanto i titoli professionali, ma anche la modalità di verifica dei requisiti, che dovrà avvenire attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico. Si tratta di un passaggio importante perché spinge il mercato verso una standardizzazione delle competenze tecniche e digitali, riducendo il ricorso a criteri interpretativi differenti tra una gara e l’altra. Il nuovo schema interviene inoltre sul riconoscimento delle esperienze professionali maturate dai tecnici, cercando di rendere più chiari i criteri di valutazione dei servizi svolti e delle attività specialistiche eseguite nel corso della carriera professionale. Intelligenza artificiale e trasparenza tecnologica Per la prima volta in modo esplicito, un disciplinare di gara nazionale introduce obblighi informativi legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il Bando tipo 2/2026 prevede infatti che gli operatori economici dichiarino se abbiano utilizzato sistemi di IA nella predisposizione dell’offerta oppure se intendano impiegarli durante l’esecuzione del contratto. La misura si collega sia alla normativa italiana sia al nuovo quadro europeo delineato dall’AI Act. L’obiettivo non è vietare l’uso di strumenti algoritmici, ma imporre trasparenza, controllo umano e responsabilità nella gestione delle attività professionali. Le amministrazioni potranno così verificare non soltanto la conformità normativa delle soluzioni adottate, ma anche le modalità con cui tali tecnologie incidono sulla produzione progettuale e sull’elaborazione dei dati tecnici. Questo passaggio conferma una tendenza ormai evidente nel settore pubblico, ovvero la digitalizzazione non riguarda più soltanto le piattaforme di gara, ma investe direttamente il contenuto delle prestazioni professionali. Procedure integralmente digitali e nuove regole operative Il nuovo disciplinare ANAC consolida definitivamente il modello di gara completamente digitale. Le procedure dovranno essere gestite tramite piattaforme certificate di approvvigionamento digitale, con sistemi di autenticazione basati su SPID, CIE o CNS e interoperabilità conforme al framework europeo eIDAS. La piattaforma digitale diventa il centro operativo dell’intera procedura: pubblicazione degli atti, acquisizione del CIG, presentazione delle offerte, verifica dei requisiti e gestione documentale saranno integrati in un unico ecosistema. Accanto alla digitalizzazione delle procedure, il bando affronta alcuni dei temi più discussi degli ultimi mesi, tra cui il subappalto necessario, l’avvalimento professionale e i contratti misti che combinano lavori e servizi tecnici. Particolare attenzione viene riservata alle prestazioni specialistiche, come relazioni geologiche, elaborati antincendio e documentazione acustica. In questi casi il concorrente dovrà indicare fin dalla fase di partecipazione il professionista incaricato e gli estremi dell’iscrizione all’albo richiesto dalla normativa vigente. Anche il tema economico viene ridefinito attraverso l’introduzione di indicazioni più precise sulla revisione prezzi, sull’anticipazione del corrispettivo e sui premi di accelerazione previsti durante l’esecuzione contrattuale. Un tentativo di ridurre il contenzioso nel settore tecnico Il nuovo Bando nasce anche con l’obiettivo di limitare il contenzioso che ha accompagnato l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Le criticità emerse nei primi mesi applicativi avevano evidenziato la necessità di regole più omogenee, soprattutto nei servizi tecnici caratterizzati da elevata complessità operativa. Per questo motivo il testo è stato costruito attraverso un confronto esteso con amministrazioni, enti pubblici, ordini professionali e associazioni di categoria. Il risultato è un disciplinare che tenta di coniugare standardizzazione amministrativa e maggiore chiarezza interpretativa, offrendo indicazioni più dettagliate su requisiti professionali, criteri economici, gestione digitale e organizzazione delle prestazioni specialistiche. Positivo il parere dell’Associazione che rappresenta in Confindustria le società di ingegneria e architettura. Per il Presidente OICE Giorgio Lupoi, con questo Bando: si colma un vuoto normativo durato tre anni, da quando cioè il nuovo codice appalti aveva “dimenticato” di recepire le linee guida 1/2016 che disciplinavano questi affidamenti. Da allora chiedevamo di recepirle e adesso sono di nuovo in vigore, opportunamente aggiornate. Adesso auspichiamo che si riduca la disomogeneità dei bandi e dei disciplinari di gara perché le segnalazioni di bandi anomali risultano in drastico aumento. Resta ora da verificare l’impatto concreto del nuovo schema sulle future gare pubbliche e sulla capacità delle stazioni appaltanti di adeguarsi a un modello procedurale sempre più tecnico, digitale e strutturato. FAQ: Bando ANAC 2/2026: come cambiano le gare per servizi di ingegneria e architettura A quali appalti si applica il nuovo disciplinare? Il Bando in questione si applica solo alle procedure aperte relative ai servizi di architettura e ingegneria sopra soglia europea, affidate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il BIM è sempre obbligatorio negli appalti pubblici? L’obbligo del BIM scatta per nuove opere e interventi su costruzioni esistenti con importo lavori superiore a 2 milioni di euro, oltre ai casi specifici previsti per gli edifici vincolati e le opere già digitalizzate. Cosa cambia per i professionisti tecnici con il Bando ANAC 2/2026? Il nuovo schema valorizza le competenze digitali e introduce riferimenti specifici alle figure BIM previste dalla UNI 11337-7, con verifiche dei requisiti tramite Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico. Le imprese devono dichiarare l’uso dell’intelligenza artificiale? Il disciplinare prevede obblighi di trasparenza sull’eventuale utilizzo di sistemi di IA nella predisposizione dell’offerta e nell’esecuzione del contratto, in conformità alla normativa nazionale ed europea. Ciò vuol dire che sarà obbligatorio dichiarare l’utilizzo dell’AI. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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