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A cura di: Adele di Carlo Indice degli argomenti: Edifici vincolati, sì al Superbonus: la circolare dell’Agenzia delle Entrate Come calcolare il salto di due classi energetiche Quali sono gli edifici vincolati Buone notizie per i proprietari di edifici vincolati: l’AdE ha confermato la validità del Superbonus nella misura del 110% fino alla fine del 2023. Questa precisazione va a vantaggio di chi possiede o è affittuario in un immobile di valore storico e architettonico sul quale – al fine di preservarne le caratteristiche – i decreti in materia di ristrutturazione prevedono delle disposizioni ad hoc. Nel Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2022, Giorgia Meloni ha messo nero su bianco la volontà di rimodulare il Superbonus con la riduzione dell’aliquota dal 100 al 90%, questo però potrebbe essere valido unicamente per i condomini. Invece resta l’ipotesi del 110% anche nel 2023 per le villette unifamiliari. In attesa di nuove precisazioni da parte dell’esecutivo, ecco cosa prevede la circolare dell’Agenzia delle Entrate in merito agli edifici vincolati. Edifici vincolati, sì al Superbonus: la circolare dell’Agenzia delle Entrate La circolare in questione è la n. 23/E che richiama quanto previsto all’art. 119 comma 2 del decreto Rilancio: gli edifici sottoposti ad almeno un vincolo previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio possono richiedere il Superbosnus 110% per gli interventi “trainati” sempre che sia assicurato il “salto” di almeno due classi energetiche. I lavori trainati ammessi sono quelli tassativamente elencati sempre al comma 2 dell’articolo 119 del dl Rilancio. In merito alla scadenza da rispettare, l’Agenzia delle Entrate prevede quanto segue: “il termine ultimo per fruire del Superbonus è quello previsto per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio di cui al primo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio”. Dunque, stando al testo della circolare al netto di eventuali modifiche apportate dal nuovo esecutivo, la scadenza per usufruire del Superbonus 110% per edifici vincolati è fissata al 31 dicembre 2023. Da questa data in poi, invece, la misura sarà a scalare fino al 2025 come segue: “…del 70 per cento per le spese sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.” La disposizione si applica ai lavori effettuati su condomini, singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio ed edifici oggetto di demolizione e ricostruzione. Come calcolare il salto di due classi energetiche La verifica del “salto” delle due classi energetiche richiesta dalla legge va calcolato secondo le regole della circolare 30/2020, in riferimento alla singola unità immobiliare. Come si verifica tale requisito nel caso in cui sull’edificio vincolato siano vietati interventi trainanti? In questa ipotesi, cioè qualora siano stati eseguiti soltanto interventi trainati, la verifica del “salto” energetico è differenziata: si basa sull’edificio nella sua complessità se gli interventi riguardano tutte le unità immobiliari riscaldate che compongono l’edificio; si basa sulla singola unità immobiliare se gli interventi riguardano un solo appartamento e il tecnico abilitato deve predisporre l’asseverazione tecnica seguendo la procedura in vigore per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Edifici vincolati, sì al Superbonus anche senza interventi trainanti Come abbiamo visto, gli edifici vincolati sono soggetti a una disciplina particolare: chi esegue interventi volti all’efficientamento energetico può beneficiare della maxi agevolazione del Superbonus anche in assenza di interventi cosiddetti “trainanti”. Il governo ha ritenuto necessaria questa “deroga” per via dell’oggettiva complessità di portare a termine i lavori trainanti come il cappotto termico e la sostituzione degli impianti in tutti quegli immobili di valore storico culturale, spesso ubicati nei centri storici cittadini. Ricapitolando, via libera al Superbonus 110% sugli edifici vincolati in assenza di lavori trainanti in due casi: se l’immobile oggetto di intervento è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42 del 2004) se gli interventi trainanti siano vietati regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali Quali sono gli edifici vincolati Quando si parla di immobilie vincolato si fa riferimento agli edifici considerati “di interesse culturale” da parte della Soprintendenza di competenza, ai sensi del D.Lgs n. 42 del 2004. In virtù del valore artistico, storico e culturale di questi immobili, la legge impone alcune limitazioni. Ad esempio non si possono demolire o modificare e restaurare senza prima ottenere l’autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Si può controllare se un immobile è vincolato verificando i dati del rogito, atto in cui il notaio indica le principali caratteristiche del bene. A tal fine è possibile consultare la sezione “vincoli in rete“ sul Portale unico nazionale. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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