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L’agevolazione – si legge nella Circolare – consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti. La legge Finanziaria fa riferimento alle modalità previste per le ristrutturazioni edilizie (il comma 348 richiama l’art. 1 della legge 449/1997 e il relativo decreto di attuazione 41 del 18 febbraio 1998). Sono diverse invece l’entità dell’importo detraibile e le procedure, specificamente previste in ragione della rilevanza assunta nell’attuale contesto, nazionale e sopranazionale, dalla questione energetico-ambientale. Il quadro normativo di riferimento è completato dal DM 19 febbraio 2007 che richiama le normative tecniche e fiscali rilevanti ai fini dell’agevolazione. In particolare, il DM fa riferimento al Dlgs 192/2005 integrato con il Dlgs 311/2006 e, relativamente agli adempimenti, al decreto n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo della legge 449 del 1997 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. Tuttavia – spiega l’Agenzia – alcuni degli adempimenti previsti da quest’ultimo provvedimento (invio della comunicazione preventiva al centro Operativo di Pescara) non sono stati richiamati in quanto non ritenuti necessari per la attuazione della specifica finalità cui l’agevolazione è diretta. Soggetti ammessi alla detrazione La detrazione del 55%, finalizzata ad incentivare l’adeguamento del patrimonio edilizio a specifici standard di risparmio energetico, è rivolta a tutti soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. La Circolare elenca i soggetti ammessi e specifica alcuni requisiti per fruire della detrazione. Edifici interessati L’agevolazione per la riqualificazione energetica – a differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali – interessa i fabbricati di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Questo perché gli edifici devono essere esistenti, come espressamente previsto dalla Finanziaria. Il DM attuativo sottolinea infatti che lo scopo della norma è quello di potenziare le preesistenti incentivazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio (elevando la quota detraibile e riducendo il numero di anni in cui essa deve essere ripartita) per favorirne la riqualificazione energetica, escludendo, pertanto, dall’agevolazione gli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile. L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, è coerente con la normativa comunitaria che assoggetta tutti i nuovi edifici a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia. Interventi agevolati Gli interventi agevolati sono individuati dai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria e definiti dal DM 19 febbraio 2007, che riporta in allegato le tabelle di riferimento per la valutazione tecnica dell’intervento. Il comma 349 dispone che “Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. La Circolare illustra poi i commi della Finanziaria fornendo, per ciascuno di essi, un’ampia descrizione dell’intervento, supportata da esempi pratici, e la loro relazione con le altre fattispecie detraibili. Il DM 19 febbraio 2007 – ricorda l’Agenzia – non menziona gli interventi sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), pure richiamati dalla Finanziaria, a causa dell’errore redazionale contenuto nella Tabella 3 allegata alla Finanziaria stessa. Questo errore sta per essere corretto (leggi tutto). Al momento – si legge nella Circolare – i lavori eseguiti su pavimenti e coperture non consentono di usufruire della detrazione, ma ci si può avvalere del comma 344, relativo alla qualificazione energetica globale, qualora l’intervento sulle strutture orizzontali consegua gli indici di risparmio energetico ivi indicati. Viene poi illustrata la detrazione per l’installazione di pannelli solari e di impianti di climatizzazione invernale. Adempimenti da osservare per fruire della detrazione La procedura per fruire della detrazione del 55% è contenuta all’art. 4 del DM 19/02/2007 e ricalca quanto previsto dal DM n. 41 del 18 febbraio 1998 in relazione alle ristrutturazioni. Sono però ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale ed è posto l’accento sull’attestato di qualificazione/certificazione energetica. Scompare l’obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. Non è prevista alcuna formalità nei confronti dell’amministrazione finanziaria né l’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL. Secondo l’Agenzia, infine, la condizione dell’indicazione in fattura del costo della manodopera vale anche per gli interventi di risparmio energetico. E’ richiesta invece la comunicazione all’ENEA. Spese che danno diritto all’agevolazione Le spese detraibili sono indicate nell’articolo 3 del DM. In particolare – nota l’Agenzia – sono comprese quelle relative alle prestazioni professionali, sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica. Sono inoltre comprese quelle per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento. Caratteristiche della detrazione L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda, sia sull’IRPEF che sull’IRES, in misura pari al 55% delle spese sostenute nel 2007. La detrazione deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d’imposta successivi. Gli importi massimi di detrazione di 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro sono stabiliti in relazione ai singoli interventi agevolabili. Trasferimento degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi Nel caso (non citato dal DM 19 febbraio 2007) di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, vale la normativa relativa alle detrazione per le ristrutturazione edilizie, che prevede il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. Cumulabilità con altre agevolazioni L’art. 10 del DM dispone che la detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico. Ciò non vale però per le aliquote IVA ridotte. L’agevolazione in esame – spiega l’Agenzia -, per i contenuti degli interventi considerati, si sovrappone in molti casi alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie ai sensi della legge n. 449 del 1997; ne rappresenta, in sostanza, una specificazione in quanto è concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie che investono la muratura dell’edificio, gli impianti di riscaldamento e la produzione di acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell’immobile. Di conseguenza ci si potrà avvalere, per le medesime spese, dell’una o dell’altra agevolazione, rispettando gli adempimenti previsti per ciascuna di esse. Aliquota IVA applicabile Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione del 55%, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito all’aliquota IVA applicabile. Si applica quindi l’Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, tenendo conto di come l’intervento sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc). In particolare, anche per il 2007, le prestazioni di servizi connesse agli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all’aliquota IVA del 10%, ai sensi del comma 387, lett. b), della Finanziaria 2007. Per scaricare il testo completo clicca qui Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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