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Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per laprogettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o localidestinati ad uffici.IL MINISTRO DELL'INTERNOVista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamentodei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplinadelle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al Corponazionale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernenteattuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento dellasicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamentodei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi», e successivemodificazioni;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimentirelativi alla prevenzione incendi;Rilevata la necessita' di emanare specifiche disposizioni diprevenzione incendi per gli edifici e/o locali destinati ad uffici;Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centraletecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, comemodificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica10 giugno 2004, n. 200;Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;Decreta:Art. 1.Oggetto e campo di applicazione1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni diprevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione el'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestionediretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito diattivita' industriali e/o artigianali.2. Le norme contenute nei Titoli II e III dell'allegato al presentedecreto si applicano agli edifici e/o locali destinati ad uffici dicui al comma 1 di nuova costruzione, agli edifici e/o localiesistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, agliedifici e/o locali esistenti gia' adibiti ad ufficio alla data dientrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto diinterventi che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti sianopresentati ai competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco perle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entratain vigore del presente decreto. Si intendono per modifichesostanziali lavori che comportino interventi di ristrutturazioneedilizia secondo la definizione riportata all'art. 3 (L), comma 1,lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati inlocali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione,non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.3. Gli edifici e/o locali destinati ad uffici esistenti nonricompresi nella casistica di cui al precedente comma 2, per i qualie' richiesto il certificato di prevenzione incendi ai sensi deldecreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982,recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965,concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite diprevenzione incendi», compresi quelli in possesso di nulla ostaprovvisorio in corso di validita' rilasciato ai sensi della legge7 dicembre 1984, n. 818, devono essere adeguati a quanto previsto alTitolo IV dell'allegato al presente decreto entro cinque annidall'entrata in vigore dello stesso. Agli uffici esistenti, soggettiai controlli di prevenzione incendi, non e' richiesto alcunadeguamento qualora:a) siano in possesso di certificato di prevenzione incendi;b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica,adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progettoapprovato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.Art. 2.Obiettivi1. Ai fini della sicurezza antincendio e per conseguire gliobiettivi di incolumita' delle persone e tutela dei beni, i localidestinati ad uffici devono essere realizzati e gestiti in modo da:a) minimizzare le cause di incendio;b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine diassicurare il soccorso agli occupanti;c) limitare la produzione e la propagazione di un incendioall'interno dei locali;d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o localicontigui;e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i localiindenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso dioperare in condizioni di sicurezza.Art. 3.Disposizioni tecniche1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata alpresente decreto.Art. 4.Commercializzazione CE1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unioneeuropea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderentiall'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmataridell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme oregole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantireun livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio,equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione,possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dalpresente decreto.Art. 5.Disposizioni complementari e finali1. Per gli edifici e/o locali destinati ad uffici fino a 500addetti che hanno caratteristiche tali da non consentire l'integraleosservanza delle disposizioni di cui all'allegato al presentedecreto, gli interessati possono presentare al Comando provincialedei Vigili del fuoco competente per territorio domanda motivata perl'ottenimento della deroga al rispetto delle condizioni prescritte.Il Comando esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimentoed esprime un proprio motivato parere la cui osservanza e' rimessaalla diretta responsabilita' del titolare dell'attivita'. Lemodalita' di presentazione della domanda devono essere conformi aquanto stabilito all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana n. 104 del 7 maggio 1998, recante «Disposizioni relativealle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande perl'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche'all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali deivigili del fuoco», fatta eccezione per i riferimenti relativi allatrasmissione della documentazione alla Direzione regionale ointerregionale dei Vigili del fuoco. Tale richiesta di parere rientratra i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili delfuoco ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'importo dovutoe' calcolato in base ad una durata del servizio pari a sei ore.Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivoalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.Roma, 22 febbraio 2006Il Ministro: PisanuAllegatoREGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LACOSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI ADUFFICI CON OLTRE 25 PERSONE PRESENTI.Titolo IGENERALITA'1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali sirimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell'interno30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).Inoltre ai fini della presente regola tecnica si definisce:corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale e'possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoiocieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con uncorridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, ofino al piu' prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale; nelcalcolo della lunghezza del corridoio cieco occorre considerare ancheil percorso d'esodo in unica direzione all'interno di locali ad usocomune;piano di riferimento: piano ove avviene l'esodo degli occupantiall'esterno dell'edificio, normalmente corrispondente con il pianodella strada pubblica o privata di accesso;spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante conuna via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non devecostituire intralcio alla fruibilita' delle vie di esodo e deve averecaratteristiche tali da garantire la permanenza di persone conridotte o impedite capacita' motorie in attesa dei soccorsi;edifici isolati: edifici esclusivamente destinati ad uffici edeventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi,strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se construtture di fondazione comuni;edifici a destinazione mista: edifici non isolati con vie diesodo indipendenti;scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispettoal fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzatasecondo i criteri sotto riportati:i materiali devono essere incombustibili;la parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala,compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezzapari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ognilato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. Inalternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle paretidell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelleprotette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti diresistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato;presenze: numero complessivo di addetti e di ospiticontemporaneamente presenti coincidente con il massimo affollamentoipotizzabile;archivi e depositi: locali adibiti unicamente al ricovero delmateriale di ufficio ove normalmente non vi e' presenza di persone.Non vengono considerati i vani e gli armadi a muro con superficie inpianta non eccedente 1,5 m2.2. Classificazione.1. In relazione al numero di presenze, gli uffici sono suddivisinelle seguenti tipologie:tipo 1: da 26 fino a 100 presenze;tipo 2: da 101 fino a 300 presenze;tipo 3: da 301 fino a 500 presenze;tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze;tipo 5: con oltre 1000 presenze.Titolo IIUFFICI DI NUOVA COSTRUZIONECON OLTRE CINQUECENTO PRESENZE3. Ubicazione.3.1. Generalita'.1. Gli edifici destinati ad uffici devono essere ubicati nelrispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizionivigenti, da altre attivita' che comportino rischi di esplosione oincendio.2. Gli uffici possono essere ubicati:a) in edifici isolati;b) in edifici a destinazione mista, purche' sia fatta salval'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative;3. Gli edifici destinati ad uffici di tipo 4, di altezzaantincendi superiore a 18 m, e quelli di tipo 5 devono possedere irequisiti di cui alla lettera a) del precedente comma 2.4. I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopradel piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato finoalla quota di — 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I localiubicati a quote comprese tra — 7,5 m e — 10,0 m devono essereprotetti mediante impianto di spegnimento automatico e devonodisporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghisicuri dinamici.3.2. Accesso all'area.1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigilidel fuoco, gli accessi alle aree dove sono ubicati gli uffici devonoavere i seguenti requisiti minimi:larghezza: 3,50 m;altezza libera: 4 m;raggio di volta: 13 m;pendenza: non superiore al 10%;resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asseanteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).2. Per gli uffici ubicati in edifici di altezza antincendisuperiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilita' diaccostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco,almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, purche'cio' consenta di raggiungere tutti i locali di piano tramite percorsiinterni al piano.3. Qualora non sia possibile soddisfare i predetti requisitidevono essere adottate misure atte a consentire l'operativita' deisoccorsi.4. Separazioni – Comunicazioni.1. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni diprevenzione incendi, gli uffici di cui al presente titolo:a) possono comunicare direttamente con attivita' ad essipertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensidel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;b) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo dicaratteristiche almeno REI/EI 60 o spazi scoperti con le attivita'soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad essi pertinenti; lasuddetta limitazione non si applica alle seguenti attivita' ad usoesclusivo degli uffici per le quali si rimanda alle specifichedisposizioni previste nella presente regola tecnica:vani di ascensori e montacarichi di cui al punto 95 deldecreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;archivi e depositi di cui al punto 43 del decreto delMinistro dell'interno 16 febbraio 1982;c) sono vietate le comunicazioni con altre attivita' ad essinon pertinenti (soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco aisensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982), dallequali devono essere separati mediante elementi costruttivi diresistenza al fuoco almeno REI/EI 60 od altro valore maggiore serichiesto da specifiche disposizioni di prevenzione incendi.2. Per le attivita' accessorie di cui al successivo punto 8,soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi deldecreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, si applicano ledisposizioni riportate allo stesso punto.5. Caratteristiche costruttive.5.1. Resistenza al fuoco.1. Le strutture ed i sistemi di compartimentazione devonogarantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EIsecondo quanto riportato:piani interrati: R e REI/EI 90;edifici di altezza antincendi inferiore a 24 m: R e REI/EI 60;edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R eREI/EI 90;edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 120.2. Per edifici di tipo isolato fino a tre piani fuori terra, adesclusione dei piani interrati, sono consentite caratteristiche diresistenza al fuoco R e REI/EI 30 qualora compatibili con il caricodi incendio.3. Per le strutture ed i sistemi di compartimentazione delle areea rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzioneincendi all'uopo emanate nonche' quanto stabilito dalla presenteregola tecnica.4. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementistrutturali e di compartimentazione nonche' delle porte e degli altrielementi di chiusura, devono essere valutati ed attestati inconformita' al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998(Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998).5.2. Reazione al fuoco.1. I prodotti da costruzione rispondenti al sistema diclassificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno10 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005), devonoessere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previsteal comma successivo, tenendo conto delle corrispondenze tra classi direazione al fuoco stabilite dal decreto del Ministro dell'interno15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005).2. I materiali installati devono essere conformi a quanto diseguito specificato:a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nellerampe, e' consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragionedel 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti +soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti partidevono essere impiegati materiali di classe 0 (incombustibili). Nelcaso in cui le vie di esodo orizzontali siano delimitate da paretiinterne mobili, e' consentito adottare materiali in classe 1 direazione al fuoco eccedenti il 50% della superficie totale acondizione che il piano sia protetto da impianto di spegnimentoautomatico;b) in tutti gli altri ambienti e' consentito che lepavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, e le pareti internemobili siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimentosiano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti dispegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asservitiad impianti di rivelazione degli incendi;c) i materiali di rivestimento combustibili, nonche' imateriali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f),ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere postiin opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendospazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previstealla precedente lettera a), e' consentita l'installazione dicontrosoffitti e di pavimenti sopraelevati nonche' di materiali dirivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenzaagli elementi costruttivi, purche' abbiano classe di reazione alfuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delleeffettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibilifonti di innesco;d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe lefacce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoconon superiore ad 1;e) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;f) i materiali isolanti in vista, con componente isolantedirettamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazioneal fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista,con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sonoammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. I materialiisolanti installati all'interno di intercapedini devono essereincombustibili. E' consentita l'installazione di materiali isolanticombustibili all'interno di intercapedini delimitate da elementirealizzati con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuocoalmeno REI/EI 30.3. L'impiego dei prodotti da costruzione per i quali sonoprescritti specifici requisiti di reazione al fuoco, deve avvenireconformemente a quanto previsto all'art. 4 del decreto del Ministrodell'interno 10 marzo 2005. I restanti materiali non ricompresi fra iprodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decretodel Ministro dell'interno 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modificheed integrazioni.4. E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei dellepareti e dei soffitti, purche' opportunamente trattati con prodottivernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo lemodalita' e le indicazioni contenute nel decreto del Ministrodell'interno 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo1992).5.3. Compartimentazione.Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti, anche supiu' piani, di superfici non eccedenti quelle indicate nella seguentetabella.=====================================================================| Attivita' di cui al | Attivita' di cui alAltezza antincendi (in| punto 3.1., comma 2, | punto 3.1., comma 2,metri) | lettera a) (in m2) | lettera b) (in m2)=====================================================================sino a 12…. | 6.000 | 4.000———————————————————————da 12 a 24…. | 4.000 | 3.000———————————————————————da 24 a 54…. | 2.000 | 1.500———————————————————————oltre 54…. | 1.000 | 1.0006. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.6.1. Affollamento.1. Il massimo affollamento ipotizzabile e' fissato in:a) aree destinate alle attivita' lavorative: 0,1 pers/m2 ecomunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presentiincrementato del 20%;b) aree ove e' previsto l'accesso del pubblico: 0,4 pers/m2;c) spazi per riunioni, conferenze e simili: numero dei posti asedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per lepersone con ridotte od impedite capacita' motorie.6.2. Capacita' di deflusso.1. Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacita' dideflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' o meno1 m rispetto al piano di riferimento;b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' omeno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al disotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.6.3. Sistema di vie di uscita.1. Deve essere previsto un sistema organizzato di vie di uscita,dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile ed allecapacita' di deflusso stabilite. Il sistema di vie di uscita deveessere organizzato per il deflusso rapido ed ordinato degli occupantiall'esterno dell'edificio. Il percorso puo' comprendere corridoi,vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe epassaggi.2. L'altezza dei percorsi deve essere non inferiore a 2 m. Lalarghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendol'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degliestintori; la misurazione della larghezza, sia dei percorsi che delleuscite, va eseguita nel punto piu' stretto della luce. Tra glielementi sporgenti non vanno considerati quelli posti ad un'altezzasuperiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.3. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali chepossono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.4. I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devonoavere superfici sdrucciolevoli. Lungo i percorsi d'esodo non devonoessere installati specchi se possono trarre in inganno sulladirezione dell'uscita. Le superfici trasparenti devono essereidoneamente segnalate.5. Ad ogni piano ove hanno accesso persone con ridotte o impeditecapacita' motorie, ad eccezione del piano di riferimento, deve essereprevisto almeno uno spazio calmo. Gli spazi calmi devono esseredimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dallenormative vigenti. Le caratteristiche di resistenza al fuoco deglielementi portanti e separanti dello spazio calmo devono essere almenopari a quelle richieste per l'edificio.6.4. Numero delle uscite.1. Il numero di uscite dei singoli piani dell'edificio non deveessere inferiore a due, ubicate in posizione ragionevolmentecontrapposta.6.5. Larghezza delle vie di uscita.1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipladel modulo di uscita e non inferiore a due moduli. La larghezzatotale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, e'determinata dal rapporto tra il massimo affollamento e la capacita'di deflusso del piano.2. Per gli uffici che occupano piu' di due piani fuori terra, lalarghezza totale delle vie di uscita che immettono in luogo sicuroall'aperto deve essere calcolata sommando il massimo affollamento didue piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggioreaffollamento.3. Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiateanche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili versol'esterno.6.6. Lunghezza delle vie di uscita.1. La lunghezza massima del percorso di esodo e' fissata in:45 m sino a raggiungere un luogo sicuro dinamico oppurel'esterno dell'attivita';30 m per raggiungere una scala protetta.2. La misurazione della lunghezza va effettuata dalla porta diuscita di ciascun locale con presenza di persone e da ogni puntodegli spazi comuni (atri, disimpegni, uffici senza divisori, ecc.)sino a luogo sicuro o scala protetta.3. La lunghezza dei corridoi ciechi non deve essere superiore a15 m.6.7. Porte.1. Le porte delle uscite di sicurezza devono aprirsi nel sensodell'esodo a semplice spinta. I battenti delle porte, quando sonoaperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.2. Qualora le porte di ingresso vengano utilizzate come uscite disicurezza, possono anche essere:di tipo girevole, se accanto e' installata una porta apribile aspinta verso l'esterno;di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente sepossono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivoappositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quandomanca l'alimentazione elettrica.3. Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamentesulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza. Lesuperfici trasparenti delle porte devono essere costituite damateriali di sicurezza ed essere idoneamente segnalate.6.8. Scale.1. I vani scala, in funzione dell'altezza antincendi degliedifici, devono essere:di tipo protetto: fino a 24 m;a prova di fumo o esterne: oltre 24 m.2. Sono ammesse scale di tipo aperto in edifici fino a 2 pianifuori terra.3. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essereconformi a quanto stabilito al punto 5.1.4. Le rampe delle scale utilizzate per l'esodo devono essererettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere nonmeno di tre gradini e non piu' di quindici. I gradini devono essere apianta rettangolare, alzata e pedata costanti, rispettivamente nonsuperiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe nonrettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almenoogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia almeno 30 cmmisurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.5. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazionein sommita' (a parete o a soffitto) di superficie non inferiore ad 1m2, con sistema di apertura degli infissi comandato siaautomaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediantedispositivo posto in prossimita' dell'entrata alle scale, inposizione segnalata.6.9. Impianti di sollevamento – scale mobili.1. Le caratteristiche dei vani degli impianti di sollevamentodebbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti diprevenzione incendi.2. Gli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi) nondevono essere utilizzati in caso d'incendio ad eccezione degliascensori antincendio e di soccorso.3. Gli ascensori e le scale mobili non vanno computati ai finidel dimensionamento delle vie di uscita. Occorre prevedere, in casodi incendio, un sistema automatico che comandi il blocco delle scalemobili, nonche' il riporto degli ascensori al piano di riferimento.4. Laddove sono previste scale di tipo protetto e/o a prova difumo, i vani corsa degli impianti di sollevamento devono esserealmeno di tipo protetto con caratteristiche REI/EI in funzionedell'altezza dell'edificio.6.10. Ascensori antincendio e di soccorso.1. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 32 metridevono essere previsti ascensori antincendio ubicati in modo tale dapoter raggiungere ogni locale dei singoli piani.2. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 54 metri,in aggiunta agli ascensori antincendio, devono essere previstiascensori di soccorso ubicati in modo tale da poter raggiungere ognilocale dei singoli piani.7. Aerazione.1. L'edificio, ai fini antincendi, deve essere dotato diaerazione secondo le vigenti norme di buona tecnica; ove non siapossibile l'aerazione naturale si puo' fare ricorso a quellameccanica con impianto di immissione e di estrazione, in grado difunzionare anche in caso di emergenza.8. Attivita' accessorie.8.1. Locali per riunioni e trattenimenti.1. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni relative ai localidi pubblico spettacolo ed intrattenimento per i locali aperti alpubblico con capienza superiore a 100 posti, ai locali destinati ariunioni, conferenze, trattenimenti in genere, pertinenti l'attivita'adibita ad ufficio, si applicano le seguenti disposizioni.8.1.1. Ubicazione.1. I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopradel piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato finoalla quota di — 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I predettilocali, se ubicati a quote comprese tra — 7,5 m e — 10,0 m, devonoessere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devonodisporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghisicuri dinamici.8.1.2. Parti comunicanti.1. Fatto salvo quanto previsto in altri punti della presenteregola tecnica e nelle disposizioni di prevenzione incendi relativealle aree a rischio specifico, sono ammesse le seguenticomunicazioni:a) locali con capienza fino a 100 persone: comunicazionediretta con altri ambienti dell'attivita';b) locali con capienza superiore a 100 persone, non aperti alpubblico: elementi di separazione, ivi comprese le porte dicomunicazione con altri ambienti dell'attivita', di caratteristichedi resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.8.1.3. Requisiti di reazione al fuoco dei materiali.1. Per quanto concerne i requisiti di reazione al fuoco deimateriali si applicano le prescrizioni previste per i locali dipubblico spettacolo.8.1.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.1. L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui lepersone trovano posto in sedili distribuiti in file, gruppi esettori, e' determinato dal numero di posti; negli altri casi vienefissato pari a quanto risulta in base ad una densita' di affollamentonon superiore a 0,7 persone/m2 da dichiarare a cura del titolaredell'attivita'.2. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vied'esodo avente le seguenti caratteristiche:a) i locali con capienza superiore a 100 persone devono essereserviti da uscite che, per numero e per dimensioni, siano conformialle vigenti norme per i locali di pubblico spettacolo. Almeno lameta' di tali uscite devono addurre direttamente all'esterno o inluogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistemadi vie di esodo del piano;b) i locali con capienza complessiva tra 50 e 100 personedevono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza siaconforme alle vigenti norme di prevenzione incendi per i locali dipubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo delpiano;c) i locali con capienza inferiore a 50 persone e' ammesso chesiano serviti da una sola uscita, di larghezza pari almeno a 1,20 m,che immetta nel sistema di vie di uscita del piano;d) i locali con capienza fino a 25 persone e' ammesso che sianoserviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,80 m,senza l'obbligo di apertura della porta nel verso dell'esodo.8.1.5. Distribuzione dei posti a sedere.1. Per i locali con capienza superiore a 50 persone, ladistribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigentidisposizioni per i locali di pubblico spettacolo. Sono ammesseparticolari sistemazioni distributive, funzionali alle esigenze delcaso, purche' non costituiscano impedimento ed ostacolo per losfollamento delle persone in caso di emergenza.8.2. Locali per servizi logistici.1. I locali destinati alla distribuzione o consumazione dei pasticon annessi impianti di cucina e/o lavaggio delle stovigliealimentati a combustibile liquido o gassoso, devono essererispondenti alle specifiche normative di prevenzione incendi vigenti.2. Sono ammesse zone adibite a foresteria fino ad un massimo di25 posti letto purche' rispondenti alla specifica normativa diprevenzione incendi per attivita' ricettive, separate dagli ambientiadibiti ad ufficio con elementi costruttivi e porte REI/EI 60.L'eventuale abitazione del custode deve essere separata con elementicostruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco almenoREI/EI 60 e puo' comunicare tramite porta almeno EI 60 munita didispositivo di autochiusura.8.3. Archivi e depositi.8.3.1. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficiefino a 15 m2.1. E' consentito destinare ad archivi e depositi di materialicombustibili locali di piano di superficie non eccedente 15 m2, ancheprivi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite didispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche diresistenza al fuoco almeno EI/EI 30;il locale deve essere protetto con rivelatori di incendiocollegati all'impianto di segnalazione e allarme;all'esterno del locale, in prossimita' della porta di accesso,deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente caricaminima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A 89B;il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2.8.3.2. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficiefino a 50 m2.1. E' consentito destinare ad archivi e depositi di materialicombustibili locali di piano di superficie non eccedente 50 m2, alleseguenti condizioni:gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite didispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche diresistenza al fuoco almeno REI/EI 60;la superficie di aerazione naturale non deve essere inferioread 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungereper l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, e'ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumiambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza,sempreche' sia assicurata una superficie di aerazione naturale parialmeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale puo' essereottenuta anche tramite camini di ventilazione;il locale deve essere protetto con rivelatori di incendiocollegati all'impianto di segnalazione e allarme;sia all'interno che all'esterno del locale, in prossimita'della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintoreportatile avente carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguentenon inferiore a 34A 144B;il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2.8.3.3. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficiesuperiore a 50 m2.1. E' consentito destinare ad archivi e depositi di materialicombustibili locali ubicati ai piani fuori terra e/o ai piani 1° e 2°interrato, di superficie superiore a 50 m2, alle seguenti condizioni:la superficie lorda di ogni singolo locale non puo' esseresuperiore a 1000 m2 per i piani fuori terra e a 500 m2 per i pianiinterrati;gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite didispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche diresistenza al fuoco congrue con il carico di incendio e comunquealmeno REI/EI 90;la superficie di aerazione naturale non deve essere inferioread 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungereper l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, e'ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumiambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza,sempreche' sia assicurata una superficie di aerazione naturale parialmeno al 25% di quella richiesta; l'aerazione naturale puo' essereottenuta anche tramite camini di ventilazione;il deposito deve essere protetto da impianto automatico dirivelazione, segnalazione ed allarme;all'interno di ogni locale deve essere previsto un congruonumero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg ecapacita' estinguente non inferiore a 34A 144B;il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2.2. Per depositi con carico di incendio superiore a 60 kg/m2ovvero con superficie superiore a 200 m2, devono essere rispettate leseguenti ulteriori condizioni:l'accesso deve avvenire dall'esterno, attraverso spazioscoperto o intercapedine antincendi, oppure dall'interno, tramitefiltro a prova di fumo;l'aerazione, esclusivamente di tipo naturale, deve esserericavata su parete attestata su spazio scoperto ovvero, per i localiinterrati, su intercapedine antincendi;il locale deve essere protetto da impianto di spegnimentoautomatico.8.3.4. Depositi di sostanze infiammabili.1. Devono essere ubicati al di fuori del volume dell'edificio. E'consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio, in armadimetallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidiinfiammabili, strettamente necessari per le esigenzeigienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei localideposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.8.4. Autorimesse.1. Le autorimesse devono essere realizzate nel rispetto dellespecifiche disposizioni di prevenzione incendi.9. Servizi tecnologici.9.1. Impianti di produzione di calore.1. Gli impianti di produzione di calore devono essere realizzatia regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni diprevenzione incendi.2. E' fatto divieto di utilizzare apparecchi portatilifunzionanti a combustibile liquido o gassoso per il riscaldamento deilocali; sono altresi' vietati i caminetti e qualsiasi altra fonte dicalore a fiamma libera.9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.9.2.1. Generalita'.1. Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possonoessere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devonopossedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguentiobiettivi:non alterare le caratteristiche degli elementi dicompartimentazione;evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altrigas ritenuti pericolosi;non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che sidiffondano nei locali serviti;non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme,anche nella fase iniziale degli incendi.2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impiantivengono realizzati a regola d'arte e conformemente a quanto diseguito riportato.9.2.2. Impianti centralizzati.1. Le unita' di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi nondevono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti diproduzione calore.2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositilocali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche diresistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 ed accesso direttamentedall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche,munito di porte REI/EI 60 dotate di congegno di autochiusura.3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppifrigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dalcostruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima noninferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.4. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidifrigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppirefrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possonoessere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventicaratteristiche analoghe a quelle delle centrali termiche alimentatea gas.5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppitermorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettarele disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti diproduzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.6. Non e' consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente dacucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.9.2.3. Condotte di distribuzione e ripresa aria.1. Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essereconformi al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003 (GazzettaUfficiale n. 86 del 12 aprile 2003).2. Le condotte non devono attraversare:luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;vani scala e vani ascensore;locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e discoppio.3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettarequanto sopra indicato, le condotte devono essere separate construtture REI/EI di classe pari al compartimento interessato edintercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghecaratteristiche.4. Qualora le condotte attraversino elementi costruttivi chedelimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, incorrispondenza degli attraversamenti, una serranda avente resistenzaal fuoco pari a quella della struttura attraversata, azionataautomaticamente e direttamente da rivelatori di fumo; inoltre taleserranda deve essere collegata alla centrale di controllo esegnalazione che ne comandi la chiusura in caso d'incendio.5. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attornoalle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibilesenza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.9.2.4. Dispositivi di controllo.1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comandomanuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arrestodei ventilatori in caso d'incendio.2. Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di piu'compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, dirivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto deiventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.3. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nellacentrale di controllo.4. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, nondeve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senzal'intervento manuale dell'operatore.9.2.5. Schemi funzionali.1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schemafunzionale in cui risultino:gli attraversamenti di elementi resistenti al fuoco;l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;l'ubicazione delle macchine;l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste inemergenza.9.2.6. Impianti localizzati.1. E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di singoliapparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia noninfiammabile e non tossico. E' comunque escluso l'impiego diapparecchiature a fiamma libera.9.3. Impianti elettrici.9.3.1. Caratteristiche.1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita'alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. In particolare, ai fini dellaprevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione dialimentazione e possibilita' di intervento individuate nel pianodella gestione delle emergenze tali da non costituire pericolodurante le operazioni di spegnimento;b) non devono costituire causa primaria d'incendio o diesplosione;c) non devono fornire alimento o via privilegiata dipropagazione degli incendi; il comportamento al fuoco dellamembratura deve essere compatibile con la specifica destinazioned'uso dei singoli locali;d) i cavi per energia e segnali non devono determinare rischioper la emissione di fumo, gas acidi e corrosivi, secondo le vigentinorme di buona tecnica;e) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto nonprovochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);f) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati inposizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui siriferiscono.2. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti disicurezza:a) illuminazione;b) allarme;c) rivelazione;d) impianti di estinzione;e) ascensori antincendio;f) ascensori di soccorso;g) impianto di diffusione sonora.3. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica adinterruzione breve (minore o uguale a 0,5 sec.) per gli impianti dirivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (minoreo uguale a 15 sec.) per ascensori antincendio e di soccorso,impianti di estinzione ed impianto di diffusione sonora. Ildispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipoautomatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.L'autonomia minima e' stabilita per ogni impianto come segue:a) rivelazione e allarme: 30 minuti;b) illuminazione di sicurezza dei locali: 2 ore;c) impianti di estinzione: 1 ora, fatto salvo quantodiversamente previsto al successivo punto 10;d) impianto di diffusione sonora: 1 ora.4. L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conformealle disposizioni di prevenzione incendi vigenti.5. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare,lungo le vie di uscita, un livello di illuminazione non inferiore a 5lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio. Sono ammesse singolelampade con alimentazione autonoma, purche' assicurino ilfunzionamento per almeno un'ora.6. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizionefacilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.10. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.1. Gli uffici devono essere protetti con mezzi portatili diestinzione incendi nonche' con impianti di tipo conforme a quanto diseguito indicato.2. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendidevono essere realizzati e installati a regola d'arte ed inconformita' a quanto di seguito indicato.10.1. Estintori.1. Gli uffici devono essere dotati di estintori portatiliconformi alla normativa vigente; il numero e la capacita' estinguentedegli estintori portatili devono rispondere ai criteri stabiliti alpunto 5.2 dell'allegato V al decreto del Ministro dell'interno10 marzo 1998 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 81 del7 aprile 1998), con riferimento ad attivita' a rischio di incendioelevato.2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmenteaccessibile e visibile, distribuiti in modo uniforme nell'area daproteggere; a tal fine e' consigliabile che gli estintori sianoubicati lungo le vie di esodo ed in prossimita' delle aree e impiantia rischio specifico.10.2. Impianti di estinzione incendi.10.2.1. Reti naspi/idranti.1. Gli uffici devono essere dotati di apposita rete naspi/idrantisecondo quanto nel seguito precisato.2. Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalita'di installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, lealimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico delletubazioni, si applicano le norme di buona tecnica vigenti.3. Le caratteristiche prestazionali e di alimentazione sonoquelle definite per la protezione interna dalla norma UNI 10779 conriferimento al livello di rischio 3.4. Negli uffici di tipo 5 deve essere prevista anche laprotezione esterna.5. Per uffici articolati in diversi corpi di fabbrica separati daspazi scoperti, la tipologia degli impianti puo' essere correlata alnumero di presenze del singolo corpo di fabbrica, purche' leeventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interratio fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, incorrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi dicompartimentazione conformi al punto 5.1.10.2.2. Impianto di spegnimento automatico.1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essereinstallato un impianto di spegnimento automatico a protezione diambienti con carico d'incendio superiore a 50 kg/m2, fatto salvoquanto stabilito al punto 8.3. per archivi e depositi.2. Tali impianti devono utilizzare agenti estinguenti compatibilicon le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materialie le apparecchiature ivi presenti, ed essere progettati, realizzatied installati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buonatecnica.11. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.11.1. Generalita'.1. Negli uffici deve essere prevista l'installazione in tutte learee di:segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manualeopportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimita'delle uscite;impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degliincendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principiod'incendio.11.2. Caratteristiche.1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'artesecondo le vigenti norme di buona tecnica.2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi deirivelatori deve determinare una segnalazione ottica ed acustica diallarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, ubicatain ambiente presidiato.3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico deidispositivi di allarme posti nell'attivita' entro:a) un primo intervallo di tempo dall'emissione dellasegnalazione di allarme proveniente da 2 o piu' rivelatori odall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazioned'incendio;b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di unasegnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore,qualora la segnalazione presso la centrale di controllo esegnalazione non sia tacitata dal personale preposto.I predetti intervalli di tempo devono essere definiti inconsiderazione della tipologia dell'attivita' e dei rischi in essaesistenti, nonche' di quanto previsto nel piano di emergenza.4. Ai fini dell'organizzazione della sicurezza, l'impianto dirivelazione puo' consentire l'attivazione automatica di una o piu'delle seguenti azioni:chiusura di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenuteaperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui e' pervenutala segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi dichiusura;disattivazione elettrica degli eventuali impianti diventilazione e/o condizionamento;attivazione di eventuali sistemi antincendio automatici(estinzione, evacuazione fumi, etc.);chiusura di eventuali serrande tagliafuoco poste nellecanalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamentoriferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarmein posti predeterminati nel piano di emergenza.5. Per i rivelatori ubicati nei depositi in cui il caricod'incendio e' superiore a 60 kg/m2 ovvero la superficie in pianta e'superiore a 200 m2, devono essere installati dispositivi ottici diripetizione di allarme lungo i corridoi. Tali ripetitori devono ancheessere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree nondirettamente presidiate per mancanza di persone o di un controllodiretto nonche' intercapedini comprese nei controsoffitti e neipavimenti sopraelevati qualora vi siano installati impianti chepossano determinare rischi di incendio.12. Sistema di allarme.1. Gli uffici devono essere dotati di un sistema di allarme ingrado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericoloin caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure diemergenza nonche' alle connesse operazioni di evacuazione. A tal finedevono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamenteubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupantidell'edificio o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. Ladiffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto adaltoparlanti. Le procedure di diffusione dei segnali di allarmedevono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.13. Segnaletica di sicurezza.1. Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica disicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, dicui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.2. In particolare la cartellonistica deve indicare:le uscite di sicurezza ed i relativi percorsi d'esodo;i punti di raccolta e gli spazi calmi;l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;i divieti di fumare ed usare fiamme libere;il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, conesclusione di quelli antincendio;i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;i pulsanti di allarme.3. Alle attivita' a rischio specifico si applicano ledisposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nellerelative normative.14. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestitala sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti deldecreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, con particolareriferimento a:riduzione della probabilita' di insorgenza di un incendio;controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzatureantincendio al fine di garantirne l'efficienza;formazione e informazione del personale;pianificazione e gestione dell'emergenza in caso di incendio.2. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essereriportati in un apposito registro dei controlli.3. E' fatto obbligo di esporre bene in vista, in ciascun piano,in prossimita' degli accessi, e, in ogni caso ove ritenutonecessario, precise istruzioni relative al comportamento delpersonale e del pubblico in caso di emergenza, corredate daplanimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, ipercorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite el'ubicazione delle attrezzature antincendio.Titolo IIIUFFICI DI NUOVA COSTRUZIONEFINO A CINQUECENTO PRESENZE15. Uffici di tipo 1.1. Gli uffici di tipo 1 possono essere ubicati in edifici ad usocivile serviti da scale ad uso promiscuo.2. Oltre ai criteri stabiliti dal decreto del Ministrodell'interno 10 marzo 1998, devono essere osservate le seguentiprescrizioni:a) gli elementi portanti e separanti devono averecaratteristiche di resistenza al fuoco almeno R e REI/EI 30 per ipiani fuori terra e almeno R e REI/EI 60 per i piani interrati;b) i locali ubicati ai piani interrati devono disporre dialmeno due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuridinamici;c) gli impianti devono essere realizzati in conformita' allaregola dell'arte e alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti;d) le attivita' accessorie devono essere conformi alledisposizioni di cui al punto 8 del titolo II.3. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui altitolo II, punti 10.1, con riferimento ad attivita' a rischio basso,13 e 14.16. Uffici di tipo 2.1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II dellapresente regola tecnica:3; 4; 5.1, con la precisazione che per uffici di nuovarealizzazione da insediare in edifici esistenti la resistenza alfuoco puo' essere ridotta di una classe a condizione che siainstallato un impianto di spegnimento automatico esteso a tuttal'attivita'; 5.2; 5.3, con riferimento alle superfici indicate nellaprima colonna; 6, con la precisazione che per uffici da insediare inedifici esistenti e' consentito che per i punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e6.6 si faccia riferimento ai corrispondenti parametri previstinell'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998;7; 8; 9; 10.1, con riferimento ad attivita' a rischio di incendiobasso; 10.2, considerando per la rete naspi/idranti il livello 1previsto dalla norma UNI 10779, con esclusione della protezioneesterna; 11; 12; 13 e 14.17. Uffici di tipo 3.1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II dellapresente regola tecnica:3; 4; 5.1, con la precisazione che per uffici di nuovarealizzazione da insediare in edifici esistenti la resistenza alfuoco puo' essere ridotta di una classe a condizione che siainstallato un impianto di spegnimento automatico esteso a tuttal'attivita'; 5.2; 5.3; 6; 7; 8; 9; 10.1, con riferimento ad attivita'a rischio di incendio medio; 10.2, considerando per la retenaspi/idranti il livello 2 previsto dalla norma UNI 10779, conesclusione della protezione esterna; 11; 12; 13 e 14.Titolo IVUFFICI ESISTENTI SOGGETTI AI CONTROLLIDI PREVENZIONE INCENDI1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II dellapresente regola tecnica:a) 5.1, con i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI noninferiori ai seguenti valori:piani interrati: R e REI/EI 60;edifici di altezza antincendi fino a 24 m: R e REI/EI 30;edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R eREI/EI 60;edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 90;b) 5.2 comma 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f), comma 3.E' consentito mantenere in uso tendaggi e mobili imbottiti gia'utilizzati nell'attivita' alla data di entrata in vigore dellapresente regola tecnica, anche se non rispondenti ai requisitiprevisti rispettivamente alle lettere d) ed e) del citato comma 2 delpunto 5.2.c) 5.3, sostituendo la tabella con la seguente:=====================================================================| Superficie massima dei compartimentiAltezza antincendi (in metri)| (in m2)=====================================================================sino a 12…. | 8.000———————————————————————da 12 a 24…. | 6.000———————————————————————da 24 a 54…. | 4.000———————————————————————oltre 54…. | 2.000d) 6, con esclusione del punto 6.10, inoltre per lecaratteristiche R e REI/EI si deve far riferimento ai valoririportati nella precedente lettera a) mentre per quanto riguarda latipologia delle scale valgono le seguenti prescrizioni:edifici con altezza antincendi fino a 32 m: scale di tipoprotetto fatto salvo il caso in cui sia possibile raggiungere unluogo sicuro all'esterno con un percorso di esodo di lunghezza nonsuperiore a 45 metri;edifici con altezza antincendi oltre 32 m: scale a prova difumo o esterne.E' consentito incrementare la lunghezza dei percorsi di esodo edei corridoi ciechi di ulteriori 10 metri a condizione che siainstallato un impianto automatico di rilevazione e allarme incendioesteso all'intera attivita' e che i materiali installati lungo talipercorsi siano tutti incombustibili.In merito alla larghezza delle vie di uscite, fermo restando chealmeno una deve essere non inferiore a 1,20 m, e' consentito che lerestanti abbiano una larghezza inferiore a due moduli e comunque noninferiore a 0,90 m, purche' conteggiate pari ad un modulo di uscita.e) 7; 8; 9, ad esclusione del punto 9.3.1, comma 1, lettera d);10, restano tuttavia validi gli impianti idrici antincendio anaspi/idranti gia' installati, a condizione che siano assicurate lecaratteristiche prestazionali e di alimentazione previste per laprotezione interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al livellodi rischio 2; in caso di difficolta' di accesso alle aree da partedei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, deve essere previstaanche la protezione esterna.f) 11.1, limitatamente al primo comma (pulsanti manuali); 12;13 e 14. 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