Cessione credito e sconto in fattura, l’AdE aggiorna il modello

Cessione credito e sconto in fattura, l'AdE aggiorna il modello

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello, aggiornato considerando le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022), con le specifiche tecniche e le istruzioni per la comunicazione della scelta di cessione o sconto in fattura in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

E’ stato inoltre posticipato di 10 giorni, al 16 febbraio, il periodo transitorio per la trasmissione di comunicazione di cessione per i crediti già oggetto di una delle opzioni, che potranno essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.


1/2/22

Cessione credito e sconto in fattura, l’AdE aggiorna il canale telematico

L’Agenzia delle Entrate informa che dal 4 febbraio sarà aggiornato il canale telematico per la scelta dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura: nessun obbligo per interventi sotto i 10.000 euro o in edilizia libera, tranne che per bonus facciate e superbonus

Cessione credito e sconto in fattura, l'AdE aggiorna il canale telematico

Novità in tema di bonus edilizi per i cittadini che scelgano di avvalersi dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura. L’Agenzia delle Entrate infatti informa che dal 4 febbraio sarà aggiornato il canale telematico per la trasmissione dell’opzione scelta, in base alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

In particolare il partner tecnologico dell’AdE Sogei ha adeguato le procedure per la comunicazione della scelta di cessione del credito o sconto in fattura per gli interventi di importo entro 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Resta confermato l’obbligo del visto di conformità per il Bonus Facciate e il Superbonus.

Sempre dal 4 febbraio si potranno inviare per via telematica le comunicazioni che riguardano le spese sostenute nel 2022, coerentemente con le novità previste dalla Legge di Bilancio. 

A breve sarà aggiornata – e l’Agenzia ne darà opportuna comunicazione – la procedura per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni che riguardano le spese sostenute nel 2022 per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Ricordiamo che il Decreto Sostegni-ter ha introdotto una nuova misura restrittiva – con l’obiettivo di contrastare le possibili truffe – che permette un solo trasferimento di sconto in fattura anticipato dal fornitore e cessione del credito, senza facoltà di successiva cessione. I crediti per cui al 7 febbraio 2022 sia stata esercitata una delle due opzioni, possono essere oggetto di un’ulteriore (una sola) cessione ad altri soggetti.

Rispetto all’opzione di sconto in fattura e cessione del credito l’Agenzia ha inoltre pubblicato sul proprio sito alcune Faq che forniscono utili chiarimenti a cittadini e imprese, di cui vi riportiamo alcune risposte:

  • Un contribuente che il 1 dicembre 2021 abbia sostenuto spese per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, usufruendo della cessione del credito e senza aver trasmesso al 3 gennaio 2022 la relativa comunicazione non è tenuto a richiedere il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione/attestazione della congruità delle spese. L’Agenzia rimanda all’articolo 1, comma 29, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2022, “l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura non si applica per i Bonus diversi dal Superbonus alle opere già classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Non si deve far dunque riferimento alla data in cui sono state sostenute le spese ma a quella della trasmissione della comunicazione dell’opzione della cessione del credito.
  • Un contribuente chiede se il limite di spesa per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche nell’ambito del Superbonus sia di 96.000 euro e se, in caso affermativo, si tratti di un nuovo plafond di spesa rispetto a quello per il bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir. L’Agenzia ricorda che gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche rientrano tra quelli trainati previsti dal Superbonus e al sismabonus, nel limite di spesa di 96.000 euro riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze. Nel caso in cui vengano effettuati sia interventi sulle parti comuni dell’edificio che sulla singola unità immobiliare all’interno di tale edificio, il Superbonus spetta in tali limiti di spesa, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento. “In sostanza, qualora sia installato nel condominio un ascensore e un condòmino effettui interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nel suo appartamento, potrà fruire del Superbonus per l’intervento sulla propria abitazione nel limite di spesa di 96.000 euro e per l’intervento sulle parti comuni del condominio per la quota a lui imputata nell’ulteriore limite di 96.000 euro”.
  • La norma della Legge di Bilancio che prevede la possibilità di effettuare l’asseverazione sulla congruità dei costi anche sulla base del prezzario DEI, ai fini di tutti i bonus edilizi, ha carattere interpretativo, quindi retroattivo, perché chiarisce che per l’attestazione della congruità delle spese ” in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119, è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato decreto MISE del 6 agosto 2020″. 

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