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A cura di: Stefania Manfrin Indice degli argomenti Toggle Cosa prevede il decreto attuativoLe aliquote della maggiorazioneCome accedere al beneficio e quali investimenti energetici sono ammessiAutoproduzione e autoconsumo: il perimetro tecnicoFAQ sull’iperammortamento 2026Che cos’è l’iperammortamento 2026?Quali investimenti rientrano nell’iperammortamento 2026?Quali sono le aliquote dell’iperammortamento 2026?Serve una perizia tecnica per ottenere il beneficio?Che ruolo ha il GSE nell’iperammortamento 2026?Gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo sono agevolabili? Il decreto attuativo sull’iperammortamento 2026-2028 introduce il quadro operativo per una misura destinata a incidere sulle scelte di investimento delle imprese nei prossimi anni, con effetti diretti anche per la filiera dell’edilizia, dell’impiantistica, della progettazione industriale e dell’efficienza energetica. Il provvedimento, emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attua quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha istituito una nuova maggiorazione del costo di acquisizione per i beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e per gli investimenti destinati all’autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili. La finestra temporale indicata dal decreto riguarda gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura segna il ritorno a un meccanismo di incentivo fiscale basato sulla maggiorazione del costo ammortizzabile, diverso dal credito d’imposta che ha caratterizzato i piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Il Piano Transizione 5.0, secondo quanto indicato dal MIMIT, sostiene per il biennio 2024-2025 la trasformazione digitale ed energetica delle imprese attraverso un credito d’imposta collegato a progetti di innovazione capaci di ridurre i consumi energetici della struttura produttiva o del processo interessato dall’investimento. Con l’iperammortamento 2026, invece, il vantaggio si manifesta nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, incidendo sulla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Cosa prevede il decreto attuativo Il decreto disciplina le modalità di accesso alla maggiorazione del costo di acquisizione per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati IV e V alla Legge n. 199/2025 e per gli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. La logica della misura è quella di sostenere investimenti capaci di rafforzare la competitività tecnologica delle imprese, favorendo l’integrazione tra digitalizzazione, automazione, controllo dei processi, gestione intelligente dell’energia e produzione rinnovabile in sito o comunque riconducibile alla struttura produttiva. La maggiorazione si applica esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Il beneficio rileva dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo d’imposta e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche. Le aliquote della maggiorazione Il decreto conferma tre scaglioni di maggiorazione, calcolati sulle spese agevolabili degli investimenti completati in ciascuna annualità. Il primo livello, fino a 2,5 milioni di euro, è quello più vantaggioso; la percentuale si riduce progressivamente per le quote di investimento superiori. Quota di investimento agevolabile Maggiorazione prevista Effetto fiscale Fino a 2,5 milioni di euro 180% Incremento significativo del costo fiscalmente ammortizzabile Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro 100% Raddoppio della quota di costo rilevante ai fini dell’ammortamento fiscale Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro 50% Maggiorazione ridotta per investimenti di dimensione più elevata Per le imprese del comparto costruzioni, della prefabbricazione, dei materiali edilizi, della produzione impiantistica e dei servizi tecnici, l’agevolazione riguarda l’acquisto di macchinari avanzati e può diventare uno strumento di pianificazione industriale per aggiornare linee produttive, sistemi di controllo, software, infrastrutture energetiche e impianti FER connessi all’autoconsumo. Come accedere al beneficio e quali investimenti energetici sono ammessi La procedura di accesso è gestita tramite la piattaforma informatica del GSE, disponibile nell’Area Clienti del sito del Gestore e accessibile con SPID/CIE. Il decreto prevede una sequenza di comunicazioni che accompagna l’investimento dalla fase preventiva fino al completamento. L’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva interessata, indicando i dati identificativi dell’impresa e del sito, la tipologia e l’ammontare degli investimenti, la data prevista di interconnessione per i beni digitali, la data prevista di entrata in funzione per gli impianti di autoproduzione e autoconsumo e le informazioni relative all’applicazione della maggiorazione fiscale. Dopo l’esito positivo del GSE, l’impresa deve inviare entro 60 giorni la comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota di acconto necessaria a raggiungere il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni in leasing, il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e con l’impegno assunto dalla società concedente tramite la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. La comunicazione di completamento deve essere trasmessa dopo l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e comunque entro il 15 novembre 2028. Il termine può essere prorogato di 20 giorni nel caso in cui il GSE richieda integrazioni documentali. Il GSE verifica il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni entro 10 giorni dalla ricevuta di invio. In caso di carenze, l’impresa ha 10 giorni per integrare la documentazione; a sua volta, il GSE comunica entro 10 giorni l’esito positivo o la non ammissibilità della comunicazione. Il mancato rispetto di termini e modalità comporta il mancato perfezionamento della procedura. Il decreto introduce anche un sistema di monitoraggio periodico degli oneri. A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ciascuna impresa dovrà trasmettere entro il 20 gennaio di ogni anno una comunicazione con le informazioni sugli investimenti effettuati, sul costo sostenuto e sulla previsione di utilizzo del beneficio. Entro il successivo 30 giugno sarà richiesta una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e l’indicazione delle quote dell’incentivo imputate a ciascun esercizio. Autoproduzione e autoconsumo: il perimetro tecnico Una delle parti più rilevanti del decreto riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Gli impianti devono essere localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva oppure su particelle differenti, purché connessi tramite POD esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva. In alcuni casi previsti dal D.Lgs. 199/2021, è ammessa anche la localizzazione nella medesima zona di mercato in cui insiste la struttura produttiva. Sono considerate agevolabili le spese per gruppi di generazione elettrica, trasformatori posti a monte dei punti di connessione, misuratori funzionali alla produzione, servizi ausiliari di impianto, sistemi di stoccaggio asserviti agli impianti di produzione e impianti per energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo, non cedibile a terzi. Per i sistemi di accumulo associati agli impianti da fonti rinnovabili, il decreto introduce un coefficiente α, che collega il valore agevolabile dello storage al valore dell’impianto FER asservito. Il valore agevolabile del sistema di accumulo non può quindi superare il risultato della moltiplicazione tra coefficiente α e valore agevolabile dell’impianto rinnovabile. Il parametro varia in funzione della fonte e della fascia di potenza, con valori più elevati per fotovoltaico ed eolico e più contenuti per geotermia, idraulica e biomassa. Il dimensionamento degli impianti elettrici FER è vincolato a una producibilità massima attesa non superiore al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Il fabbisogno viene calcolato considerando i consumi medi annui dell’esercizio precedente e gli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o combustibili per la produzione di calore. Per gli impianti termici da fonti rinnovabili, invece, il dimensionamento è riferito esclusivamente al fabbisogno di calore di processo. L’Allegato 1 introduce anche parametri di costo massimo ammissibile per gli impianti FER. Per il fotovoltaico, ad esempio, il decreto distingue i valori in euro/kW in funzione della potenza e della tipologia di moduli iscritti nel Registro dei Moduli Fotovoltaici; per i sistemi di accumulo viene introdotto un coefficiente α, che definisce il rapporto massimo tra valore agevolabile del sistema di accumulo e valore agevolabile dell’impianto rinnovabile a cui è asservito. Aspetto operativo Cosa prevede il decreto Perché interessa alle imprese Periodo di completamento Dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 Definisce la finestra temporale per pianificare investimenti e cantieri impiantistici Comunicazione di completamento Entro il 15 novembre 2028 È il passaggio necessario per avviare la fruizione fiscale del beneficio Acconto minimo 20% del costo di acquisizione per ciascun bene Rileva nella comunicazione di conferma dell’investimento Controllo GSE Verifica dati e documenti entro 10 giorni dalla ricevuta di invio Introduce una procedura digitale con tempi definiti e possibili integrazioni Impianti FER Producibilità massima attesa fino al 105% del fabbisogno energetico Evita sovradimensionamenti non coerenti con l’autoconsumo della struttura produttiva Il decreto rafforza anche gli obblighi documentali. Le caratteristiche tecniche dei beni, l’interconnessione e il rispetto dei requisiti per gli impianti FER devono essere comprovati da perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica, rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi, oppure da attestazione di un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo sono ammessi anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati. Accanto alla perizia, il decreto richiede una certificazione contabile sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e sulla corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. La certificazione deve essere rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti oppure, per le imprese non obbligate alla revisione, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro previsto dal D.Lgs. 39/2010. L’impianto dei controlli è articolato: il GSE verifica la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dalla norma, mentre l’impresa è tenuta a conservare fatture, documenti di trasporto, perizie, attestazioni e ogni altro documento utile a dimostrare la corretta determinazione dei costi agevolabili. In caso di indebita fruizione, il GSE comunica gli elementi all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Resta invece da chiarire il trattamento dei software fruiti in modalità software-as-a-service: il decreto definitivo non contiene una previsione espressa sull’ammissibilità dei canoni SaaS, elemento che potrebbe richiedere successivi chiarimenti applicativi. FAQ sull’iperammortamento 2026 Che cos’è l’iperammortamento 2026? L’iperammortamento 2026 è una misura fiscale che consente alle imprese di maggiorare il costo di acquisizione di determinati beni strumentali nuovi ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Il decreto attuativo disciplina le procedure per accedere al beneficio e la documentazione richiesta. Quali investimenti rientrano nell’iperammortamento 2026? Rientrano gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, indicati negli allegati IV e V alla Legge n. 199/2025, e alcuni investimenti in beni materiali per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Quali sono le aliquote dell’iperammortamento 2026? La maggiorazione è pari al 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e al 50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni. Serve una perizia tecnica per ottenere il beneficio? Sì. Il decreto richiede una perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica, oppure un’attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato. La documentazione deve dimostrare le caratteristiche tecniche dei beni, l’interconnessione e, per gli impianti FER, il rispetto dei requisiti previsti. Che ruolo ha il GSE nell’iperammortamento 2026? Il GSE gestisce la piattaforma informatica per la trasmissione delle comunicazioni, verifica dati e documenti, effettua controlli sugli investimenti agevolati e trasmette le informazioni necessarie al Ministero, al MEF e all’Agenzia delle Entrate per il monitoraggio della misura. Gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo sono agevolabili? Sì, se rispettano le condizioni previste dal decreto per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili. Per gli impianti di produzione elettrica e i sistemi di accumulo, l’Allegato 1 stabilisce parametri di costo massimo ammissibile e coefficienti specifici in funzione della fonte e della fascia di potenza. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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