Superbonus ed Enti del Terzo Settore: nuovi chiarimenti sulle agevolazioni fiscali

ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale hanno diritto alle detrazioni fiscali Superbonus, allo sconto in fattura e alla cessione del credito: i dettagli.

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Superbonus ed Enti del Terzo Settore: nuovi chiarimenti sulle agevolazioni fiscali

La maxi agevolazione legata al Superbonus coinvolge anche agli enti del Terzo Settore come ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

A questi soggetti è riconosciuta la possibilità di accedere sia alle agevolazioni in forma diretta sia alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Tale possibilità è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 241 del 15 settembre 2025.

Superbonus ed Enti del terzo settore, il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate parte da un caso concreto.

In un recente interpello – la Risposta n. 241 del 15 settembre 2025 – l’Ente ha esaminato la possibilità di applicare il Superbonus a una Onlus che aveva avviato interventi edilizi su un fabbricato urbano composto da più unità immobiliari.

La cooperativa sociale in questione aveva presentato la CILA per il Superbonus nel 2023 e avviato i lavori nello stesso anno, sostenendo ulteriori spese nel 2025. Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguardava la possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale per le nuove spese sostenute, tenuto conto delle modifiche introdotte dai decreti successivi al DL 34/2020.

La risposta dell’AdE: sì alle opzioni alternative alla detrazione fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità per la Onlus di usufruire delle opzioni alternative alla detrazione fiscale, dal momento che la CILA era stata presentata prima del 30 marzo 2024.

Tuttavia, la percentuale spettante deve tener conto della tipologia catastale dell’immobile. In assenza dei requisiti previsti dal comma 10-bis dell’art. 119 per le strutture sanitarie e assistenziali, la detrazione sulle spese sostenute nel 2025 è pari al 65%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Inoltre, nel rispetto di ogni altro requisito, l’aliquota di detrazione spetta nella misura del 65 per cento prevista per le spese sostenute nel 2025

Così recita la Risposta dell’AdE.

I “requisiti speciali” per strutture sanitarie e assistenziali

Alle Onlus che gestiscono immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, quindi collegi, convitti, ricoveri, orfanotrofi, case di cura, ospedali senza scopo di lucro, si applicano regole “speciali” in deroga alla disciplina ordinaria.

Le organizzazioni che svolgono servizi socio-sanitari e assistenziali possono continuare ad applicare l’aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2025. Ciò purché abbiano presentato la CILA-Superbonus entro e non oltre il 30 marzo 2024 e rispettino alcune condizioni come la gratuità delle cariche degli amministratori e l’effettiva destinazione dell’immobile all’attività istituzionale.

Sintetizzando, le condizioni da soddisfare sono le seguenti:

  • devono aver presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13­ter, del decreto Rilancio, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • ­devono aver presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici

Le opzioni alternative

A partire dal 2023, il legislatore ha progressivamente ridotto la possibilità di esercitare l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Il quadro normativo è cambiato con l’entrata in vigore del DL 11/2023 e, successivamente, del DL 39/2024, che prevedono un divieto generale, salvo alcuni casi eccezionali.
Nelle eccezioni previste rientrano le ONLUS, le ODV e le APS, purché già costituite alla data del 17 febbraio 2023. Queste associazioni possono ancora avvalersi delle modalità alternative se in possesso della documentazione presentata entro il 30 marzo 2024.

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