Superbonus 110 per il terzo settore: una possibilità da non perdere

Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale possono beneficiare fino al 2025 degli incentivi del Superbonus 110% per la riqualificazione energetica e anti sismica, contando sia sul credito d’imposta che su sconto in fattura. Cosa c’è da sapere

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Superbonus 110 per il terzo settore: una possibilità da non perdere

Il Superbonus per il terzo settore è una grande opportunità. Gli incentivi fiscali del 110% previsti per realizzare interventi di riqualificazione energetica su edifici e impianti e di adeguamento sismico comprendono anche la possibilità di installare impianti energetici da fonti rinnovabili.

Potenzialmente, riguarda circa 120mila iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

Gli incentivi proposti dal quadro legislativo attuale, ha spiegato Manuel Castoldi, presidente di Rete Irene in occasione di un webinar dedicato al tema, «rappresentano una straordinaria occasione di risparmio economico per il Terzo settore: il taglio delle bollette energetiche permetterà di liberare risorse preziose per la crescita e il miglioramento delle strutture stesse e della loro offerta di assistenza».

Superbonus per il Terzo settore: cosa implica e il ruolo dell’appaltatore integrato

Con Terzo settore s’intende, come specifica la Legge Delega 106/2016il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Ne fanno parte organizzazioni  di  volontariato, associazioni di promozione  sociale,  enti  filantropici,  imprese sociali (comprese le cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato “diversi dalle società costituiti per il perseguimento,  senza  scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità  sociale”, illustra il Codice del Terzo settore.

Le opportunità aperte dal Superbonus 110 per il terzo settore sono decisamente importanti. Intanto perché le onlus, le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) – al ricorrere di determinati requisiti – possono usufruire del Superbonus 110%, in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Come ha sottolineato Luca di Nunzio, avvocato esperto di diritto tributario, occupandosi in particolare di fiscalità del real estate, «senza la meccanica dello sconto in fattura ritengo che il rinnovamento degli edifici sarebbe stato messo a rischio» perché sarebbe stato difficile sopportare i costi necessari per gli enti interessati.

Proprio Di Nunzio ha spiegato il rapporto contrattuale tra l’appaltatore generale (o appaltatore integrato), ovvero il soggetto che si pone tra il committente e i subbappaltatori, fornendo un servizio integrato per la finalità di rinnovamento energetico. Un esempio è proprio Irene, rete di imprese che negli ultimi tre anni ha gestito 196 cantieri, i cui interventi hanno permesso di ottenere un tasso di miglioramento dell’efficienza energetica del 67% e che con le 20 imprese attive ha consentito di svolgere lavori che hanno comportato un salto medio di 4 classi energetiche.

L’appaltatore integrato ha funzione di coordinatore generale di tutti gli interventi, compito complesso, ma può contare su un quadro definito dai tanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nel corso degli anni.

Le specifiche che è bene conoscere

Lo stesso Di Nunzio ha specificato un aspetto ritenuto imprescindibile e da pretendere: «l’appaltatore quando addebita il costo dei suoi subappaltatori deve descrivere in maniera puntuale il servizio che si va a pagare o con denaro o con lo sconto in fattura». Un elemento, invece, che sulle premesse contrattuali va chiarito bene se l’appaltatore integrato ha un mandato con o senza rappresentanza.

Superbonus per il Terzo settore: cosa implica e il ruolo dell’appaltatore integrato

Per quanto riguarda il committente «è importante che il committente collabori anche con propri professionisti nella verifica dei vari stati di avanzamento lavori». È opportuno che nomini propri tecnici per verificare la messa in opera del cantiere e la sua chiusura in senso amministrativo, saldando i corrispettivi con il meccanismo dello sconto in fattura.

I requisiti imprescindibili per accedere al Superbonus 110%

Per accedere agli incentivi Onlus, APS e OdV devono rispettare in maniera più puntuale possibile i requisiti della legge che li riguarda: le Onlus devono essere costituite ai sensi del D.Lgs 460/1997; le APS devono essere iscritte all’apposito registro nazionale e le OdV devono essere iscritte negli elenchi di cui all’articolo 6 della Legge 266/1991.

I requisiti sostanziali per essere onlus agevolate ai sensi del Superbonus 110 sono gli edifici oggetto degli interventi agevolabili. Essi devono essere detenuti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. «Occorre far riferimento alla situazione esistente all’inizio dei lavori», ha sottolineato il legale. Secondo l’Agenzia delle Entrate l’agevolazione spetterebbe anche qualora l’attività dei servizi socio-sanitari e assistenziali sia svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto.

I requisiti citati devono sussistere dall’inizio di avvio lavori fino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione.

Nell’illustrare gli aspetti necessari per accedere al Superbonus per il Terzo settore, Di Nunzio non ha mancato di trattare la comfort letter, la due diligence e le responsabilità connesse al bonus, specificate nel “ Decreto Cessioni”.

I destinatari del Superbonus e le condizioni di accesso

A definire i destinatari del Superbonus per il Terzo settore ci pensa il Decreto Rilancio, in particolare nell’articolo 119 comma 10-bis. Come ha specificato Giovanni Mucciolo, dirigente EY, tra le novità apportate nel 2024, Onlus, APS e OdV possono svolgere servizi socio sanitari e assistenziali anche in modo non congiunto. Non possono, invece, fruire degli incentivi 110% le Aziende di Servizio alla Persona (ASP).

L’applicazione dello stesso comma è subordinata a determinate condizioni: innanzitutto gli edifici devono essere delle categorie catastali B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, conventi, orfanotrofi, ospizi, seminari e caserme); B2 e D4 (case di cura e ospedali con e senza fini di lucro). Per questi immobili i destinatari potranno godere del Superbonus 110% e dello sconto in fattura.

Lo stesso dirigente EY è tornato sul concetto dei requisiti essenziali, specificando che la condizio sine qua non per accedere al bonus 110 è – come specifica l’Agenzia delle Entrate – la condizione di edifici di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito sia anteriore al primo giugno 2021.

«Altrimenti non si ritiene realizzata per le Onlus Odv e APS che sono detentori di un immobile tramite un contratto di locazione, una concessione o un diritto di superficie». Chi non rientra in queste specifiche il beneficio scende al 70% nell’anno in corso e al 65% al 2025.

Gli interventi possibili e incentivati

Nel regime del bonus sono ammessi gli interventi antisismici e di efficientamento energetico.

A questa seconda voce rientrano interventi di:

  • isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale;
  • installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo;
  • posa in opera di infissi e schermature solari;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
  • abbattimento delle barriere architettoniche.

Sul regime del bonus, in termini di detraibilità e cessione del credito, onlus, OdV e APS continueranno a godere dell’estensione del beneficio fiscale 110% fino al 2025 contando sia sul credito d’imposta che su sconto in fattura.

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