Architettura low cost: esiste davvero? Viaggio tra necessità, creatività e nuove forme dell’abitare 14/05/2026
Impermeabilizzazione degli edifici: errori progettuali, posa e patologie edilizie ricorrenti 12/05/2026
28 aprile, Giornata mondiale delle vittime dell’amianto: obblighi, bonifica e normativa 2026 28/04/2026
A cura di: Pierpaolo Molinengo Indice degli argomenti Toggle Quali sono le agevolazioni prima casaCosa sono i fabbricati collabentiLa decisione della Corte di CassazioneLe condizioni per poter accedere alle agevolazioni prima casaCome muoversi praticamente per ottenere l’agevolazione Le agevolazioni prima casa spettano anche ai ruderi. Sono diversi gli incentivi che il sistema fiscale italiano ha previsto per facilitare l’acquisto di un immobile da adibire a prima abitazione, tra queste rientrano la riduzione dell’imposta di registro e l’Iva al 4% nel caso in cui l’acquisto dovesse essere concluso con un’azienda. Fino ad oggi, però, alcuni dubbi riguardavano la possibilità di estendere le suddette agevolazioni anche ai “fabbricati collabenti”, ossia ai ruderi (che rientrano nella categoria catastale F/2). La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3913/2025, ha fatto chiarezza sull’argomento, introducendo un’importante svolta interpretativa a favore dei proprietari immobiliari che hanno intenzione di recuperare il patrimonio edilizio. Quali sono le agevolazioni prima casa I contribuenti, che acquistano un immobile da adibire a prima casa, hanno diritto ad accedere ad una serie di agevolazioni. Una delle più importanti riguarda l’imposta di registro, che viene ridotta al 2% (normalmente è al 9%). Per poter beneficiare di questa agevolazione, l’immobile oggetto dell’operazione deve soddisfare le seguenti caratteristiche: non deve essere di lusso, quindi non deve rientrare nelle seguenti categorie catastali: A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) o A/9 (castelli o palazzi di eminenti pregi storici o artistici); l’acquirente deve avere già la residenza anagrafica o dichiarare di volerla stabilire entro 18 mesi nel Comune in cui insiste l’immobile; il contribuente non deve essere titolare – in modo esclusivo o con il coniuge – di eventuali diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un altro immobile ubicato nello stesso Comune nel quale sta acquistando l’immobile; l’acquirente non deve essere proprietario di un immobile per il quale abbia già beneficiato delle agevolazioni “prima casa”. Nel caso in cui questa situazione si dovesse verificare, ha tempo due anni dal rogito per vendere l’immobile. Cosa sono i fabbricati collabenti I ruderi – o più correttamente i fabbricati collabenti – sono delle unità immobiliari che hanno perso le loro capacità funzionali e abitative perché versano in uno stato di grave abbandono fisico e strutturale. Vengono censiti nella categoria catastale F/2, attraverso la quale vengono identificate le “unità collabenti”. A fornire una loro definizione ufficiale è l’articolo 3 del D.M. MEF 28 del 2 gennaio 1998, attraverso il quale sono stati definiti come degli edifici privi di autonoma capacità reddituali, perché totalmente o parzialmente inagibili. La classificazione catastale ha una funzione semplicemente descrittiva dello stato di fatto dell’immobile, ma non ne altera la destinazione urbanistica originaria, che potrebbe anche essere abitativa. Per gli immobili collabenti ci sono delle conseguenze da un punto di vista fiscale: data l’assenza di rendita catastale è prevista l’esenzione dall’Imu; questi edifici vengono assimilati a delle aree edificabili sempre che non vengono demoliti e recuperati dal punto di vista funzionale. La decisione della Corte di Cassazione Per lungo tempo l’amministrazione finanziaria ha negato la possibilità di applicare le agevolazioni prima casa all’acquisto di fabbricati collabenti, essendo inidonei ad essere abitati, almeno nell’immediato. A cambiare le regole del gioco è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza 3913 del 16 febbraio 2025, attraverso la quale i giudici hanno stabilito che il beneficio prima casa debba essere riconosciuto anche al contribuente che abbia acquistato un immobile collabente. I giudici ritengono che l’accesso all’agevolazione non è ostacolato dalla classificazione catastale F/2: ai fini del suo riconoscimento, infatti, è importante la suscettibilità dell’immobile ad essere destinato all’uso abitativo, anche se sono necessari dei radicali interventi di ristrutturazione. Il nuovo approccio può essere definito sostanzialistico, perché valorizza le intenzioni future dell’acquirente e le potenzialità intrinseche del bene. Non ci si limita, in altre parole, ad una semplice constatazione formale dello stato attuale del bene. Le condizioni per poter accedere alle agevolazioni prima casa Perché sia possibile accedere alle agevolazioni prima casa per un rudere, è necessario che il fabbricato collabente abbia le seguenti condizioni: nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare esplicitamente la propria intenzione di destinare l’immobile – una volta che sia stato completamente recuperato – a propria abitazione principale; i lavori di ristrutturazione e costruzione devono essere completati entro tre anni dalla data di registrazione dell’atto di acquisto. A determinare questo termine è l’articolo 76, comma 2, del Dpr n. 131/1986, che coinvolge gli immobili non ultimati ai quali si applica l’iva. La Cassazione ribadisce una prassi consolidata L’ordinanza n. 3913 è l’ultima in ordine cronologico di una serie di prese di posizione simili prese dalla Corte di cassazione. Con diverse sentenze – ne sono un esempio: la n. 8748/2002, la n. 1810/2018 e la n. 5180/2022 – i giudici hanno riconosciuto l’applicabilità delle agevolazioni prima casa agli immobili in costruzione, purché la destinazione ad abitazione principale si realizzasse entro i termini previsti dalla legge. Questo è il motivo per il quale l’estensione del beneficio anche ai ruderi è, in un certo senso, un’evoluzione di questo principio: nel momento in cui dovesse esistere una concreta progettualità che possa portare al recupero a fini abitativi del manufatto e vengono rispettati i termini previsti dalla legge, non vi è alcuna motivazione per escludere gli immobili collabenti dalle agevolazioni. Come muoversi praticamente per ottenere l’agevolazione Nel momento in cui l’acquirente ha intenzione di beneficiare delle agevolazioni prima casa su un immobile collabente deve rispettare alcuni precisi adempimenti: all’interno dell’atto di compravendita deve dichiarare la propria intenzione di destinare l’immobile ad abitazione principale, dopo che sono stati conclusi i lavori; l’acquirente deve trasferire la propria residenza nel Comune dove è situato l’immobile entro 18 mesi dalla data dell’atto; i lavori di ristrutturazione o ricostruzione devono essere terminati entro 3 anni dalla registrazione dell’atto di acquisto. Entro questo periodo l’immobile deve diventare effettivamente abitabile; prima di effettuare l’acquisto è necessario verificare la conformità urbanistica dell’immobile – anche quando è collabente – e la fattibilità degli interventi di recupero previsti. È necessario accertarsi che i lavori siano compatibili con eventuali vincoli paesaggistici, storici o ambientali; tutti gli interventi devono avere i corretti titoli abilitativi, come Scia, Cila o permesso di costruire, a seconda della natura dei lavori che si devono eseguire. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
14/05/2026 Plusvalenze immobiliari, quando scatta la tassazione in caso di vendita di un immobile o di un terreno A cura di: Pierpaolo Molinengo Plusvalenze immobiliari 2026, ecco come devono essere gestite le imposte su terreni edificabili e fabbricati.
13/05/2026 Iperammortamento 2026: nuove regole per imprese, digitale e rinnovabili A cura di: Stefania Manfrin Nuove regole per l’iperammortamento 2026: aliquote, iter GSE, perizie e investimenti digitali e FER per le ...
06/05/2026 Pergotenda in edilizia libera: se viola le distanza deve essere rimossa A cura di: Pierpaolo Molinengo Pergotenda in edilizia libera: una sentenza chiarisce che la semplificazione amministrativa non può mai calpestare il ...
04/05/2026 Decreto Turismo 2026: 109 milioni per ESG, efficienza energetica e strutture ricettive sostenibili A cura di: Erika Bonelli Decreto Turismo 2026: 109 milioni per ESG, efficienza energetica, FER e digitalizzazione delle strutture ricettive.
29/04/2026 Nuove aliquote IMU 2026: cosa cambia per professionisti, contribuenti ed imprese A cura di: Pierpaolo Molinengo Nuovo regime IMU, novità del decreto 6 novembre 2025: validità delle delibere, coefficienti fabbricati D e ...
24/04/2026 Condono edilizio e limite dei 750 mc: la Cassazione chiarisce quando l’abuso non è sanabile A cura di: Adele di Carlo La Cassazione, con la sentenza n. 9839/2026, chiarisce che nel condono edilizio 2003 non sono sanabili ...
21/04/2026 Silenzio-assenso in edilizia: la svolta del DL PNRR e il potere di surroga del tecnico A cura di: Pierpaolo Molinengo Con il DL PNRR 19/2026 il progettista può certificare il silenzio assenso in edilizia se la ...
15/04/2026 Ristrutturazione seconde case 2026: guida aggiornata agli incentivi fiscali A cura di: Adele di Carlo Il quadro completo delle agevolazioni e detrazioni per gli interventi di ristrutturazione seconde case nel 2026
09/04/2026 Mutuo dissenso nella donazione: cosa succede alle agevolazioni prima casa in caso di annullamento A cura di: Adele di Carlo Mutuo dissenso nella donazione: cosa accade alle agevolazioni prima casa secondo la Cassazione e quando non ...
30/03/2026 Acquisto di immobili abusivi: chi paga davvero la demolizione? A cura di: Adele di Carlo Demolizione casa abusiva: in quali casi si può evitare con la sanatoria prevista dal Decreto Salva ...