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L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 411 del 25 settembre 2020 ha chiarito che si ha diritto al bonus facciate anche per interventi che interessano la rimozione, l’impermeabilizzazione e il rifacimento della pavimentazione esistente, la rimozione e riparazione delle parti ammalorate e successiva tinteggiatura L’Agenzia delle Entrate con la risposta 411 del 25 settembre ha fornito utili chiarimenti relativi alla possibilità di beneficiare del bonus facciate per interventi sui balconi. Ricordiamo che il Bonus Facciate prevede una detrazione del 90% delle spese sostenute nell’anno in corso, per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, che si trovano in zona A o B. In questo caso il dubbio interpretativo per cui l’istante ha chiesto il parere dell’Agenzia riguardava la possibilità di beneficiare del Bonus per specifici interventi realizzati sui balconi di un condominio e in particolare: rimozione pavimentazione esistente; impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione; rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e successiva tinteggiatura; rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei frontalini dei balconi e successiva tinteggiatura. L’Agenzia nella sua risposta ha confermato che tali interventi danno diritto al Bonus Facciate: l’articolo 1, della legge di Bilancio 2020 infatti, che disciplina la detrazione del 90%, specifica ai commi da 219 a 221 per quali interventi si può beneficiare del bonus facciate e in che misura, il comma 222 definisce le modalità di fruizione del bonus e il 223 chiarisce le modalità applicative. L’Agenzia rimanda nella sua risposta alla circolare 2/E del 14 febbraio 2020 che aveva già offerto utili chiarimenti sull’applicazione del Bonus Facciate, specificando che gli interventi ammessi riguardano la “struttura opaca verticale” della facciata, realizzati sull’involucro esterno visibile, quindi anche sui balconi, ornamenti e fregi e interessano sia il consolidamento che il rinnovo, la mera pulitura e tinteggiatura della superfici, compreso il rifacimento dell’intonaco e il trattamento dei ferri d’armatura o il rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. Rientrano anche gli interventi miglioramento dell’efficienza energetica, le spese per la rimozione, l’impermeabilizzazione e il rifacimento della pavimentazione del balcone, quelli per la rimozione e la riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura. Posto dunque che siano rispettate le condizioni necessarie, i condomini potranno in questo caso beneficiare del Bonus Facciate per i lavori realizzati sui balconi. L’Agenzia ricorda infine che l’articolo 121 del decreto Rilancio 19 maggio 2020, n. 34, permette di scegliere anche per le spese legate a interventi di recupero della facciata, al posto della detrazione, la cessione del credito o lo sconto per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha realizzato gli interventi che a sua volta potrà recuperare sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Le modalità attuative per cessione del credito e sconto in fattura sono state definite dal provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 8 agosto 2020. Ultimo aggiornamento 2 settembre 2020 La risposta n. 289 del 31 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che si ha diritto al bonus facciate anche per interventi che interessano il rinnovo degli elementi costitutivi di un balcone, il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone, la sostituzione dei pannelli in vetro, tinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli e della parete inferiore del balcone L’Agenzia delle Entrate con la risposta 289 del 31 agosto ha chiarito un dubbio dell’istante di poter usufruire della detrazione per l’intervento di riqualificazione degli elementi costitutivi di un balcone affacciato su una strada pubblica. Più in particolare i lavori hanno interessato: il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone per risolvere il problema dell’infiltrazione dell’acqua piovana e del distacco dell’intonaco dovuto alla rottura delle piastrelle; la sostituzione dei pannelli in vetro perimetrali del balcone rotti in diverse parti, rinforzati con una rete metallica interna; la tinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali e la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, dopo aver rimosso le parti deteriorate. L’Agenzia ha richiamato quanto contenuto nella Legge di bilancio e nella circolare 2/E del 14 febbraio 2020, confermando che tali interventi danno diritto al Bonus Facciate. Posto che siano rispettati i vari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari, l’Agenzia conferma il diritto al bonus Facciate per le spese legate al rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che formano le pareti perimetrali del balcone, che sono elementi costitutivi del balcone stesso; per le spese di ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone e di tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, si tratta infatti di opere accessorie e di completamento dell’intervento strettamente collegate alla realizzazione dell’intervento stesso. L’istante potrà inoltre scegliere, al posto della detrazione per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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