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L’Agenzia delle Entrate nella Risposta di Interpello n° 293 ha offerto utili chiarimenti sulle detrazioni in caso di intervento combinato per la riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica di un edificio L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’Interpello di un utente che chiedeva chiarimenti rispetto alle possibili detrazioni cui si ha diritto, rispetto in particolare ai limiti di spesa e alle possibilità di cessione del credito, per un intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica di un edificio. Il quesito si riferisce all’acquisto di due immobili, al 50% per uno da parte di una coppia di coniugi, il primo classificato C/2 (stalle e locali di deposito), il secondo un’autorimessa C/6, che dovrebbero essere riqualificati in maniera profonda, con la realizzazione di due unità abitative e di un box pertinenziale. L’intervento non modificherà la cubatura e l’edificio manterrà la stessa pianta di ingombro. Volendo fare un intervento che unisca sia riduzione del rischio sismico che riqualificazione energetica, l’istante a partire dalla risoluzione 167/E del 2007 ritiene di poter usufruire della detrazione combinata entro un massimo di 136.000, da moltiplicare per le tre unità immobiliari, con applicazione delle aliquote dell’80 o dell’85 per cento a seconda della riduzione della classe di rischio sismico dell’immobile. L’agenzia delle Entrate nella su risposta (293 del 22 luglio), ha evidenziato che visto il cambio di destinazione delle tre unità immobiliari e la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, si tratta di un intervento di “trasformazione urbanistica” e quindi soggetto al relativo titolo. Il contribuente può fruire delle detrazioni per la trasformazione dell’edificio da non abitativo ad abitativo, purché specifichi “nel provvedimento che assente i lavori che questi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato … in abitativo”. L’Agenzia ha poi chiarito che se l’immobile è di un solo proprietario ma siano in esso presenti parti comuni a due o più unità immobiliari, distintamente accatastate, il proprietario ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. Per quanto riguarda le detrazioni per l’intervento congiunto ecobonus e sismabonus, l’Agenzia ricorda che nella Legge di Bilancio 2018 è stato introdotto un articolo che prevede che per le spese sostenute “per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione dell’80 o 85% a seconda del passaggio a una o a due classi di rischio inferiori”. Le detrazioni vanno ripartite in 10 anni con quote di pari importo a su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per quanto concerne la possibilità di cessione del credito, considerando che l’interpellante sta ancora aspettando il rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative per l’inizio dei lavori che porteranno al cambio di destinazione d’uso, come da risoluzione n. 34 del 27 aprile 2018, è necessario che l’intervento sia di recupero del patrimonio edilizio e non si configuri quale nuova costruzione. E’ il Comune che rilasciando il titolo amministrativo conferma che si tratti di una nuova costruzione o di un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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