Realizzare un nuovo tetto o ristrutturare quello esistente: materiali, tecnologie e detrazioni fiscali 29/05/2026
Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione. (pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24.2.1999). IL MINISTRO DELL'INTERNOVista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1993, recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;Visto il parere favorevole espresso nella riunione n. 208 del 14 ottobre 1997 dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Esperita, con notifica 98/0051/I, la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la prassi istituita dalla direttiva 83/189/CEE e successive modifiche; Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione SG (98) D/52848, dalla Commissione europea che ha prescritto di modificare il primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993; Decreta:Art. 1 – ClassificazioneLa classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI-CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723: 1990/A1. Art. 2 – OmologazioneDevono essere omologate, secondo la procedura tecnicoamministrativa di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1993, le porte ed altri elementi di chiusura, per le quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco ed aventi le dimensioni compatibili con i seguenti limiti massimi: a) per porte di qualsiasi tipologia (con esclusione di quelle scorrevoli): a1) fino al 15% in larghezza oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova; a2) fino al 10% in altezza oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova; b) per porte scorrevoli: b1) fino al 50% in larghezza o altezza o area oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova. Art. 3 – Benestare all'installazione1. In attesa dell'emanazione di norme sulle porte di grandi dimensioni, per quelle aventi misure superiori a quanto indicato all'articolo precedente, il produttore deve presentare al Centro studi ed esperienze dei vigili del fuoco apposita istanza, corredata della documentazione indicata al comma 2, intesa ad ottenere il parere tecnico sulla resistenza al fuoco.Acquisito tale parere favorevole, il Ministero dell'interno rilascera': 1.1. un "benestare di tipo" per l'installazione di porte fino ai seguenti limiti massimi: a) chiusure scorrevoli con larghezza non superiore a 8 metri, altezza non superiore a 4,5 metri ed area non superiore a 28 m²; b) chiusure ad anta a rotazione verticale con larghezza non superiore a 6 metri, larghezza della singola anta non superiore a 3 metri, altezza non superiore a 4 metri ed area non superiore a 16 m²; c) chiusure complesse con larghezza non superiore a 6 metri, altezza non superiore a 4 metri ed area non superiore a 18m². 1.2. un "benestare a singola installazione" per porte con dimensioni maggiori rispetto a quelle riportate al punto 1.1. 2. In allegato all'istanza di cui al comma 1, il produttore dovra' presentare la seguente documentazione tecnica: a) relazione descrittiva della porta e di tutte le sue componenti; b) elaborati grafici dettagliati; c) rapporti delle prove di resistenza al fuoco delle porte alle quali si fa riferimento; d) descrizione degli ulteriori accorgimenti previsti per garantire la resistenza al fuoco di porte di grandi dimensioni; e) valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta di grandi dimensioni: tale valutazione sara' basata anche su eventuali relazioni di calcolo. 3. Il parere tecnico del Centro studi ed esperienze di cui al comma 1 rientra tra i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti dall'art. l della legge 26 luglio 1965, n. 966. Art. 4 – Responsabilita' per il produttoreIl produttore e' tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e sotto la propria responsabilita' civile e penale, a garantire la rispondenza della porta a quanto riportato nell'atto di omologazione o nel benestare, nonche' le prestazioni di resistenza al fuoco della classe di appartenenza dichiarata. Art. 5 – Tolleranze delle misureIn sede di verifica e controllo, rispetto a quanto indicato dal laboratorio di prova (nel caso dell'omologazione) o dal Centro studi ed esperienze (nel caso del benestare), sono accettabili le seguenti tolleranze: Misure lineari ……………………………………… + – 5% Massa volumica dei materiali isolanti ………….. + – 10% Peso dell'intero serramento e delle componenti . + – 6% Requisito E e requisito I …………………………. – 8% (rispetto al valore della classe di appartenenza) Art. 6 – CommercializzazioneIl primo comma dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'interno 14 dicembre 1993 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura" e' sostituito dal seguente: "Le porte ed altri elementi di chiusura legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea od originari degli Stati firmatari dell'accordo SEE, sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Roma, 27 gennaio 1999 Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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