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Tenuto conto della complessità del testo legislativo (306 articoli e 51 allegati) e dell’esigenza di garantire una tempestiva informazione, la circolare si limita ad alcune considerazioni di ordine generale e ad una prima illustrazione dei contenuti del provvedimento che innovano la normativa preesistente e che risultano di più immediato rilievo per gli adempimenti a carico delle aziende. Con successiva comunicazione saranno illustrate le disposizioni innovative in tema di valutazione dei rischi, che entreranno in vigore dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale. Considerazioni generali Il riassetto normativo definito col Testo Unico sulla sicurezza presenta, insieme ad aspetti sicuramente condivisibili, rilevanti criticità. Nel complesso il provvedimento – nonostante i miglioramenti ottenuti in alcune parti del Testo che nella formulazione originaria risultavano pesantemente e inutilmente penalizzanti per le imprese – non risponde ancora pienamente all’esigenza, fortemente rappresentata da tutte le organizzazioni imprenditoriali, di un effettivo miglioramento della tutela dei lavoratori in un quadro di certezze, semplicità, coerenza ed equilibrio. Gli aspetti sicuramente apprezzabili riguardano: – lo sforzo di conferire organicità ad un quadro legislativo fortemente frammentato; – le previsioni del provvedimento mirate da un lato a garantire l`uniformità delle tutele e degli adempimenti sull`intero territorio nazionale e dall`altro a riordinare le funzioni degli enti e degli organismi di studio, assistenza e controllo; – il coordinamento delle attività e degli indirizzi in materia di salute e sicurezza. Una delle principali criticità riguarda invece la mancanza, nell’impianto normativo, di logiche realmente innovative di prevenzione, informazione, formazione continua. Mancano, in effetti, tangibili impegni che, al di là delle mere enunciazioni di principio, diano corpo a concrete soluzioni utili a incrementare la cultura della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo degli strumenti che possono e devono anticipare il pur necessario momento sanzionatorio, che comunque dovrebbe essere rigorosamente proporzionale alla gravità delle violazioni. La nuova norma prevede invece pesanti sanzioni non solo per le inadempienze sostanziali, quelle cioè che mettono a rischio l’incolumità dei lavoratori, ma anche per quelle meramente formali, mostrando una sostanziale sproporzione tra l’entità della sanzione e la gravità dell’inadempienza. Il decreto inoltre non offre risposte del tutto convincenti alla necessità delle imprese di poter contare su prescrizioni chiare e puntuali la cui osservanza dia la certezza di aver completamente e correttamente adempiuto alle norme. Non sono stati compiuti passi in avanti sufficienti – e forse è stato fatto qualche passo indietro – sul terreno della semplificazione degli adempimenti formali e documentali a carico, in particolare, delle piccole imprese, nonostante fosse proprio questo uno dei principali contenuti della delega conferita al Governo per l’emanazione del Testo Unico (L. n. 123/2007, art. 1, comma 2, lett. d). Non pienamente soddisfacenti appaiono anche le previsioni relative al sostegno finanziario, da riservare alle PMI ed agli organismi paritetici, per le azioni di prevenzione. Il provvedimento non mette in campo, come sarebbe stato possibile e opportuno, le risorse derivanti dai sistematici e cospicui avanzi di gestione dell’Inail e, di fatto, non assegna al capitolo del sostegno finanziario alcuna risorsa aggiuntiva rispetto alla già modesta somma di 50 milioni di euro stanziati dalla legge Finanziaria 2008. A questo risultato si è giunti anche a causa delle oggettive carenze metodologiche che hanno segnato il processo di consultazione che ha preceduto il varo del provvedimento. Una consultazione incerta, tardiva, fortemente condizionata dalle scelte preventivamente operate dai Ministeri competenti e che ha di fatto trascurato il confronto con le organizzazioni imprenditoriali, anche sui temi della rappresentanza sindacale di norma rimessi all`esercizio dell’autonomia collettiva. Si apre ora una nuova fase nella quale, anche alla luce delle indicazioni che verranno dalle prime esperienze applicative del testo unico, sarà possibile dare corso alla elaborazione di proposte tese a rimuovere le criticità del testo legislativo. Struttura del provvedimento Si articola in 13 Titoli e 51 Allegati. – Il Titolo I (artt. da 1 a 61) disciplina, anche mediante rinvio a tre Allegati (da I a III), i principi comuni a tutt i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del TU. Nell’ambito di questo Titolo, le disposizioni di diretto interesse per le imprese sono contenute nel Capo III (artt. da 15 a 54), relativo alla “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”. – I Titoli da II a XI (artt. da 62 a 297) disciplinano, anche attraverso rinvio a quarantotto Allegati, gli specifici obblighi di prevenzione inerenti i requisiti di sicurezza ed i mezzi di protezione a tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative rientranti nel campo d`applicazione del TU, secondo la seguente articolazione: – Titolo II (artt. da 62 a 68) e un Allegato (IV) – Luoghi di lavoro – Titolo III (artt. da 69 a 87) e cinque Allegati (da V a IX) – Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (ivi compresi impianti e apparecchiature elettriche) – Titolo IV (artt. da 88 a 160) e quattordici Allegati (da X a XXIII) – Cantieri temporanei o mobili – Titolo V (artt. da 161 a 166) e nove Allegati (da XXIV a XXXII) – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro – Titolo VI (artt. da 167 a 171) e un Allegato (XXXIII) – Movimentazione manuale dei carichi – Titolo VII (artt. da 172 a 179) e un Allegato (XXXIV) – Attrezzature munite di videoterminali – Titolo VIII (artt. da 180 a 220) e tre Allegati (da XXXV a XXXVII) – Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali) – Titolo IX (artt. da 221 a 265) e sei Allegati (da XXXVIII a XLIII) – Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto) – Titolo X (artt. da 266 a 286) e cinque Allegati (da XLIV a XLVIII) – Agenti biologici – Titolo XI (artt. da 287 a 297) e tre Allegati (da XLIX a LI) – Atmosfere esplosive – Titolo XII (artt. da 298 a 303) e Capi finali dei Titoli da I a XI – Disposizioni sanzionatorie – Il Titolo XIII (artt. da 304 a 306) – Norme transitorie e finali Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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