Progettare spazi accessibili, flessibili e sicuri: approccio integrato e competenze trasversali 20/05/2026
A cura di: Pierpaolo Molinengo Dal 1° settembre 2024 sono scattate le nuove sanzioni relative alla cedolare secca. A cambiare le regole del gioco è il Decreto Legislativo n. 87/2024, attraverso il quale il legislatore ha sostanzialmente rivisto il sistema sanzionatorio tributario. Le novità introdotte con questo provvedimento si ripercuotono direttamente sulla disciplina che viene applicata nel momento in cui si omette di dichiarare, o lo si fa in misura inferiore, le somme assoggettate alla cedolare secca. Le novità, sostanzialmente, determinano una riduzione delle somme dovute dai contribuenti, che vengono calibrate tenendo conto delle nuove sanzioni connesse alla dichiarazione dei redditi. Ma entriamo un po’ più nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa cambia per i diretti interessati. Cedolare le secca, le sanzioni in vigore dal 1° settembre 2024 Per analizzare come cambiano le sanzioni collegate dalla cedolare secca è necessario partire dalle novità che sono state introdotte attraverso il Decreto Legislativo n. 471/1997. Volendo avviare la discussione da un punto di vista leggermente più generale, è bene ricordare che l’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 87/2024 ridisegna completamente le sanzioni relative all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Le novità si applicano anche nel caso in cui gli importi dichiarati dovessero risultare inferiori rispetto a quelli che vengono effettivamente accertati. I contribuenti che non dovessero presentare la dichiarazione dei redditi vanno incontro ad una sanzione pari al 120%. In precedenza era pari ad una percentuale compresa tra il 120% ed il 240%. Dimezzata anche la sanzione minima: adesso è a 250 euro contro i precedenti 500 euro. Nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi dovessero essere comunicati degli importi inferiori a quelli realmente accertati, la sanzione è pari al 70%: in precedenza era compresa in un range che oscilla tra il 90% ed il 180%. Viene introdotta la soglia minima di 150 euro. Le novità sono entrate in vigore dallo scorso 1° settembre 2024. Le disposizioni devono essere coordinate con quelle previste in relazione alla cedolare secca, per la quale sono previste delle sanzioni in caso di omessa o parziale comunicazione dei redditi percepiti. Cedolare secca, come cambiano le sanzioni Per quanto riguarda la cedolare secca le sanzioni sono raddoppiate, anche se la riforma fiscale ha reso leggermente più blandi le politiche che il Governo ha adottato per contrastare il fenomeno degli affitti in nero. Eventuali violazioni commesse fino allo scorso 31 agosto 2024 comportavano, per l’omessa dichiarazione dei redditi assoggettati alla cedolare secca, una sanzione compresa tra il 240 ed il 480% dell’imposta. Dal 1° settembre la percentuale è fissa al 240% con un minimo di 500 euro. Nel caso in cui la dichiarazione dovesse essere infedele, fino al 31 agosto 2024 la sanzione era compresa tra il 180 ed il 360%: dal 1° settembre è fissata nella soglia fissa del 140%, con un importo minimo di 300 euro. Ecco uno schema delle novità: omessa dichiarazione dei redditi con cedolare secca. Fino al 31 agosto: dal 240% al 480%. Dal 1° settembre: 240%, con un minimo di 500 euro; dichiarazione di redditi con cedolare secca per importi inferiori. Fino al 31 agosto: dal 180% al 360%. Dal 1° settembre: 140%, con un minimo di 300 euro. Cedolare secca, la dichiarazione integrativa Nel caso in cui il contribuente dovesse accorgersi di un omissione o di aver comunicato degli importi errati nel Modello 730 ha la possibilità di effettuare una rettifica. Per farlo è necessario presentare una dichiarazione integrativa. Il nuovo decreto prevede, in questo caso, che: venga eliminato il raddoppio della sanzione precedentemente previsto; il contribuente abbia la possibilità di corrispondere una sanzione pari al 50% delle imposte dovute, invece che al 100%. L’obiettivo di queste riduzioni è quello di spingere i locatari a correggere eventuali errori, evitando degli esborsi particolarmente costosi. In caso di mancata registrazione del contratto con cedolare secca, oltre alla dichiarazione integrativa è necessario procedere con il ravvedimento operoso della stessa registrazione, che determina i seguenti oneri: registrazione effettuata con un ritardo di 30 giorni: 6%; registrazione effettuata con un ritardo di 90 giorni: 13,3%; registrazione effettuata con un ritardo inferiore all’anno: 15%; registrazione effettuata con un ritardo superiore all’anno ma inferiore a due anni: 17,45%; registrazione effettuata con un ritardo superiore a due anni: 20%. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
27/05/2026 APE 2026: arriva la nuova classificazione energetica con requisiti più severi A cura di: Adele di Carlo L’Attestato di prestazione energetica cambia definitivamente: nuove classi da A a G, criteri più rigorosi basati ...
21/05/2026 General contractor e Superbonus: nuovi chiarimenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate A cura di: Adele di Carlo La Risoluzione 17/2026 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce quando i costi del general contractor rientrano nel Superbonus.
14/05/2026 Plusvalenze immobiliari, quando scatta la tassazione in caso di vendita di un immobile o di un terreno A cura di: Pierpaolo Molinengo Plusvalenze immobiliari 2026, ecco come devono essere gestite le imposte su terreni edificabili e fabbricati.
13/05/2026 Iperammortamento 2026: nuove regole per imprese, digitale e rinnovabili A cura di: Stefania Manfrin Nuove regole per l’iperammortamento 2026: aliquote, iter GSE, perizie e investimenti digitali e FER per le ...
06/05/2026 Pergotenda in edilizia libera: se viola le distanza deve essere rimossa A cura di: Pierpaolo Molinengo Pergotenda in edilizia libera: una sentenza chiarisce che la semplificazione amministrativa non può mai calpestare il ...
04/05/2026 Decreto Turismo 2026: 109 milioni per ESG, efficienza energetica e strutture ricettive sostenibili A cura di: Erika Bonelli Decreto Turismo 2026: 109 milioni per ESG, efficienza energetica, FER e digitalizzazione delle strutture ricettive.
29/04/2026 Nuove aliquote IMU 2026: cosa cambia per professionisti, contribuenti ed imprese A cura di: Pierpaolo Molinengo Nuovo regime IMU, novità del decreto 6 novembre 2025: validità delle delibere, coefficienti fabbricati D e ...
24/04/2026 Condono edilizio e limite dei 750 mc: la Cassazione chiarisce quando l’abuso non è sanabile A cura di: Adele di Carlo La Cassazione, con la sentenza n. 9839/2026, chiarisce che nel condono edilizio 2003 non sono sanabili ...
21/04/2026 Silenzio-assenso in edilizia: la svolta del DL PNRR e il potere di surroga del tecnico A cura di: Pierpaolo Molinengo Con il DL PNRR 19/2026 il progettista può certificare il silenzio assenso in edilizia se la ...
15/04/2026 Ristrutturazione seconde case 2026: guida aggiornata agli incentivi fiscali A cura di: Adele di Carlo Il quadro completo delle agevolazioni e detrazioni per gli interventi di ristrutturazione seconde case nel 2026