Silenzio-assenso sul permesso di costruire: la conformità urbanistica non è un presupposto 23/03/2026
Indice degli argomenti Toggle Il cronoprogramma: la tabella di marcia dei 12 mesiCodice dell’edilizia: digitalizzazione e Fascicolo del FabbricatoInteroperabilità delle banche datiSemplificazione dei titoli abilitativiConsolidamento del silenzio-assensoStato legittimo semplificatoModulistica unica nazionaleTempistiche e transizioneGestione del pregresso e sanatorieTolleranze costruttive ed esecutiveAccertamento di conformità semplificatoGestione del transitorioNorme tecniche e sostenibilitàRecepimento direttiva “Case Green” (EPBD IV)Norme tecniche per le costruzioni (NTC) e sicurezza sismicaDecarbonizzazione e impiantiResilienza e rigenerazione urbanaFase attuativa 2026 Il percorso verso il nuovo Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni segna un punto di non ritorno. Il Disegno di Legge delega per la ‘razionalizzazione e il riordino dei regimi amministrativi edilizi e urbanistici‘, approvato dal Governo il 4 dicembre 2025, ha completato i passaggi istituzionali con la bollinatura della Ragioneria e la firma del Capo dello Stato. Con l’approdo in Commissione Ambiente della Camera, scatta ufficialmente il conto alla rovescia: il provvedimento impegna il Governo a varare il nuovo testo unico entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge delega. L’obiettivo è il definitivo superamento del DPR 380/01 attraverso una riscrittura organica dei titoli abilitativi e una semplificazione dei procedimenti amministrativi. Il cronoprogramma: la tabella di marcia dei 12 mesi L’approdo in Commissione Ambiente della Camera segna l’inizio di un percorso serrato. Il Ddl Delega stabilisce un orizzonte temporale preciso: una volta che la Legge delega riceverà il via libera definitivo dal Parlamento, il Governo avrà un anno di tempo per emanare i decreti legislativi. In questo intervallo, i lavori si concentreranno su: consultazione tecnica: il coinvolgimento degli ordini professionali e degli stakeholder per la stesura dei decreti attuativi; parere della Conferenza Stato-Regioni, un passaggio cruciale per armonizzare il Codice con le diverse normative regionali; entrata in vigore: il 2026 si delinea come l’anno del regime transitorio, con la piena operatività del nuovo Testo Unico prevista tra la fine dell’anno e l’inizio del 2027. Il riordino dei regimi amministrativi si articola su quattro direttrici principali che ridisegneranno l’attività edilizia: digitalizzazione e Fascicolo del Fabbricato; semplificazione dei titoli abilitativi; gestione del pregresso e sanatorie; norme tecniche e sostenibilità. Codice dell’edilizia: digitalizzazione e Fascicolo del Fabbricato Il pilastro della digitalizzazione nel nuovo Codice dell’Edilizia (2026) segna il passaggio definitivo dalla gestione cartacea a un ecosistema basato sui dati. L’elemento centrale di questa rivoluzione è il Fascicolo Digitale delle Costruzioni (o Fascicolo del Fabbricato), concepito come una “carta d’identità” dinamica dell’immobile. Non si tratta di una semplice cartella di documenti, ma di un archivio informatico che accompagna l’edificio per tutto il suo ciclo di vita: include i titoli abilitativi (permessi, SCIA), le planimetrie catastali, le certificazioni energetiche (APE), le relazioni tecniche sulle strutture e gli interventi di manutenzione effettuati; secondo le proposte legislative in esame, il possesso del fascicolo diventerà un requisito indispensabile per la vendita o il cambio di proprietà degli immobili a decorrere dal 1° gennaio 2027; sarà, inoltre, lo strumento primario per attestare lo stato legittimo dell’immobile, facilitando l’individuazione di eventuali difformità e la loro regolarizzazione secondo le norme del “Salva Casa“. Interoperabilità delle banche dati La vera innovazione risiede nella capacità del sistema di “parlare” con altre amministrazioni tramite specifiche tecniche di interoperabilità: gli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE) verranno integrati in una rete nazionale che scambia dati in tempo reale con il Catasto, l’Agenzia delle Entrate e gli uffici regionali; il cittadino non dovrà più fornire più volte le stesse informazioni (principio once-only), poiché la PA potrà attingere direttamente al fascicolo digitale. Allo stesso tempo verranno messi a disposizione alcuni strumenti utili per i professionisti: per le nuove costruzioni e i grandi interventi, il Codice spinge verso l’adozione del BIM, che permette di creare modelli virtuali 3D integrati con tutti i dati tecnici del fabbricato. Architetti, ingegneri e geometri, in un certo senso, diventano i “curatori” del fascicolo, responsabili del caricamento e dell’asseverazione dei dati sulla piattaforma digitale. Questa digitalizzazione mira a garantire certezza del diritto nelle compravendite e a rendere immediata la verifica della sicurezza statica e sismica degli edifici. Semplificazione dei titoli abilitativi La semplificazione dei titoli abilitativi nel nuovo Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni mira a eliminare l’incertezza giuridica che spesso blocca i cantieri, riducendo le categorie di intervento e rafforzando il principio del silenzio-assenso. Il nuovo sistema punta a superare l’attuale frammentazione (CILA, SCIA, SCIA alternativa, Permesso di Costruire) verso una struttura più lineare: edilizia libera ampliata: viene esteso l’elenco degli interventi che non richiedono alcuna comunicazione, includendo più opere di manutenzione ordinaria e piccoli interventi di efficienza energetica; CILA e SCIA: si lavora per una distinzione più netta basata sulla natura dell’intervento (non strutturale vs strutturale), evitando sovrapposizioni che oggi costringono i tecnici a interpretazioni soggettive; permesso di costruire (PdC): resta obbligatorio per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni pesanti, ma con tempi di rilascio più certi grazie alla digitalizzazione dei flussi. Consolidamento del silenzio-assenso Per contrastare l’inerzia della Pubblica Amministrazione, il Codice rafforza l’efficacia del silenzio-assenso. Una volta decorso il termine massimo per l’istruttoria (solitamente 60 o 90 giorni), il titolo si intende rilasciato a tutti gli effetti, riducendo drasticamente i tempi di attesa per l’avvio dei lavori. Stato legittimo semplificato Una delle innovazioni più attese riguarda la definizione dello stato legittimo dell’immobile. Il nuovo Codice facilita la dimostrazione della conformità urbanistica, permettendo di regolarizzare lievi difformità (tolleranze costruttive) direttamente all’interno delle nuove pratiche edilizie, senza dover ricorrere a complessi procedimenti di sanatoria separati. Modulistica unica nazionale Il passaggio alla fase attuativa prevede l’adozione definitiva di una modulistica unica e digitale valida su tutto il territorio nazionale. Questo elimina le differenze regionali o comunali che attualmente complicano il lavoro di imprese e professionisti operanti in più province. Tempistiche e transizione I nuovi regimi amministrativi entreranno a pieno regime con l’emanazione dei decreti attuativi nel corso del 2026. Per gli interventi già avviati, il Decreto Milleproroghe 2026 ha previsto estensioni di validità per i titoli già rilasciati, garantendo una transizione morbida. Gestione del pregresso e sanatorie La gestione del pregresso nel nuovo Codice dell’Edilizia punta a risolvere lo stallo burocratico accumulato in decenni di stratificazione normativa, integrando i princìpi del recente “Salva Casa” (DL 69/2024). Per le parziali difformità, il Codice abbandona l’obbligo che l’opera sia conforme sia alla norma dell’epoca che a quella attuale. Ora è sufficiente la conformità attuale (per le norme edilizie) e la conformità dell’epoca (per quelle urbanistiche). Questo sblocca migliaia di pratiche precedentemente insanabili. Tolleranze costruttive ed esecutive Il nuovo Codice recepisce le soglie di tolleranza parametrate alla superficie utile dell’immobile. Non sono più considerate abusi le difformità entro il: 2% per unità sopra i 500 mq; 3% tra 300 e 500 mq; 4% tra 100 e 300 mq; 5% per unità sotto i 100 mq. Accertamento di conformità semplificato Per le varianti in corso d’opera realizzate prima dell’entrata in vigore del Codice dell’edilizia, viene introdotta una procedura di sanatoria semplificata: silenzio-assenso: se il Comune non risponde entro 45 giorni (o 30 per le parziali difformità), l’istanza si intende accettata; stato legittimo: il Fascicolo Digitale integrerà automaticamente queste regolarizzazioni, rendendo l’immobile immediatamente commerciabile senza rischi per il rogito. Gestione del transitorio Le istanze di sanatoria presentate prima della piena operatività dei decreti attuativi (prevista per il 2026) possono essere integrate dai tecnici per beneficiare delle nuove norme più favorevoli, a patto che il procedimento amministrativo non sia ancora concluso con un diniego definitivo. Norme tecniche e sostenibilità Le Norme Tecniche e la Sostenibilità nel nuovo Codice dell’Edilizia (2026) segnano il passaggio dal concetto di “singolo edificio” a quello di rigenerazione urbana, con un forte focus sull’efficienza energetica e la sicurezza strutturale. Ecco i punti chiave della fase attuativa. Recepimento direttiva “Case Green” (EPBD IV) Il Codice è lo strumento principale per attuare gli obiettivi UE al 2030 e 2050: emissioni zero: dal 2028 per i nuovi edifici pubblici e dal 2030 per tutti i nuovi edifici privati, l’obbligo è lo standard Zero Emission Buildings (ZEB); “mandato solare Ue”: obbligo progressivo di installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici pubblici e nuovi edifici residenziali di grandi dimensioni. Norme tecniche per le costruzioni (NTC) e sicurezza sismica Il Codice integra l’aggiornamento delle NTC, semplificando gli interventi sul patrimonio esistente: riparazione vs miglioramento: procedure più snelle per interventi locali di messa in sicurezza sismica, distinguendoli chiaramente dai complessi adeguamenti globali; materiali innovativi: riconoscimento normativo accelerato per materiali bio-based (legno, canapa, materiali riciclati) e tecniche di costruzione a secco per favorire l’economia circolare. Decarbonizzazione e impianti Viene accelerato il phase-out dalle caldaie a combustibili fossili: stop incentivi: divieto di agevolazioni per caldaie autonome a gas. elettrificazione: incentivo all’installazione di pompe di calore, sistemi ibridi e integrazione con le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Resilienza e rigenerazione urbana Le norme tecniche non riguardano più solo i muri, ma il contesto: invarianza idraulica: obbligo di gestire le acque meteoriche all’interno del lotto per prevenire allagamenti urbani causati da eventi climatici estremi; recupero del suolo: premialità volumetrica per chi recupera aree dismesse o impermeabilizzate, riducendo il consumo di suolo agricolo. Fase attuativa 2026 Entro quest’anno dovrebbero essere pubblicati i decreti sui Requisiti Minimi che definiranno i nuovi standard di coibentazione e rendimento impiantistico obbligatori per ogni ristrutturazione. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento